Cassazione Civile, Ordinanza n. 19657/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente medico di una ASL aveva ottenuto nel tempo l'incarico di responsabile di una struttura semplice nell'ambito dell'oculistica. A seguito di una riorganizzazione aziendale del 2013, attuata con più deliberazioni, l'azienda aveva soppresso le unità operative semplici esistenti, revocato i relativi incarichi e poi istituito nuove strutture semplici, affidandole, all'esito di una procedura comparativa, ad altri medici specialisti. Il dirigente escluso aveva chiesto la declaratoria di nullità, illegittimità o invalidità degli atti di riorganizzazione e dei conseguenti conferimenti di incarico, deducendo la violazione di legge e dei canoni di correttezza e buona fede, e chiedendo il reintegro nell'incarico originario oppure una nuova comparazione dei curricula. In cassazione ha denunciato, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 2907 c.c., sostenendo che la corte di merito avesse erroneamente ritenuto insindacabili gli atti organizzativi come espressione di discrezionalità imprenditoriale, senza verificare le dedotte illegittimità. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e ulteriore violazione di norme civilistiche, legislative regionali e del CCNL, lamentando che i giudici di merito avessero trascurato i contenuti delle delibere riorganizzative e le specifiche violazioni contestate.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso e ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha affermato che gli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie locali, pur inseriti nella gestione di diritto privato, non sono sottratti al sindacato del giudice ordinario quanto alla loro legittimità, potendo essere disapplicati se adottati in violazione di legge e se incisi su posizioni soggettive del lavoratore. Poiché la corte territoriale aveva escluso ogni controllo ritenendo gli atti totalmente rimessi alla discrezionalità imprenditoriale, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando il principio enunciato e provvedere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 1175 c.c.
Richiamato come parametro dei doveri di correttezza nell'esecuzione del rapporto di lavoro e nella gestione degli atti organizzativi del datore.
art. 1375 c.c.
Richiamato come parametro di buona fede oggettiva cui deve conformarsi il comportamento datoriale.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno della censura sul diritto di agire in giudizio e ottenere tutela effettiva contro atti illegittimi.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno delle garanzie del giusto processo e della piena sindacabilità delle doglianze dedotte.
art. 2907 c.c.
Richiamato per affermare la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi lesi da atti illegittimi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come norma di riferimento per il motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Usato come norma di riferimento per il motivo di omesso esame di fatto decisivo.
art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992
Richiamato per qualificare come atti di diritto privato quelli che definiscono organizzazione e funzionamento delle unità sanitarie locali.
art. 33 d.lgs. 165/2001
Richiamato in via analogica per affermare la sindacabilità del provvedimento di definizione della dotazione organica e dei relativi effetti sulle situazioni soggettive.
art. 5, comma 2, DGR Puglia n. 3008/2012
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata dagli atti riorganizzativi.
DGR Puglia n. 1388/2011
Richiamata dal ricorrente come atto/regola organizzativa asseritamente violata.
art. 28, comma 4, CCNL area dirigenza medica 1998-2001
Richiamato dal ricorrente a fondamento delle censure sulla gestione degli incarichi dirigenziali.
Massime di principio
- Gli atti di macro-organizzazione di una azienda sanitaria locale, pur avendo natura privatistica ai sensi della disciplina di settore, possono essere scrutinati dal giudice ordinario quanto alla loro conformità a legge quando costituiscano il presupposto di effetti lesivi su diritti soggettivi del lavoratore.
- La discrezionalità datoriale nella riorganizzazione dell'assetto aziendale non comporta insindacabilità assoluta: restano sempre verificabili la legittimità dell'atto presupposto e l'eventuale sua disapplicazione se contrario a legge.
- Quando la riorganizzazione aziendale determina la soppressione o la revoca di incarichi dirigenziali, il giudice deve accertare se l'atto organizzativo sia genuinamente funzionale a esigenze di efficienza oppure sia stato adottato in violazione di legge o dei canoni di correttezza e buona fede.
- Non è corretto escludere la tutela giurisdizionale del dirigente solo perché l'incarico revocato non integra un diritto alla conservazione dell'incarico: resta comunque sindacabile la legittimità dell'atto presupposto e degli effetti che esso produce sulla posizione del lavoratore.
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