Cassazione Civile, Ordinanza n. 18391/2025 del 06/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario nel quale il contribuente aveva impugnato la decisione di merito nella parte relativa alle spese di lite, perché il giudice d'appello aveva confermato la compensazione delle spese disposta in primo grado. Secondo il ricorrente, tale compensazione era stata motivata con formule generiche (particolare natura della controversia, comportamento processuale delle parti, esito del giudizio) e dunque in violazione delle norme che consentono la deroga al principio di soccombenza solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente esplicitate. Con il primo motivo denunciava violazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992 e 91-92 c.p.c., sostenendo che, ricorrendone i presupposti, avrebbe dovuto essere posta a carico della controparte la condanna alle spese, anche in ragione della temerarietà della lite. Con il secondo motivo deduceva omesso esame di un fatto decisivo, osservando che nei gradi di merito era stata eccepita non solo la prescrizione del credito tributario, ma anche l'avvenuto pagamento della pretesa, circostanza non considerata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al governo delle spese di lite e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, perché provveda nuovamente alla regolazione delle spese di primo e secondo grado, oltre a liquidare quelle del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la compensazione delle spese nel processo tributario richiede l'esplicita indicazione di gravi ed eccezionali ragioni, non surrogabili da formule stereotipate o generiche, e che nel caso concreto tali ragioni non risultavano adeguatamente motivate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge per censurare la compensazione delle spese in assenza dei presupposti normativi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo con cui si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario vale la regola della soccombenza; la compensazione è eccezionale e richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitate in motivazione, altrimenti si configura violazione di legge.
art. 91 c.p.c.
È evocato come norma generale sulla condanna alle spese secondo soccombenza.
art. 92 c.p.c.
È evocato come norma che consente la compensazione solo nei casi e nei limiti previsti dall'ordinamento.
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Il requisito di sinteticità della motivazione non esonera dall'indicare puntualmente le ragioni della compensazione delle spese.
artt. 24 e 111 Cost.
Sono richiamati come parametri a sostegno dell'esigenza di motivazione controllabile e del rispetto della proporzionalità.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese costituisce deroga eccezionale alla regola della soccombenza e richiede la presenza congiunta di gravi ed eccezionali ragioni.
- Le ragioni poste a fondamento della compensazione devono essere specificamente indicate in sentenza; formule generiche o stereotipate non consentono il controllo di legittimità e integrano violazione di legge.
- La generica evocazione della particolare natura della controversia, della sua peculiarità o dell'esito del giudizio non basta a giustificare la compensazione delle spese.
- Il comportamento processuale della parte soccombente può rilevare solo se concretamente individuato e valutato, non mediante mere affermazioni apodittiche.
- Quando la lite è definita secondo criteri ordinari, come la verifica della prescrizione del credito, non emergono di regola ragioni idonee a derogare al principio per cui le spese seguono la soccombenza.
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