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Sentenza

Sentenza del 31/07/2020 n. 16505 - Corte di Cassazione

Condono fiscale - Esercizio azione penale - Indegnità - Impossibilità di accedere alla definizione agevolata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La societa' ha impugnato l'esclusione dal beneficio di definizione agevolata (condono) prevista dalla L. 27/12/2002 n. 289, art. 15, comma 1, ultimo periodo, in quanto risultava pendente, anteriormente alla data di perfezionamento della definizione (16/04/2003), un procedimento penale nei confronti degli amministratori per reati tributari ex d.lgs. 10/03/2000 n. 74. La ricorrente contestava inoltre le risultanze dell'accertamento (omessa autofatturazione, deduzione indebita di costi e indebita detrazione IVA) e deduceva che il procedimento penale si sarebbe poi concluso con sentenza di non doversi procedere/assoluzione, per cui l'esclusione sarebbe illegittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'esercizio dell'azione penale di cui il contribuente/ i suoi amministratori abbia avuto formale conoscenza anteriormente alla data di perfezionamento della definizione costituisce causa ostativa generale all'accesso al condono, indipendentemente dall'esistenza di una connessione diretta tra il reato contestato e i rilievi tributari. Ne consegue che la societa', essendo a conoscenza del procedimento penale prima del 16/04/2003, non poteva beneficiare del condono anche se l'evento penale si e' successivamente risolto in non luogo a procedere o assoluzione. E' stata inoltre respinta la questione di costituzionalita' e dichiarata inammissibile la censura sulla motivazione dei fatti; la ricorrente e' stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 1 (ultimo periodo)

    art. 15, comma 1, ultimo periodo

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'esercizio dell'azione penale, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza prima della data di perfezionamento della definizione, e' causa ostativa generale al condono per i reati tributari ex d.lgs. n. 74/2000, senza richiedere un collegamento diretto fra reato e rilievi tributari.

  • Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74

    testo relativo ai reati tributari

    I reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000 sono quelli la cui mera contestazione e conoscenza formale prima del termine di definizione impedisce l'accesso al condono, secondo la ratio della norma che esclude 'indegni' al beneficio.

  • DPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)

    Norma richiamata in ordine agli effetti processuali e all'eventuale contributo unificato dovuto dopo il rigetto del ricorso; la Corte dispone l'applicazione del contributo unificato come previsto.

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    Richiamato fra le norme fiscali coinvolte nelle questioni di merito relative all'accertamento, ma non oggetto di autonoma interpretazione dalla Corte in questa decisione.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11

    Richiamato in relazione alle contestazioni tributarie di merito (IRAP), senza diversa interpretazione rispetto alla questione del condono.

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    Richiamato rispetto alle questioni IVA (detrazione/indetraibilita'), non incide sull'interpretazione della causa ostativa al condono.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, artt. 1, 5, comma 4, 6, comma 6

    Richiamati in relazione alle sanzioni e alle fattispecie di accertamento; la Corte conferma che la loro disciplina di merito non modifica il divieto di accesso al condono per chi ha avuto formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale.

Massime di principio

  • La conoscenza formale di un procedimento penale per reati tributari, anteriormente alla data di perfezionamento di una definizione agevolata (condono), costituisce causa ostativa generale all'accesso al beneficio, a prescindere dalla diretta connessione fra i reati contestati e gli specifici rilievi tributari.
  • L'esistenza di un procedimento penale contro gli amministratori di una societa' impedisce alla societa' stessa di accedere al condono se la societa' ha avuto formale conoscenza del procedimento entro il termine di perfezionamento; l'esito successivo (assoluzione, non luogo a procedere) non riapre automaticamente la possibilita' di definizione.
  • La norma del condono e' interpretata in chiave di certezza procedurale: valutare l'idoneita' del contribuente al beneficio sulla base della situazione processuale alla data stabilita evita dipendenze dagli esiti successivi del processo e garantisce tempi certi per la definizione.
  • In situazioni analoghe e' fondamentale documentare la data di (mancata) conoscenza formale di eventuali procedimenti penali: la prova che la conoscenza sia intervenuta dopo il termine di perfezionamento e' decisiva per l'ammissibilita' al condono.
  • Le censure sull'apprezzamento probatorio di merito (esame delle risultanze del processo verbale di constatazione e valutazione dei fatti) non sono sindacabili in Cassazione, salvo che la motivazione del giudice di merito sia totalmente omessa o illogica.
  • Le eccezioni di costituzionalita avverse a questa interpretazione sono difficilmente fondate: la Corte riallaccia la legittimita' della disciplina a ragioni di eguaglianza, razionalita' ed effettivita' della procedura di definizione straordinaria.

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