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Sentenza

Sentenza n. 672/2026 - Genova, Sezione 2

per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sulla diffida del 14 novembre 2025 notificata al Comune di Laigueglia, avente ad oggetto la conclusione del procedimento amministrativo avviato dal Comune con comunicazione del 15 luglio 2022, prot. n. 13990, con la quale veniva contestata una difformità tra lo stato di fatto attuale e lo stato condonato di un appartamento di civile abitazione, nonché per l'accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, volto a concludere il procedimento avviato.

Giustizia amministrativa202600283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio asseritamente formatosi sulla diffida del 14 novembre 2025 relativa alla conclusione di un procedimento edilizio avviato nel 2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida notificata il 14 novembre 2025 e l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di adottare un provvedimento espresso. Il procedimento d'ufficio era stato avviato con comunicazione del 15 luglio 2022, relativa alla contestata difformità tra lo stato di fatto di un appartamento e lo stato condonato, nell'ambito della verifica di una SCIA per opere di manutenzione straordinaria. Il Comune ha eccepito e documentato che il procedimento era già stato concluso con il provvedimento del 25 gennaio 2023, recante il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti della SCIA. La ricorrente aveva inoltre impugnato tale provvedimento, ma il ricorso era stato respinto con sentenza del TAR n. 135/2024. Il TAR ha rilevato sia la tardività dell'azione, proposta oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, sia la manifesta infondatezza della domanda, poiché il procedimento era già definito. Ha inoltre precisato che l'accertamento di conformità edilizia, comportando il pagamento di un'oblazione, presuppone una specifica istanza di parte e non può essere avviato d'ufficio.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto l'azione avverso il silenzio inammissibile per tardività ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a., poiché proposta ben oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, individuato in trenta giorni dalla comunicazione di avvio del 15 luglio 2022. In ogni caso, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato: il procedimento amministrativo non era rimasto ineseguito, ma si era concluso con il provvedimento espresso del 25 gennaio 2023, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 3, l. n. 241/1990, con il quale era stata inibita la prosecuzione dell'attività e rimossi gli effetti della SCIA. Il giudice ha escluso che il procedimento di accertamento di conformità potesse considerarsi pendente, poiché la sanatoria deve essere richiesta dall'interessato e non può essere iniziata d'ufficio. La precedente sentenza del TAR, che aveva respinto l'impugnazione del provvedimento conclusivo, confermava ulteriormente l'infondatezza dell'azione. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    L'azione avverso il silenzio è stata ritenuta tardiva perché proposta oltre un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento.

  • art. 117 c.p.a.

    Costituisce la base processuale, unitamente all'art. 31 c.p.a., dell'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione.

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    Consente all'amministrazione di inibire la prosecuzione dell'attività e di rimuovere gli effetti della SCIA; il provvedimento comunale adottato in applicazione di tale disposizione è stato ritenuto conclusivo del procedimento.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato richiamato in relazione alla comunicazione alle parti della questione della tardività dell'azione.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio è inammissibile quando venga proposta oltre un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a.
  • Non sussiste il silenzio-inadempimento quando il procedimento amministrativo cui si riferisce la diffida sia già stato concluso con l'adozione di un provvedimento espresso, anche se tale provvedimento è stato successivamente impugnato e il ricorso è stato respinto.
  • Il procedimento di accertamento di conformità edilizia, poiché presuppone una specifica istanza dell'interessato e il pagamento di un'oblazione, non può essere avviato d'ufficio dall'amministrazione.
  • La conclusione di un procedimento di controllo sulla SCIA mediante un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti della segnalazione esclude la possibilità di configurare, con riferimento allo stesso procedimento, un ulteriore obbligo dell'amministrazione di provvedere.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSanatoria e condono edilizioTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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