Sentenza del 19/04/2016 n. 110 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Accertamento - Avviso di accertamento - Contraddittorio preventivo. - Obbligatorietà - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contesta la validità dell’avviso perché l’Amministrazione non avrebbe attivato preventivamente il contraddittorio. La regola varia in base alla natura dei tributi: per i tributi non armonizzati il contraddittorio è obbligatorio e la sua omissione invalida l’atto solo quando una specifica norma lo prevede; per i tributi armonizzati, invece, l’obbligo deriva direttamente dal diritto dell’Unione europea. In quest’ultimo caso, il contribuente deve però indicare concretamente quali difese avrebbe potuto presentare e dimostrare che non si tratta di argomentazioni meramente pretestuose.
La decisione
La sentenza enuncia il principio secondo cui l’omessa instaurazione del contraddittorio non comporta automaticamente l’invalidità dell’avviso per i tributi non armonizzati, salvo specifica previsione normativa. Per i tributi armonizzati, l’atto può essere invalido, ma solo se il contribuente dimostra in giudizio che il contraddittorio avrebbe potuto condurre a una concreta diversa valutazione, esponendo ragioni difensive effettive e non meramente strumentali. Dal testo fornito non emerge l’esito concreto del singolo giudizio, ma esclusivamente il principio di diritto applicabile.
Norme richiamate
Diritto dell’Unione europea in materia di contraddittorio endoprocedimentale
La violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente enunci concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere e tali ragioni non siano puramente pretestuose.
Nei tributi armonizzati il contraddittorio costituisce una garanzia direttamente applicabile. Tuttavia, il contribuente deve dimostrare l’utilità concreta della partecipazione preventiva, indicando difese potenzialmente idonee a incidere sull’esito dell’accertamento.
Norme nazionali specifiche sul contraddittorio endoprocedimentale
Per i tributi non armonizzati l’obbligo sussiste esclusivamente nelle ipotesi in cui sia specificamente sancito.
In assenza di una specifica previsione normativa, l’Amministrazione non è automaticamente obbligata ad avviare il contraddittorio prima dell’emissione dell’avviso di accertamento e la sua omissione, da sola, non determina l’invalidità dell’atto.
Principio generale di correttezza e buona fede e principio di lealtà processuale
L’opposizione delle ragioni difensive non deve configurare uno sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale.
Il contribuente non può invocare il contraddittorio in modo meramente formale o strumentale: deve allegare ragioni concrete, pertinenti e potenzialmente decisive.
Massime di principio
- Prima di contestare l’assenza del contraddittorio occorre verificare se il tributo sia armonizzato o non armonizzato.
- Per i tributi non armonizzati bisogna individuare una norma specifica che imponga il contraddittorio; in mancanza, l’omissione normalmente non invalida l’accertamento.
- Per i tributi armonizzati l’omissione può comportare l’invalidità dell’atto, ma il contribuente deve spiegare quali contestazioni, documenti o chiarimenti avrebbe presentato tempestivamente.
- Le difese devono essere concrete e potenzialmente idonee a modificare l’esito dell’accertamento; una contestazione generica o meramente formale non è sufficiente.
- La valutazione dell’utilità del contraddittorio va compiuta con riferimento al momento in cui esso avrebbe dovuto essere instaurato, nel rispetto di correttezza, buona fede e lealtà processuale.
Testo integrale
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