Ordinanza del 14/06/2026 n. 19732 - Corte di Cassazione
Accertamento analitico induttivo - IVA - Annotazione ex art. 26 DPR 633/72 - Onere prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie quattro motivi, in tutto o in parte, del ricorso dell’Agenzia delle entrate contro la decisione relativa all’accertamento per il 2003. Stabilisce che il contribuente deve provare la data di ricezione delle note di credito analogiche, ai fini dell’annotazione della variazione IVA entro quindici giorni; rileva inoltre carenze nella decisione sulle rimanenze e omessa pronuncia sui costi di consulenza. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per le spese.
IVA e imposte dirette: onere della prova sulla ricezione delle note di credito e ulteriori rilievi fiscali relativi a rimanenze e costi.
Accertamento fiscale 2003: note di credito IVA, rimanenze e costi
La controversia riguarda l’avviso di accertamento emesso nei confronti di O. B. S.r.l. per il periodo d’imposta 2003, relativo a imposte dirette e IVA. La Corte di cassazione accoglie, nei termini precisati in motivazione, il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle entrate; dichiara assorbiti il quarto motivo e il ricorso incidentale della società, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame.
Origine dell’accertamento e decisioni di merito
L’accertamento era fondato sul processo verbale di constatazione del 27 giugno 2006. L’Ufficio aveva contestato l’omessa contabilizzazione di sei note di credito emesse da S.I.BE.G. S.r.l., ricavi connessi al recupero a tassazione delle rimanenze finali e costi per affitti, locazioni e servizi di consulenza commerciale. Ne era derivata la rideterminazione di maggiori imposte IRPEG, IRAP e IVA e l’irrogazione delle relative sanzioni.
La Commissione tributaria provinciale di Messina, dopo una consulenza tecnica d’ufficio, aveva accolto quasi integralmente il ricorso della società, mantenendo il recupero del costo di euro 8.105 relativo alla «locazione 2003 Palmieri». La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, aveva confermato la decisione e respinto l’appello dell’Agenzia. Quest’ultima ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; la società ha resistito e presentato ricorso incidentale sulla regolazione delle spese.
Note di credito analogiche e prova della data di ricezione
Le sei note di credito erano state emesse nel 2003, ma registrate dalla società nel 2004. La Corte rileva che non risulta che fossero state emesse telematicamente, sicché l’Amministrazione non ne aveva conoscenza immediata al momento dell’inserimento nel sistema.
Quando l’operazione fatturata viene meno dopo la registrazione della fattura, il committente o cessionario deve annotare la variazione ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 633/1972. La specifica annotazione nel registro delle fatture deve essere effettuata entro quindici giorni, secondo gli artt. 23 e 24 del medesimo decreto. La variazione deve inoltre essere considerata nella liquidazione successiva, prima dell’annotazione periodica e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura, con riferimento a tale anno.
In caso di contestazione dell’Amministrazione finanziaria, è il contribuente a dover provare la data in cui ha ricevuto la nota di credito, così da consentire la verifica della tempestività dell’annotazione. La Corte fonda tale riparto sull’immediata disponibilità della prova da parte del destinatario, cui è diretta la comunicazione, e sulla necessità che il cessionario non continui a detrarre l’imposta dopo il venir meno del presupposto dell’operazione, eliminando gli effetti della detrazione già contabilizzata e riversando all’Erario l’imposta precedentemente detratta. Il primo motivo dell’Agenzia è pertanto fondato.
Rimanenze finali e requisiti dell’inventario
È accolto anche il secondo motivo, relativo al recupero di ricavi connessi alle rimanenze finali. Ai sensi dell’art. 15, secondo comma, del d.P.R. n. 600/1973, l’inventario deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, nonché il valore attribuito a ciascun gruppo. Se dall’inventario non risultano gli elementi costitutivi dei gruppi e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell’Ufficio le distinte utilizzate per compilare l’inventario.
La CTR aveva richiamato la nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2003, nella quale era descritto il criterio di valutazione delle materie prime, dei materiali ausiliari e dei prodotti finiti: iscrizione al minore tra il costo di acquisizione o fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato, applicando il costo medio ponderato. Tale indicazione, secondo la Cassazione, non risponde però alla contestazione dell’Ufficio circa la consistenza dei beni per categorie omogenee e il valore attribuito a ciascun gruppo, né chiarisce se fossero disponibili le distinte richieste dalla norma. La verifica spetta al giudice del rinvio e non può essere sostituita dall’accertamento del consulente tecnico.
Costi di consulenza commerciale e omessa pronuncia
Il terzo motivo dell’Agenzia riguarda il disconoscimento di euro 69.769,12 per servizi di consulenza commerciale. La Corte lo accoglie perché nella sentenza d’appello manca una pronuncia su questa autonoma ripresa fiscale, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. La motivazione della CTR sui costi si riferiva infatti agli affitti e alle locazioni passive, senza esaminare il costo per consulenza commerciale.
Per questa ragione è assorbito il quarto motivo, che denunciava, in via subordinata, la motivazione apparente sulla medesima ripresa.
Costi di affitti e locazioni passive
Il quinto motivo concerne anche euro 56.000 di costi per affitti e locazioni passive, oltre al costo per consulenza commerciale. Quest’ultimo profilo è assorbito dalla già accertata omessa pronuncia. Quanto ai costi locativi, la censura dell’Agenzia è parzialmente fondata: la sentenza d’appello non ha esaminato l’argomento secondo cui le locazioni non avrebbero carattere commerciale e i relativi costi sarebbero quindi privi del requisito di inerenza previsto dall’art. 75 del TUIR (d.P.R. n. 917/1986), applicabile al periodo d’imposta 2003.
Il giudice del rinvio dovrà verificare la fondatezza di tale allegazione e, qualora risulti che si trattava di un costo sostenuto da V. P. a titolo privato, trarne le conseguenze in ordine all’inerenza per la società. Resta distinto il costo di euro 8.105 per «locazione 2003 Palmieri»: su tale voce la società aveva ottenuto ragione solo in primo grado e non aveva proposto appello incidentale, sicché si era formato il giudicato interno. La Cassazione precisa che la CTR aveva esaminato tale voce, non i costi per consulenza commerciale.
Esito e rinvio
La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e accoglie il quinto nei limiti indicati in motivazione. Dichiara assorbiti il quarto motivo e il ricorso incidentale della società, poiché anche la regolazione delle spese dovrà essere riesaminata.
La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per l’ulteriore esame dei profili indicati e per la regolazione delle spese di lite. La decisione è stata assunta a Roma il 14 maggio 2026.
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