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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20381/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza per due motivi principali: (1) la mancata applicazione della causa di estinzione del reato per condotta riparatoria (art. 162‑ter c.p.), sostenendo di avere offerto il risarcimento pari al valore della merce sottratta (18 kg di punte di formaggio) prima dell'inizio del giudizio, offerta però rifiutata dalla parte offesa e non materialmente eseguita; (2) il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 (minore gravità del fatto/lucratività tenue) e 62 n. 6 c.p. (resipiscenza/risarcimento), nonché la conferma della valutazione di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva specifica infraquinquennale senza motivazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'offerta di risarcimento effettuata informalmente e non concretizzata mediante l'offerta reale prevista dal codice civile non consente l'applicazione dell'art. 162‑ter c.p.: l'istituto richiede infatti che l'imputato abbia già effettuato la reintegrazione patrimoniale "reale" (offerta reale/deposito secondo artt. 1208 e ss. cod. civ., art. 1209 cod. civ. e disp. att.), in modo che la parte offesa possa acquistarne la disponibilità e il giudice valutarne la congruità. Il rifiuto espresso dalla parte offesa non supplisce alla mancanza dell'offerta reale. Analogamente, l'attenuante dell'art. 62 n. 6 c.p. richiede il deposito o il concreto adempimento ovvero la forma dell'offerta reale; l'attenuante dell'art. 62 n. 4 c.p. è stata esclusa considerando non tenue il lucro (valore e quantità della merce sottratta). La questione della recidiva non è stata efficacemente censurata in appello e pertanto è rimasta confermata. Per questo la Corte ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 162‑ter cod. pen.

    La causa estintiva per condotta riparatoria opera solo se è stata realizzata la reintegrazione patrimoniale prima dell'apertura del dibattimento; in alternativa il giudice può ammettere il ristoro in dibattimento solo in casi eccezionali e debitamente motivati. L'offerta informale non è sufficiente: è necessaria l'offerta reale conforme agli artt. 1208 e ss. cod. civ.

  • artt. 1208 e ss. cod. civ.; art. 1209 cod. civ.; artt. 73 e 74 disp. att. cod. civ.

    Le norme del codice civile disciplinano la "offerta reale" e il deposito della somma o della cosa, che devono essere eseguiti per creare la disponibilità dell'avente diritto. Solo l'offerta reale o il deposito consentono al giudice di valutare la congruità e gli effetti sulla responsabilità civile e penale.

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    L'attenuante per resipiscenza/risarcimento richiede un risarcimento integrale od un'offerta reale depositata e lasciata a disposizione della persona offesa; un'offerta informale o non concretizzata non basta.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    La circostanza del "tenuissimo profitto" va valutata nel contesto complessivo: il valore economico del bene, la quantità sottratta e il pregiudizio complessivo sono elementi decisivi; nel caso (18 kg di formaggio) il lucro non è stato ritenuto lieve.

  • art. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen.

    Norme sostanziali che configurano il reato contestato (concorso di persone, furto aggravato, modalità/o circostanze aggravanti) e che sono il fondamento della condanna di merito confermata.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso in Cassazione ai termini e limiti indicati; qui il ricorso è stato presentato nei limiti consentiti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Per ottenere l'estinzione del reato ex art. 162‑ter c.p. per condotta riparatoria è necessario effettuare un'offerta reale o un deposito conforme agli artt. 1208 e ss. cod. civ. prima dell'apertura del dibattimento; offerte informali o proposte verbali non sono idonee.
  • Se la parte offesa rifiuta un'offerta solo formale ma non è stato operato il deposito/offerta reale, il rifiuto non consente al giudice di dichiarare l'estinzione del reato: la forma e il tempo dell'adempimento sono essenziali.
  • Per il riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62 n. 6 c.p. è richiesta la concreta disponibilità del risarcimento (deposito/offerta reale), così che il giudice possa apprezzarne la congruità; un mero impegno o un'offerta non concretizzata non bastano.
  • La valutazione della tenue entità del profitto (art. 62 n. 4) richiede una valutazione complessiva: non solo il valore nominale del bene, ma anche la quantità sottratta e il danno complessivo arrecato.
  • La contestazione della recidiva deve essere specifica e diretta; censure generiche sul trattamento sanzionatorio in appello non sono sufficienti a rimettere in discussione l'applicazione della recidiva.
  • Dal punto di vista procedurale, il mancato rispetto delle formalità richieste dalla legge per le ipotesi estintive o attenuanti comporta il rigetto delle relative domande e l'addebito delle spese processuali.

Testo integrale

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