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Ordinanza

Ordinanza del 21/05/2026 n. 15487 - Corte di Cassazione

Accertamento - Prove- Fotografie scaricate da internet

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie il secondo e il quarto motivo del ricorso di I. Srl contro la sentenza che aveva annullato accertamenti relativi all’imposta sulla pubblicità per gli anni 2011-2013. Stabilisce che le fotografie reperite online possono avere efficacia probatoria e che il loro disconoscimento richiede contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite sulla difformità rispetto alla realtà. Rileva inoltre che il giudice d’appello non poteva riconoscere un’esenzione sulla base della qualificazione delle scritte come avvisi al pubblico, questione non proposta in primo grado. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, in diversa composizione.

Efficacia probatoria delle fotografie tratte da internet e limiti alla decisione in appello nel contenzioso sull’imposta comunale sulla pubblicità.

Fotografie reperite online e imposta sulla pubblicità

La pronuncia riguarda il valore probatorio delle immagini scaricate da internet nel contenzioso tributario e i limiti entro i quali il giudice d’appello può decidere su questioni non introdotte in primo grado. La controversia concerne tre avvisi di accertamento dell’imposta sulla pubblicità, relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, emessi da I. Srl, concessionaria per il Comune di Cremona, nei confronti di T. I. Spa per mezzi pubblicitari collocati presso diverse stazioni di rifornimento.

Fatti e svolgimento del giudizio

La Commissione Tributaria Provinciale di Cremona aveva respinto il ricorso della contribuente contro i tre avvisi. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione Distaccata di Brescia, aveva invece accolto l’appello, ritenendo che alcune scritte — tra cui «self», «servito», «autolavaggio» e «officina» — fossero mere indicazioni al pubblico, funzionali a orientare gli utenti e a consentire loro di usufruire dei servizi, e dunque esenti dall’imposta.

I. Srl ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. T. I. Spa ha resistito con controricorso. La Corte ha dichiarato fondati il secondo e il quarto motivo, assorbito il terzo e inammissibile il primo.

Contraddittorio preventivo

Con il primo motivo, I. Srl aveva contestato la valutazione secondo cui sarebbe stato opportuno instaurare un contraddittorio preventivo con la contribuente, prima dell’emissione degli atti. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché tale considerazione non aveva inciso sulla decisione e la ricorrente non aveva interesse a impugnarla.

La Corte ha comunque precisato che, per i tributi non armonizzati, nell’ordinamento non sussiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo, salvo che esso sia previsto specificamente dalla legge, richiamando Cass., Sezioni Unite, n. 24823/2015.

Divieto di introdurre in appello una questione nuova

Con il secondo motivo, I. Srl ha denunciato la violazione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la Commissione regionale avesse deciso sulla base di una domanda nuova: l’esenzione delle scritte in quanto avvisi al pubblico. In primo grado, la contribuente aveva invece contestato gli accertamenti sostenendo che i mezzi fossero insegne di esercizio, con riferimento all’art. 17, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 507/1993.

La Corte ha accolto il motivo. La riconducibilità delle scritte alla categoria degli avvisi al pubblico, distinta da quella dei mezzi pubblicitari, non era stata prospettata davanti alla Commissione provinciale e non poteva quindi costituire la base della decisione in appello. La Corte ha osservato che le fotografie prodotte non integravano fatti nuovi: rappresentavano la situazione di fatto già oggetto delle contestazioni contenute negli avvisi di accertamento.

Esenzioni e dimensioni dei mezzi

Il terzo motivo contestava l’applicazione delle esenzioni previste dall’art. 17, comma 1, lettera b), e comma 1-bis, del D.Lgs. n. 507/1993, dall’art. 2-bis, commi 5 e 6, del D.L. n. 13/2002, convertito dalla legge n. 75/2002, e dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993. La ricorrente sosteneva che le dimensioni delle scritte superassero sia la soglia di mezzo metro quadrato prevista per gli avvisi al pubblico sia quella di cinque metri quadrati indicata per le insegne di esercizio.

La Corte ha dichiarato il motivo assorbito, poiché la questione dell’esenzione non avrebbe dovuto essere esaminata in appello sulla base di una qualificazione nuova, non discussa in primo grado. Le questioni dimensionali restano pertanto non decise.

Produzione documentale e valore probatorio delle fotografie online

Con il quarto motivo, I. Srl ha contestato sia la valutazione di tardività o inutilizzabilità dei documenti sia l’esclusione del valore probatorio delle fotografie tratte da internet. La Corte ha accolto il motivo.

Ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, nel testo applicabile ratione temporis, nel processo tributario è ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se preesistenti al giudizio di primo grado. Sono inoltre utilizzabili in appello i documenti tardivamente prodotti in primo grado, considerato che i fascicoli di parte rimangono acquisiti al fascicolo d’ufficio sino al passaggio in giudicato e la documentazione in essi contenuta è ritualmente acquisita al giudizio d’impugnazione. La Corte richiama Cass. n. 25577/2025.

Le fotografie tratte da internet, compresi i contenuti di servizi o applicazioni quali Google Earth e Google Street View, non sono prive di efficacia probatoria. In quanto riproduzioni ai sensi dell’art. 2712 c.c., costituiscono prova precostituita della conformità alle cose e ai luoghi rappresentati e devono essere valutate insieme agli altri elementi acquisiti. La Corte richiama Cass. n. 8682/2009 e n. 9977/2018.

Chi intende contestarne l’efficacia non può limitarsi a negare i fatti che la controparte vuole dimostrare: deve disconoscere la conformità della riproduzione alla realtà, allegando elementi idonei a evidenziare la difformità. Il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, secondo Cass. n. 17526/2016 e n. 308/2020. In mancanza, le immagini non possono essere escluse dalla valutazione per il solo fatto di provenire da internet.

Il giudice deve determinarne concretamente la portata probatoria considerando natura, tipologia e oggetto delle contestazioni della controparte: le immagini possono avere valore pienamente probatorio, anche solo in parte, valore indiziario oppure nessuna efficacia, sempre in valutazione congiunta con gli altri elementi del processo.

Esito e rinvio

La Corte ha accolto il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiarato assorbito il terzo e inammissibile il primo, cassando la sentenza impugnata. Ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame conformemente ai principi esposti e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

La decisione è stata assunta a Roma il 30 aprile 2026 e depositata in cancelleria il 21 maggio 2026.

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