Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 02/08/2017 n. 19218 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione sull'istanza di rimborso dell'IRPEG versata dalla società per l'anno 2000, pari complessivamente a 1.537.569,14 euro. La società sosteneva la non imponibilità dei contributi ricevuti da Regione Liguria, Provincia e Comune di Genova per il ripianamento delle perdite e per l'esercizio, nonché del credito d'imposta relativo all'acquisto di gasolio per autotrazione. In primo grado era stato riconosciuto soltanto il rimborso di 119.914,17 euro. In cassazione, la società ha denunciato principalmente la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, nonché, in via subordinata, vizi relativi alla qualificazione dei contributi e al riporto delle perdite. L'Agenzia delle Entrate ha contestato, con ricorso incidentale, l'omessa pronuncia sulla prova dell'effettivo conseguimento del credito d'imposta sul gasolio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale della società, ritenendo la sentenza della CTR meramente apparente e priva dell'esposizione dei motivi di gravame, delle questioni controverse e delle ragioni concrete della decisione. La CTR si era limitata a formule di stile e a dichiarare di condividere la decisione di primo grado senza illustrarne il contenuto né confrontarsi con le difese, la documentazione e la perizia prodotte. Sono stati quindi dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale. È stato inoltre accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia, perché la CTR non aveva esaminato la contestazione relativa alla prova dell'effettivo conseguimento del credito d'imposta sul gasolio. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame adeguatamente motivato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita in via definitiva la spettanza dei rimborsi.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, comma 2, n. 4, e 61

    La sentenza tributaria deve contenere l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto e una motivazione effettiva; il giudice d'appello non può limitarsi a una adesione acritica alla decisione di primo grado.

  • Codice di procedura civile, artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e art. 118 delle disposizioni di attuazione

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sui motivi dedotti e deve esporre in modo comprensibile le ragioni della decisione. L'omessa pronuncia o una motivazione solo apparente determinano la nullità della sentenza.

  • Art. 111 della Costituzione

    Impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati; una motivazione meramente apparente, stereotipata o priva di un effettivo percorso logico-giuridico non soddisfa tale requisito.

  • D.L. n. 833 del 1986, art. 3, convertito nella L. n. 18 del 1987

    Era invocato dalla società in relazione al regime fiscale dei contributi pubblici destinati al ripianamento delle perdite e all'esercizio; la Corte non ne ha esaminato il merito, avendo cassato la sentenza per vizio di motivazione.

  • L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 310

    Era richiamata dalla contribuente a sostegno della non imponibilità dei contributi; la questione è rimasta assorbita a causa dell'accoglimento del motivo processuale.

  • L. n. 62 del 2005, art. 27

    Riguardava la dichiarazione presentata dopo la soppressione della cosiddetta moratoria fiscale e la possibilità di riportare a nuovo la perdita d'esercizio; anche tale questione non è stata decisa nel merito.

  • Art. 102 del T.U.I.R.

    Era richiamato in relazione al trattamento fiscale e al riporto della perdita; la Corte non ha espresso una valutazione sostanziale, rinviando il riesame al giudice di merito.

Massime di principio

  • Una sentenza d'appello non è validamente motivata se si limita a dichiarare di condividere la decisione di primo grado senza riassumere le questioni controverse, confrontarsi con i motivi d'impugnazione e indicare le ragioni concrete della conferma.
  • La motivazione per relationem può essere ammissibile solo se richiama una decisione precedente il cui contenuto sia conoscibile e se dimostra un effettivo esame delle censure proposte; una formula di adesione generica non è sufficiente.
  • L'omessa trattazione di uno specifico motivo di appello, anche quando il dispositivo dichiari di rigettarlo, costituisce omessa pronuncia e può comportare la cassazione della sentenza.
  • Quando la cassazione accoglie un vizio processuale o motivazionale e il merito non è stato adeguatamente esaminato, normalmente rinvia al giudice di merito invece di decidere direttamente la controversia.
  • In materia di rimborsi fiscali, la prova della contabilizzazione di un credito o contributo può non essere sufficiente: deve essere dimostrato anche il suo effettivo conseguimento e la sussistenza di tutti i presupposti per la non imponibilità e per il rimborso.
  • L'accoglimento del ricorso per un vizio di motivazione non implica necessariamente che il contribuente abbia definitivamente ragione sul rimborso: il giudice del rinvio dovrà riesaminare il merito e motivare nuovamente la decisione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.