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Sentenza

Sentenza del 20/03/2017 n. 2502 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Processo tributario - motivi specifici di appello - accertamento - scissione parziale - natura sussidiaria della solidarietà tra società scissa e beneficiaria - esclusione - decadenza dall'azione di riscossione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento di euro 4.787,62, relativa a IRAP, IRES, sanzioni e interessi dovuti per l’anno d’imposta 2006, sostenendo: la natura sussidiaria della propria responsabilità rispetto alla società scissa; la limitazione della responsabilità al valore del patrimonio netto assegnato, pari a euro 35.000; la decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscossione per tardiva notifica della cartella; e l’insufficiente motivazione della cartella per mancata allegazione degli atti richiamati. In appello Equitalia aveva inoltre eccepito l’assenza di specificità dei motivi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto l’appello ammissibile, perché contenente censure sufficientemente chiare rispetto alla motivazione della sentenza di primo grado, ma lo ha rigettato nel merito. Ha stabilito che, per i debiti tributari relativi a violazioni anteriori alla scissione, la società scissa e le società beneficiarie rispondono solidalmente e illimitatamente, senza il beneficio della preventiva escussione della scissa né dei limiti di responsabilità previsti dal codice civile per le obbligazioni civili. Ha inoltre ritenuto tempestiva la cartella: in presenza di rateazione, il termine decorre dalla scadenza della rata non pagata e la notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo. La cartella è stata notificata il 29 ottobre 2014, rispetto alla rata scaduta il 30 aprile 2012. È stata respinta anche la doglianza sulla motivazione, poiché la cartella conteneva elementi sufficienti a individuare la pretesa. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 2506-bis, comma 2, codice civile

    Prevede, nell’ambito delle obbligazioni civili conseguenti alla scissione, limiti alla responsabilità delle società partecipanti in relazione al patrimonio netto assegnato o rimasto. Tali limiti non sono stati ritenuti applicabili ai debiti tributari oggetto della controversia.

  • Art. 2506-quater, comma 3, codice civile

    ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico

    La norma disciplina la responsabilità civilistica derivante dalla scissione, ma è stata ritenuta recessiva rispetto alla disciplina fiscale speciale per i debiti tributari anteriori alla scissione.

  • Art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997

    È stato interpretato nel senso di prevedere la solidarietà illimitata delle società beneficiarie per le somme dovute in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla società scissa anteriormente alla scissione.

  • Art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, dal quale derivava il debito iscritto a ruolo nel caso esaminato.

  • Art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA; è richiamato insieme all’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

  • Art. 3-bis, comma 5, D.Lgs. n. 462/1997

    la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della scadenza della rata non pagata

    In caso di rateazione del debito risultante dal controllo automatizzato, il termine di decadenza per la notifica della cartella decorre dalla scadenza della rata non pagata, non dalla data di presentazione della dichiarazione.

  • Art. 25 D.P.R. n. 602/1973

    È stato ritenuto rispettato il termine previsto per la notifica della cartella di pagamento.

  • Art. 15936/2003 Cass. civ.

    La specificità dei motivi di appello deve essere valutata in relazione alle motivazioni della sentenza impugnata e sussiste quando l’appello censura in modo chiaro il nucleo essenziale della decisione di primo grado.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari, i motivi di appello non devono essere valutati astrattamente: sono sufficientemente specifici quando consentono di individuare chiaramente le parti della sentenza contestate e le ragioni giuridiche della critica.
  • In caso di scissione societaria, per i debiti fiscali riferiti a periodi anteriori alla scissione, la società beneficiaria può essere chiamata a rispondere direttamente e solidalmente con la società scissa, senza preventiva escussione di quest’ultima.
  • I limiti di responsabilità previsti dal codice civile per le obbligazioni civili derivanti dalla scissione non necessariamente si applicano ai debiti tributari, per i quali prevale la disciplina fiscale speciale.
  • Quando il contribuente ha ottenuto una rateazione e omette il pagamento di una rata, il termine per notificare la cartella va calcolato dalla scadenza della rata non pagata secondo la disciplina speciale applicabile, e non automaticamente dalla dichiarazione originaria.
  • Una contestazione generica sulla mancata allegazione di atti alla cartella può essere respinta se il contribuente non indica quali atti siano mancanti e la cartella contiene comunque gli elementi essenziali per comprendere la pretesa e difendersi.

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