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Sentenza

Sentenza del 13/01/2017 n. 748 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente contestava la sentenza della Commissione Tributaria Centrale che aveva dichiarato l'automatica definizione della controversia. Con il primo motivo lamentava carenza di motivazione, sostenendo che la decisione non indicava espressamente la disciplina applicata. Con il secondo motivo sosteneva che la definizione automatica fosse applicabile soltanto quando l'impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Centrale fosse stata proposta dall'Ufficio, e non dal contribuente. In via subordinata eccepiva l'illegittimità costituzionale della normativa interpretativa, per asserita lesione del diritto di difesa e di azione, carenza dei requisiti di necessità e urgenza e violazione dell'art. 77 Cost. per disomogeneità della legge di conversione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza impugnata, poiché dalla motivazione emergevano gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, anche senza l'indicazione numerica delle disposizioni applicate. Ha inoltre stabilito che la definizione automatica richiede soltanto la pendenza ultradecennale del giudizio, la soccombenza anche parziale dell'Ufficio e la conformità delle decisioni di primo e secondo grado, senza che sia necessario che l'impugnazione sia stata proposta dall'Amministrazione. Le eccezioni di illegittimità costituzionale sono state dichiarate manifestamente infondate. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.200 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2-bis, convertito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73

    Prevede l'istituto della definizione automatica delle controversie tributarie pendenti da oltre dieci anni, in presenza dei presupposti stabiliti dalla norma, tra cui la soccombenza anche parziale dell'Ufficio e la conformità delle decisioni favorevoli al contribuente.

  • D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 29, comma 16-decies, convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14

    Fornisce un'interpretazione autentica della disciplina sulla definizione automatica, chiarendo che non è necessario che l'impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Centrale sia stata proposta dall'Ufficio.

  • Art. 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

    La motivazione della sentenza non deve necessariamente indicare espressamente le disposizioni giuridiche applicate, purché dal complesso delle argomentazioni risultino gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione.

  • Art. 348-ter codice di procedura civile

    È richiamato come principio processuale analogo a quello sotteso alla definizione automatica: la conformità delle decisioni di primo e secondo grado può giustificare una limitazione dei mezzi di impugnazione, senza eliminare il diritto di difesa o di azione.

  • Art. 77 Costituzione

    La Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla violazione dei requisiti di necessità e urgenza e all'asserita disomogeneità della legge di conversione, considerando omogenea l'interpretazione autentica rispetto alla disciplina interpretata.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, impone il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Per applicare la definizione automatica delle controversie tributarie rilevano la durata ultradecennale del giudizio, la soccombenza anche parziale dell'Ufficio e la doppia conforme delle decisioni di merito; non è decisivo chi abbia proposto l'impugnazione.
  • La cosiddetta doppia conforme può produrre effetti definitori o limitare le possibilità di impugnazione anche quando la sentenza di merito sia stata impugnata dal contribuente.
  • Una sentenza è sufficientemente motivata se consente di comprendere il percorso logico e giuridico seguito dal giudice; non è indispensabile la citazione testuale o numerica di ogni norma applicata.
  • Le censure di incostituzionalità contro norme interpretative richiedono una concreta compressione del diritto di difesa o dell'accesso alla giustizia; la sola limitazione dei mezzi di impugnazione non è, di per sé, sufficiente.
  • Quando il ricorso è respinto, il contribuente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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