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Sentenza

Sentenza n. 16153/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605957

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione lavoro, n. 6467/2025, che aveva disposto l’attribuzione della Carta elettronica per l’a.s. 2024/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione lavoro, n. 6467/2025, pubblicata il 5 giugno 2025. Tale sentenza, accogliendo la domanda proposta dalla docente, aveva condannato l’amministrazione ad attribuirle in forma specifica la Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2024/2025. Il Ministero ha eccepito la cessazione della materia del contendere, documentando che la sentenza era stata integralmente eseguita e che l’accredito era avvenuto il 5 agosto 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante l’esecuzione della sentenza durante il giudizio. In applicazione della soccombenza virtuale, ha condannato il Ministero alle spese, rilevando che l’esecuzione era intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio; le ha liquidate in euro 800, oltre agli eventuali accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il Collegio, stante la soddisfazione della pretesa di parte ricorrente, deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 34, comma 5, cod. proc. amm., cessata la materia del contendere tra la ricorrente ed il Ministero.

    La completa soddisfazione della pretesa durante il giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 1, comma 121, legge 107/2015

    condanna l’amministrazione resistente all’attribuzione in forma specifica della “Carta Elettronica” di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015 alla parte ricorrente Andretta Rossella per l’a.s. 2024/2025

    La disposizione è richiamata quale fondamento della Carta elettronica la cui attribuzione, per l’anno scolastico 2024/2025, costituiva l’obbligo stabilito dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa riconosciuta dal giudicato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Se l’amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese, da liquidare secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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