Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5098/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 689/2025, pronunciata in data 31.03.2025 dal Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro, in esito al giudizio RG n. 4869/2024.

Giustizia amministrativa202505333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica docente per cinque annualità e condannato il Ministero all’erogazione dei relativi buoni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 689/2025, passata in giudicato. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero all’erogazione di un buono elettronico di euro 500,00 per ciascuna annualità. Poiché l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia, la ricorrente ha chiesto l’assegnazione di un termine per adempiere, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia. Il ricorso non è stato esteso alla parte della sentenza relativa alle spese di lite, essendo il difensore antistatario titolare di un autonomo titolo di credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato ordinato di dare puntuale e integrale esecuzione al dispositivo della sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, con esclusione delle spese di lite riconosciute nel giudizio civile, poiché il difensore antistatario dispone di un autonomo titolo di credito e non aveva proposto il giudizio di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega interna, da attivare dopo la comunicazione della perdurante inottemperanza e con termine di sessanta giorni per l’esecuzione sostitutiva. Il compenso del commissario, ove concretamente dovuto, è stato posto a carico del Ministero e determinato in euro 500,00. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento oppure, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l’art. 114 c.p.a. e, specificamente, il comma 4, lettera e).

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, assegnare un termine, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora per il ritardo nell’adempimento.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    La penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    L’inutile decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione debitrice.

  • art. 1, commi 121-124, l. n. 107/2015

    "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo"

    È la base normativa del diritto riconosciuto dal giudicato civile alla docente per le annualità indicate nella sentenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’adempimento da parte dell’Amministrazione.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Le spese di lite liquidate nel giudizio presupposto non possono essere azionate dal vittorioso assistito nel giudizio di ottemperanza quando siano state distratte in favore del difensore antistatario, poiché quest’ultimo è titolare di un autonomo titolo di credito e il relativo diritto non coincide con quello della parte assistita.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.