Sentenza n. 925/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 13 aprile 2023, n. 337 trasmesso via Pec il 18 aprile 2023, avente ad oggetto “SOSPENSIONE PARZIALE E TEMPORANEA IN CAPO A ILVA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - PROGETTO P3062 NUOVA DIGA FORANEA DEL PORTO DI GENOVA”, con cui è stata disposta la sospensione - temporanea e parziale- dell'efficacia della concessione demaniale marittima rilasciata in capo a ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria con atto di concessione demaniale reg. 761 rep. 3559 stipulato l'11 ottobre 2005, limitatamente alla porzione complessiva massima pari a circa 6.450 mq, evidenziata in verde nella planimetria allegata al decreto, con conseguente sospensione del provvedimento ex art. 45-bis cod.nav. prot. n. 30280 del 5 novembre 2018, al fine di renderla disponibile quale area di cantiere necessaria all'esecuzione dei lavori relativi al progetto “P3062 – Nuova diga foranea del porto di Genova”; - quali atti presupposti, ove occorrer possa, del Decreto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale del 13 maggio 2022 n. 432, avente ad oggetto “APPROVAZIONE P.3062 – REALIZZAZIONE DELLA NUOVA DIGA FORANEA – AMBITO BACINO DI SAMPIERDARENA – PORTO DI GENOVA-CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14”; dell'atto di avvio del procedimento 1° luglio 2022 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale n. 00233188 “volto a disporre la sospensione parziale temporanea della vigente concessione demaniale marittima, in funzione delle aree di cantiere necessarie per il progetto P3062 – NUOVA DIGA FORANEA DEL PORTO DI GENOVA”; del decreto di VIA n. 45 del 4 maggio 2022 adottato di concerto dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Ministero della Cultura, con cui è stato espresso “giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto “Realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova – ambito bacino di Sampierdarena (P. 3062)”, presentato dal Commissario Straordinario alla Realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4”; dell'atto del RUP dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 18 maggio 2022 n. 0017120.I di richiesta di presa di possesso delle aree di ILVA S.p.A. indicate quali aree di cantiere nel progetto P.3062 approvato con il Decreto n. 432/2022; - di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti, ivi compresa la deliberazione favorevole del Comitato di Gestione nella seduta del 29 dicembre 2022 prot. n. 115/8.2/2022 non comunicata, al quale il Decreto gravato n. 377/2023 rinvia per relationem. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria il 25/10/2023: per l'annullamento - del Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 24 luglio 2023, n. 760 trasmesso via Pec in pari data, avente ad oggetto “SOSPENSIONE PARZIALE E TEMPORANEA IN CAPO A ILVA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - PROGETTO P3062 NUOVA DIGA FORANEA DEL PORTO DI GENOVA”, con cui è stata disposta la sospensione -temporanea e parziale- dell'efficacia della concessione demaniale marittima rilasciata in capo a ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria con atto di concessione demaniale reg. 761 rep. 3559 stipulato l'11 ottobre 2005, nella porzione rappresentata dalla banchina demaniale recante un'estensione complessiva massima pari a circa 1.410 mq, meglio individuata nella planimetria allegata al decreto, con conseguente sospensione del provvedimento ex art. 45-bis cod. nav. prot. n. 30280 del 5 novembre 2018, al fine di renderla disponibile quale area di cantiere necessaria all'esecuzione dei lavori relativi al progetto “P3062 – Nuova diga foranea del porto di Genova”; - quali atti presupposti, ove occorrer possa, del Decreto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale del 13 maggio 2022 n. 432, avente ad oggetto “APPROVAZIONE P.3062 – REALIZZAZIONE DELLA NUOVA DIGA FORANEA – AMBITO BACINO DI SAMPIERDARENA – PORTO DI GENOVA - CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14”; dell'atto di avvio del procedimento del 1° luglio 2022 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale n. 00233188 “volto a disporre la sospensione parziale temporanea della vigente concessione demaniale marittima, in funzione delle aree di cantiere necessarie per il progetto P3062 – NUOVA DIGA FORANEA DEL PORTO DI GENOVA”; del decreto di VIA n. 45 del 4 maggio 2022 adottato di concerto dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Ministero della Cultura, con cui è stato espresso “giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto “Realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova – ambito bacino di Sampierdarena (P. 3062)”, presentato dal Commissario Straordinario alla Realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4”; dell'atto del RUP dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 18 maggio 2022 n. 0017120.I di richiesta di presa di possesso delle aree di ILVA S.p.A. in A.S., indicate quali aree di cantiere nel progetto P.3062 approvato con il Decreto n. 432/2022; del Decreto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale de 13 aprile 2023, avente ad oggetto “SOSPENSIONE PARZIALE E TEMPORANEA IN CAPO A ILVA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - PROGETTO P3062 NUOVA DIGA FORANEA DEL PORTO DI GENOVA”; - di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti, ivi compresa la deliberazione favorevole del Comitato di Gestione nella seduta del 29 dicembre 2022 prot. n. 115/8.2/2022 non comunicata, al quale il Decreto gravato n. 760/2023 rinvia per relationem; la nota recante prot. 19037 del 9 maggio 2023, con la quale lo Staff Programma Straordinario ha rilevato la necessità di disporre di un'area pari a circa 1.410 mq corrispondente alla fascia di banchina prospiciente l'area già sospesa, non comunicata; la deliberazione favorevole da parte del Comitato di Gestione nella seduta del 6 giugno 2023 con prot. n. 34/7.2/2023, non comunicata, alla quale il Decreto gravato n. 760/2023 rinvia per relationem.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale che disponevano la sospensione parziale e temporanea della concessione demaniale marittima per rendere disponibili aree di cantiere destinate alla realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova
Esito
Favorevole al resistente (autorità concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il decreto del 13 aprile 2023, n. 337, con cui era stata disposta la sospensione parziale e temporanea dell'efficacia della concessione demaniale marittima, limitatamente a un'area di circa 6.450 mq, nonché, con motivi aggiunti, il successivo decreto del 24 luglio 2023, n. 760, relativo a un'ulteriore porzione di banchina di circa 1.410 mq. Erano stati altresì impugnati, quali atti presupposti, gli atti di approvazione del progetto della nuova diga foranea, l'avvio del procedimento, il decreto di VIA, la richiesta di presa di possesso delle aree e gli atti del Comitato di Gestione richiamati per relationem. Il testo della sentenza non riporta i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito senza esame del merito a seguito della dichiarazione della ricorrente di sopravvenuta cessazione dell'interesse.
La decisione
La ricorrente, con istanza del 30 aprile 2026, ha chiesto che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti fossero dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese. Il TAR ha accolto tale richiesta processuale e ha dichiarato improcedibili sia il ricorso sia i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, senza pronunciarsi sulla legittimità dei decreti impugnati o degli atti presupposti. In ragione della particolarità della vicenda, ha compensato integralmente le spese tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio mediante dichiarazione di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel provvedimento di definizione del giudizio; il testo non specifica un'ulteriore interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e il giudice ne prende atto, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse non comporta una pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati.
- La particolarità della vicenda può giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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