Ordinanza n. 642/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 2354/2022, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione I, n. 2354/2022, relativa alla legittimità della realizzazione di un impianto di compostaggio nella fascia di rispetto autostradale
Esito
La controversia
Il Comune di Terrasini ha appellato la sentenza del TAR Sicilia n. 2354/2022, contestando la valutazione della distanza dell’impianto dalla fascia di rispetto autostradale. La controversia riguarda l’applicazione del vincolo assoluto di inedificabilità di 60 metri previsto per le autostrade e, in particolare, il criterio dal quale misurare la distanza: il Comune ha prospettato rilievi di natura giuridica non esaminati nella consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado. Il CGARS ha ritenuto che tali rilievi non fossero soggetti a preclusione per non essere stati formulati sulle osservazioni alla bozza peritale, poiché non erano eminentemente tecnici; ha inoltre reputato inutilizzabile la CTU di primo grado, svolta in violazione del contraddittorio. Occorre verificare la distanza considerando i terreni espropriati in favore di ANAS, la proiezione di eventuali scarpate o fossi e delle fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati, nonché l’intero impianto, inclusa la recinzione.
La decisione
Il CGARS non ha definito l’appello nel merito e ha disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio. Il consulente dovrà accertare la distanza dell’intero impianto dalla fascia di rispetto autostradale, computando i terreni limitrofi espropriati in favore di ANAS e applicando l’art. 4, comma 2, del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, che aggiunge alle distanze minime la larghezza risultante dalla proiezione di eventuali scarpate o fossi e delle fasce di espropriazione previste da progetti approvati. La distanza di 5 metri prevista dall’art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 495/1992 è stata ritenuta non pertinente, poiché riferita, secondo la valutazione provvisoria del Collegio, a muri di cinta e non a recinzioni realizzate insieme a un’opera di maggiore consistenza. È stata altresì rilevata la nullità, per violazione del contraddittorio, dell’attività istruttoria svolta dal TAR, rinnovata in appello limitatamente agli aspetti rilevanti. Al CTU sono assegnati 90 giorni dall’inizio delle operazioni per trasmettere alle parti lo schema della relazione, 15 giorni per le osservazioni e ulteriori 30 giorni per il deposito della relazione finale, che dovrà rispondere alle osservazioni. La discussione del merito sarà fissata dopo il deposito; l’ordinanza non statuisce sulle spese.
Norme richiamate
art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.
competenza esclusiva statale in materia di «sicurezza» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h, Cost. (sull’attinenza a tale materia anche della sicurezza stradale, da ultimo sentenza n. 5 del 2019)
La sicurezza stradale rientra nella materia della sicurezza, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
art. 9 l. 24 luglio 1961, n. 729
prevede un vincolo di inedificabilità assoluto gravante sulla fascia di rispetto autostradale sancito dall’art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729, dal D.M. n. 1404/1968 e dall’art. 26 del D.P.R. n. 495/1992 avente carattere assoluto e non dipendente dalle caratteristiche dell’opera realizzata
La disposizione è richiamata quale fondamento del vincolo assoluto di inedificabilità nella fascia di rispetto autostradale, indipendente dalle caratteristiche dell’opera.
D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, art. 4
ritenuto, inoltre, rilevante ai fini del predetto computo quanto previsto dall’art. 4 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404 nella parte in cui, dopo avere sancito per le nuove edificazioni la distanza dal ciglio autostradale (strada A) di 60 metri, precisa che: “A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati”
Nel calcolo della distanza minima di 60 metri per le nuove edificazioni autostradali devono essere aggiunte le larghezze dovute alla proiezione di scarpate o fossi e delle fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati.
d.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, art. 26
considerato non pertinente il richiamo alla disciplina contemplata dall’art. 26 co. 4 D.P.R. n. 495/1992 poiché la distanza non inferiore a metri 5 dal confine autostradale sembrerebbe riguardare soltanto la costruzione o ricostruzione di muri di cinta e non anche le recinzioni da realizzare unitamente ad un’opera edile di maggiore consistenza come l’impianto in questione, operando in questi casi la distanza dei 60 metri
La distanza di almeno 5 metri dal confine autostradale riguarda, secondo la valutazione provvisoria espressa nell’ordinanza, la costruzione o ricostruzione di muri di cinta; per recinzioni associate a un’opera edilizia di maggiore consistenza si applica invece la distanza di 60 metri.
Massime di principio
- Il vincolo di inedificabilità relativo alla fascia di rispetto autostradale ha carattere assoluto e opera indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata.
- Nel verificare la distanza di un’opera dalla fascia di rispetto autostradale, il computo deve considerare, oltre alla distanza minima prevista dal ciglio autostradale, le proiezioni di eventuali scarpate o fossi e le fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati; ove vi siano terreni limitrofi espropriati, l’accertamento deve tenere conto dei relativi confini.
- La distanza di 5 metri prevista per muri di cinta non è applicabile, secondo la valutazione espressa in sede istruttoria, alle recinzioni realizzate insieme a un’opera edilizia di maggiore consistenza, per le quali opera la distanza di 60 metri.
- I rilievi di natura giuridica non eminentemente tecnica non sono preclusi dalla mancata formulazione di osservazioni alla bozza della relazione del CTU; un’attività peritale svolta in violazione del contraddittorio non può precludere la rinnovazione dell’istruttoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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