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Sentenza

Sentenza n. 2739/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Verbali di proclamazione degli eletti del 27 maggio e 20 giugno 2026, atti di indizione delle elezioni comunali di Messina del 24-25 maggio 2026 e atti di ammissione di quattordici liste collegate al candidato sindaco eletto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto in via principale l’annullamento dell’indizione delle elezioni comunali di Messina del 24-25 maggio 2026, sostenendo che le dimissioni del sindaco, divenute efficaci e irrevocabili il 27 febbraio 2026, si erano perfezionate dopo il termine del 24 febbraio previsto dall’art. 2 della legge n. 182/1991 per partecipare al turno elettorale annuale. Hanno dedotto violazione e falsa applicazione della disciplina statale, dei principi del turno elettorale annuale e degli artt. 3, 51, 97 e 117 Cost.; eccesso di potere per travisamento, sviamento, contraddittorietà e illogicità; carenza di potere e lesione dell’affidamento e della par condicio. In via subordinata hanno contestato l’ammissione, senza sottoscrizioni, di quattordici liste collegate al sindaco eletto, invocando l’art. 7, commi 1 e 3, l.r. n. 7/1992 e i principi di eguaglianza, ragionevolezza, parità competitiva ed elettorato attivo e passivo. Hanno sostenuto che l’esenzione dalle firme potesse riguardare una sola lista per partito o gruppo; hanno inoltre denunciato contraddittorietà delle indicazioni amministrative, mancata rinnovazione dell’accettazione delle candidature dopo la rettifica grafica dei contrassegni, insufficiente istruttoria sulla confondibilità dei simboli, violazione del preteso principio di unicità del presentatore e alterazione della competizione. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per conflitto tra le posizioni dei ricorrenti e carenza d’interesse di uno di essi; le amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, la mancata notificazione alla Commissione elettorale circondariale e la carenza di legittimazione passiva dell’UTG. I ricorrenti hanno anche chiesto l’acquisizione di un parere legale non presente in atti e di ulteriore documentazione elettorale.

La decisione

Il TAR ha respinto nel merito entrambe le domande di annullamento, dichiarando assorbito l’esame delle eccezioni preliminari. Sui primi due motivi ha stabilito che la disciplina delle elezioni degli enti locali siciliani rientra nella potestà legislativa primaria regionale e che l’art. 2 della legge n. 182/1991 regola il procedimento elettorale nazionale, senza costituire un principio fondamentale direttamente applicabile in Sicilia. La disciplina regionale, in particolare l’art. 11 l.r. n. 35/1997, prevede il rinnovo nel primo turno elettorale utile; non sussisteva quindi né un vuoto normativo né una disapplicazione amministrativa della legge statale. La censura relativa alla circolare è stata ritenuta generica e comunque non idonea a dimostrare un affidamento sull’applicazione della disciplina statale; le esigenze di organizzazione elettorale erano tutelate dai termini regionali, incluso quello minimo per l’indizione dei comizi. Ha respinto anche i sei motivi sulle liste. L’art. 7, comma 3, l.r. n. 7/1992 non pone un limite numerico all’esenzione dalle sottoscrizioni e riferisce il beneficio allo status del partito o gruppo rappresentato all’ARS; in assenza di un limite legislativo, il giudice non può introdurre una causa ulteriore di invalidità né ricavare un tetto numerico da un’interpretazione restrittiva. Le indicazioni e i pareri amministrativi non modificano la disciplina legislativa, e il parere legale non acquisito è stato ritenuto irrilevante. La rettifica dei contrassegni riguardava soltanto la collocazione grafica del simbolo, senza modificare denominazione, identità politica o candidati: non occorreva quindi rinnovare le dichiarazioni di accettazione. La contestazione sulla confondibilità è stata giudicata generica e non pertinente, poiché le liste erano collegate al partito titolare del simbolo e l’art. 7, comma 3, consente contrassegni composti. Non esiste inoltre un divieto regionale per cui la presentazione di più liste debba essere affidata a presentatori diversi: la norma consente la presentazione da parte del rappresentante regionale o di una o più persone delegate, e la presentazione è distinta dalla sottoscrizione degli elettori. Respinta la richiesta istruttoria di acquisire il parere e la corrispondenza, perché irrilevanti, nonché la richiesta relativa ad altra documentazione perché esplorativa e non circostanziata. Respinta la domanda comunale di cancellazione di espressioni difensive, ritenute entro i limiti della dialettica processuale. Accolta invece l’estromissione dell’UTG di Messina, che non aveva emanato atti impugnati né partecipato all’ammissione delle liste. Spese compensate per peculiarità e novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 7 giugno 1991, n. 182

    Esclusa, pertanto, la diretta applicazione della norma nazionale nella Regione Siciliana, va, inoltre, osservato che il rinnovo degli organi per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato (nel caso in esame, le dimissioni del Sindaco) risulta compiutamente disciplinata nell’ambito nella normativa regionale sicché non è nemmeno configurabile il vuoto normativo teorizzato dai ricorrenti.

    Il termine previsto dalla norma statale per il turno elettorale annuale non si applica direttamente alla disciplina siciliana, che è regolata dalla legislazione regionale.

