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Ordinanza

Ordinanza del 14/06/2026 n. 19751 - Corte di Cassazione

IVA - Diniego di rimborso - Interessi

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate e stabilisce che, per il rimborso di IVA indebitamente versata, gli interessi moratori sono disciplinati dagli artt. 1 e 5 della legge n. 29/1961 e decorrono dalla domanda di rimborso, non dal pagamento originario. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

IVA: decorrenza degli interessi sul rimborso di imposta indebitamente versata.

IVA indebitamente versata e decorrenza degli interessi

La decisione riguarda il momento iniziale da cui decorrono gli interessi dovuti sul rimborso di IVA non dovuta. La Corte ritiene applicabile la disciplina nazionale della legge n. 29/1961: gli interessi moratori decorrono dalla domanda di rimborso e non dalla data in cui l’imposta era stata versata.

Vicenda sostanziale

Nel 1996 la società G. s.r.l. aveva ceduto alcuni beni alla E. s.p.a., emettendo fattura con addebito dell’IVA, regolarmente pagata dalla cessionaria. In seguito, l’Agenzia delle entrate aveva riqualificato l’operazione come cessione di azienda, esclusa dal campo IVA e soggetta a imposta di registro. La qualificazione e la non debenza dell’IVA erano state confermate dalla Corte di cassazione con sentenza n. 440 del 2015.

Dopo aver versato quanto richiesto dall’Amministrazione, la cessionaria aveva chiesto alla cedente la restituzione dell’IVA pagata in rivalsa. G. s.r.l. aveva quindi presentato, il 9 agosto 2016, un’istanza di rimborso dell’imposta, oltre agli interessi.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia aveva riconosciuto il rimborso di euro 186.882,76 e gli interessi dalla presentazione dell’istanza. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria aveva invece riconosciuto che gli interessi decorressero dal pagamento dell’imposta. L’Agenzia delle entrate ha impugnato tale decisione per cassazione.

Motivo di ricorso e questione preliminare

L’Agenzia ha denunciato la violazione dell’art. 5 della legge n. 29/1961, sostenendo che gli interessi sui crediti IVA derivanti da versamenti non dovuti decorrono dalla domanda di rimborso. Ha richiamato gli artt. 1 e 5 della stessa legge, secondo i quali gli interessi moratori maturano sulle somme non dovute riconosciute come tali in sede amministrativa o giudiziaria e sono calcolati, nella misura prevista dalla normativa, per ogni semestre compiuto.

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità per novità della questione. In applicazione del principio iura novit curia (art. 113, primo comma, c.p.c.), le parti possono prospettare nuove qualificazioni giuridiche o invocare norme non considerate dal giudice di merito, se ciò non richiede l’accertamento di fatti nuovi e non modifica la causa petendi. Nel caso concreto, la questione riguardava una qualificazione giuridica e non introduceva una diversa causa petendi.

Disciplina applicabile e principi unionali

In assenza di una disciplina dell’Unione europea sulle domande di rimborso delle imposte, spetta agli ordinamenti nazionali stabilire le condizioni per la loro presentazione, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. I requisiti nazionali non devono essere meno favorevoli di quelli applicabili a reclami analoghi fondati sul diritto interno, né rendere praticamente impossibile l’esercizio dei diritti riconosciuti dal diritto dell’Unione.

La Corte richiama, tra le altre, la sentenza della Corte di giustizia UE 27 aprile 2017, causa C-564/15, Farkas, e la sentenza 15 marzo 2007, causa C-35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken. Richiama inoltre le decisioni della Corte di giustizia del 10 settembre 2002, cause riunite C-216/99 e C-222/99, e del 15 settembre 1998, cause riunite C-279/96, C-280/96 e C-281/96, Ansaldo Energia. Da tali pronunce deriva che il diritto dell’Unione non impedisce l’applicazione di modalità di calcolo degli interessi meno favorevoli rispetto a quelle previste per la ripetizione dell’indebito tra privati, purché le stesse modalità valgano indifferentemente per le azioni basate sul diritto nazionale e per quelle fondate sul diritto dell’Unione.

Regole nazionali sugli interessi

La restituzione delle imposte indirette indebitamente versate, compresa l’IVA, è regolata dalla legge 25 gennaio 1961, n. 29. L’art. 5 prevede che, sulle somme pagate per imposte indirette sugli affari e riconosciute non dovute in seguito a un provvedimento amministrativo o giudiziario, spettino interessi di mora «a decorrere dalla data della domanda di rimborso». La disposizione rinvia all’art. 1, che stabilisce interessi moratori nella misura semestrale del 3 per cento, da computarsi per ogni semestre compiuto; la misura è stata successivamente variata da altre disposizioni normative.

La domanda può essere anche quella presentata in via amministrativa ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 641/1972. La Corte richiama, sul punto, Cass. n. 1837/2000 e n. 5278/2004. Richiama inoltre Cass. n. 8651/1998, n. 12025/1999 e n. 13860/2004 in relazione alla decorrenza dalla domanda, nonché Cass. n. 25585/2023 sulla natura e sull’esigibilità degli interessi.

Applicazione al caso e decisione

Nel caso concreto, l’accertamento definitivo dell’indebito relativo all’IVA versata nel 1996 è intervenuto con la sentenza della Cassazione n. 440 del 2015, che ha qualificato l’operazione come cessione di azienda, estranea al campo IVA. Tuttavia, l’art. 5 della legge n. 29/1961 esclude la decorrenza degli interessi dalla data dei singoli pagamenti: gli interessi hanno natura moratoria e sono dovuti per il ritardo nell’adempimento dell’obbligo di restituzione, non come interessi di pieno diritto ai sensi degli artt. 1282 o 2033 c.c.

La mora presuppone una richiesta di restituzione portata a conoscenza del debitore; non è quindi configurabile una mora automatica indipendente dalla ricezione dell’intimazione al pagamento. Per queste ragioni, la Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

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