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Sentenza

Sentenza del 28/10/2016 n. 21854 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria eseguita dal concessionario della riscossione a garanzia di un credito derivante da una cartella esattoriale. La contribuente sosteneva che l'iscrizione fosse illegittima per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, e che le cartelle presupposte non fossero state validamente notificate, poiché consegnate a un familiare ritenuto non convivente. La CTR aveva accolto questa tesi basandosi anche sullo stato di famiglia, senza attribuire valore decisivo alle relate di notifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del concessionario, ritenendo che le relate di notifica redatte dall'agente postale facciano fede fino a querela di falso per le attestazioni relative all'attività compiuta e alla qualità della persona che ha ricevuto l'atto. Nel caso concreto, le relate attestavano la consegna delle cartelle presso la residenza della contribuente a un familiare convivente; la sola certificazione anagrafica non era sufficiente a dimostrare che la presenza del consegnatario fosse occasionale o che mancasse la convivenza di fatto. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio a una diversa sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che dovrà esaminare anche le ulteriori questioni rimaste assorbite, tra cui la validità dell'iscrizione ipotecaria, la violazione degli artt. 50 e 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 e l'eventuale difetto di motivazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2

    La disposizione è stata invocata dalla contribuente in relazione alla legittimità dell'iscrizione ipotecaria, ma la Cassazione non ha deciso definitivamente tale questione, rinviandone l'esame al giudice di merito.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77

    La norma disciplina l'iscrizione ipotecaria sui beni del debitore. La relativa censura è rimasta assorbita e dovrà essere esaminata dal giudice del rinvio dopo la rivalutazione della validità delle notifiche.

  • L. n. 890 del 1982, art. 1

    L'attività notificatoria delegata all'agente postale gode, quanto alle attestazioni dell'attività svolta, della stessa fede privilegiata dell'attività dell'ufficiale giudiziario.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1

    È la norma processuale che disciplina i motivi del ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge e il vizio di motivazione denunciati dal concessionario.

Massime di principio

  • Nelle notifiche eseguite tramite servizio postale, la relata dell'agente postale fa fede fino a querela di falso sulle circostanze direttamente percepite, inclusa l'identità e la qualità del soggetto che riceve l'atto.
  • La consegna dell'atto a un familiare qualificato nella relata come convivente può essere valida anche se il destinatario produce certificazioni anagrafiche dalle quali non risulta la convivenza: la sola residenza anagrafica non esclude necessariamente la convivenza di fatto.
  • Chi contesta la notifica deve fornire elementi concreti per dimostrare che il consegnatario non era convivente o che la sua presenza presso l'abitazione era del tutto occasionale; non è generalmente sufficiente il solo stato di famiglia.
  • Se la notifica delle cartelle viene ritenuta valida, le cartelle possono diventare definitive e costituire il presupposto per gli atti successivi della riscossione, inclusa l'iscrizione ipotecaria, ferma restando la verifica degli ulteriori requisiti di legge.
  • La Cassazione che cassa con rinvio non decide necessariamente in via definitiva sulla legittimità dell'iscrizione ipotecaria: indica il principio da applicare e rimette al giudice di merito l'esame delle questioni ancora non valutate.

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