Sentenza del 08/05/2015 n. 9357 - Corte di Cassazione
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - Rettifica del valore di immobili - Riferimento alla stima dell'UTE - Contestazione del contribuente - Verifica dell'attendibilità da parte del giudice - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il maggior valore di un immobile venduto nel 2003, recuperando maggiori IRES, IRAP e IVA. In particolare, ha contestato che l'accertamento fosse fondato principalmente sulla stima dell'Agenzia del Territorio, ritenuta generica e basata soltanto sui valori minimi e massimi degli immobili della zona, senza una valutazione specifica del bene. Ha inoltre censurato l'integrazione in giudizio della motivazione dell'avviso mediante il riferimento alla mancata rivalutazione del prezzo secondo gli indici ISTAT.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo il riferimento agli indici ISTAT un'argomentazione aggiuntiva non decisiva. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, stabilendo che la stima dell'UTE o di altro ufficio tecnico dell'Amministrazione costituisce una semplice perizia di parte: ha valore di atto pubblico quanto alla provenienza, ma non quanto al contenuto. Il giudice non può considerarla né automaticamente inattendibile né automaticamente sufficiente, ma deve verificarne la concreta idoneità a dimostrare il maggior valore dell'immobile e a superare le contestazioni del contribuente, spiegando adeguatamente le ragioni della propria decisione. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Puglia, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Richiamata in relazione all'obbligo di motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria.
Legge n. 241 del 1990, artt. 1 e 3, comma 1
Richiamata per i principi di trasparenza, motivazione e corretto esercizio dell'azione amministrativa.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2
Richiamata in tema di motivazione dell'avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56
Richiamata in tema di motivazione degli atti di accertamento IVA.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1
Richiamata riguardo ai poteri e alla valutazione degli elementi probatori nel processo tributario.
Codice civile, art. 2697
Rilevante per l'onere della prova: l'Amministrazione deve dimostrare gli elementi posti a fondamento del maggior valore accertato.
Costituzione, artt. 24, 97 e 111
Richiamati in relazione al diritto di difesa, ai principi di imparzialità e buon andamento e all'obbligo di motivazione della decisione giudiziaria.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge e all'insufficiente motivazione su fatti decisivi.
Codice di procedura civile, art. 378
Richiamato per il deposito della memoria illustrativa nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Una stima dell'UTE, dell'Agenzia del Territorio o di altro ufficio tecnico pubblico non costituisce prova privilegiata del valore di mercato: nel processo tributario vale come perizia di parte, salvo che il giudice ne dimostri concretamente l'attendibilità.
- Il giudice deve esaminare il metodo utilizzato, i dati comparativi, le caratteristiche specifiche dell'immobile e le contestazioni del contribuente; non è sufficiente richiamare genericamente la provenienza della stima da un ufficio pubblico.
- L'Amministrazione finanziaria conserva l'onere di provare il maggior valore accertato. Una stima generica, fondata soltanto su intervalli di valori della zona e priva di un'analisi individualizzata, può non essere sufficiente.
- La motivazione dell'accertamento deve essere completa già nell'atto notificato: le integrazioni successive possono essere irrilevanti o non idonee a colmare una carenza originaria, soprattutto se introducono una nuova ragione della pretesa.
- In caso di annullamento con rinvio, la controversia non è definitivamente vinta dal contribuente nel merito: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la prova e motivare nuovamente, attenendosi ai principi stabiliti dalla Cassazione.
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