  • artt. 3, comma 1, 9, comma 3, e 14, lett. o), r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Statuto speciale della Regione Siciliana)

    La disciplina delle elezioni in Sicilia rientra, dunque, tra le prerogative legislative esclusive della Regione, tanto con riguardo al rinnovo degli organi regionali in virtù di quanto statuito dall’art. 3 comma 1° e dall’art. 9 comma 3° dello Statuto Speciale Siciliano, quanto con riguardo al rinnovo degli Enti territoriali minori, rientrando nell’ambito delle questioni afferenti al "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative" di cui all’art. 14 lett. o) dello Statuto.

    La potestà legislativa regionale siciliana in materia elettorale comprende anche il rinnovo degli organi degli enti locali, in forza delle attribuzioni statutarie richiamate.

  • art. 51 Cost.

    Ne consegue che la potestà legislativa – dovendo svolgersi in armonia con la Costituzione e i princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica – incontra il limite del rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito in materia dall’art. 51 Cost., e quindi l’impossibilità di contemplare profili di incompatibilità e ineleggibilità diversi da quelli enucleati a livello statale, ma non anche limiti alla disciplina “del procedimento elettorale, che in ambito regionale ben può differenziarsi – come storicamente è sempre avvenuto – senza necessità che siano esplicitate le concrete situazioni locali che giustificano lo scostamento dalla disciplina del procedimento in sede nazionale”.

    Il limite costituzionale richiamato riguarda l’eguaglianza nell’elettorato passivo e impedisce regole regionali difformi su incompatibilità e ineleggibilità, ma non impone uniformità con la disciplina statale del procedimento elettorale.

  • art. 11 l.r. Sicilia n. 35/1997

    Invero, l’art. 11 della l.r. n. 35/1997, dispone che le dimissioni del Sindaco comportano “la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile”.

    In caso di dimissioni del sindaco, il consiglio resta in carica fino alle nuove elezioni da svolgersi nel primo turno elettorale utile; la norma regionale disciplina il rinnovo senza necessità di applicare direttamente il termine statale.

  • art. 8 d.P.Reg. Sicilia n. 3/1960

    Va, inoltre, osservato che le esigenze organizzative connesse all’esercizio dell’elettorato passivo (in particolare, individuazione dei candidati e predisposizione delle liste) sono garantite - oltre alla generale previsione di unico turno annuale da tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 30 giugno - dal termine di 60 giorni (eccezionalmente di 55) antecedente la data dei comizi elettorali di cui all’art. 8 del D.P. reg. n. 3/1960.

    Il termine minimo tra i comizi e la consultazione tutela le esigenze organizzative connesse alla presentazione delle candidature e delle liste.

  • art. 7, comma 3, l.r. Sicilia n. 7/1992

    La disposizione si riferisce testualmente, al plurale, alle “liste dei candidati” e non contiene alcun limite numerico, né altra limitazione di corrispondenza biunivoca da cui poter ragionevolmente desumere che - come sostenuto dai ricorrenti - l’esonero possa essere esercitato da ciascun partito o gruppo politico, una sola volta per singola competizione comunale; pertanto, in assenza di alcuna espressa limitazione all’operatività dell’esenzione, l’ammissione alla competizione elettorale della 14 liste prive di sottoscrizioni (espressione della medesima coalizione promossa dal partito “Sud chiama Nord”) costituisce legittima applicazione della norma summenzionata.

    L’esenzione dalle sottoscrizioni è collegata allo status del partito o gruppo politico qualificato e può riguardare più liste collegate; non è consentito introdurre in via interpretativa un limite numerico assente dalla legge.

  • art. 18, comma 2, d.lgs. P.Reg. Sicilia 20 agosto 1960, n. 3

    L’art. 18, comma 2°, del D.lgs. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, contempla espressamente la possibilità di regolarizzare, entro il termine assegnato dalla Commissione elettorale circondariale, eventuali “vizi formali”, senza richiedere che tale intervento correttivo - proprio perché incidente su mere irregolarità formali comporti la rinnovazione delle dichiarazioni di accettazione delle candidature.

    La regolarizzazione di vizi formali del contrassegno non impone il rinnovo delle accettazioni delle candidature, salvo che la modifica incida sugli elementi sostanziali della lista o sulla sua identità politica.

  • artt. 30 e 33 d.P.R. n. 570/1960

    In disparte l’estrema genericità della censura, è sufficiente osservare che le disposizioni invocate dai ricorrenti (ritenute violate) impongono la ricusazione “dei contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l’elettore”.

    La ricusazione per confondibilità riguarda l’uso di simboli idonei a ingannare l’elettore, in particolare quando un soggetto estraneo utilizzi simboli di altri; non ricorre per liste collegate al partito titolare del contrassegno.

  • art. 32 d.P.R. n. 570/1960

    Sebbene ciò sia già sufficiente a manifestare l’infondatezza del motivo va, comunque, osservato che non è nemmeno rinvenibile, un principio generale dell’ordinamento nel senso del divieto di presentazione di più liste da parte di una persona fisica, tenuto anche conto che le disposizioni richiamate dai ricorrenti si riferiscono alla fattispecie della sottoscrizione delle liste da parte dell’elettore (adempimento richiesto a dimostrazione di un radicamento minimo dell’organismo politico nella comunità di riferimento) totalmente diversa dalla presentazione delle liste (già sottoscritte dal numero di elettori richiesti o, come nel caso in esame, esonerate dalla sottoscrizione) da parte da parte del rappresentante del partito o da soggetto delegato, la cui funzione è quella di garantire l’attendibilità della provenienza e del collegamento delle liste.

    Il divieto di sottoscrivere più liste da parte di un elettore non equivale a un divieto per una stessa persona di presentare più liste in qualità di rappresentante o delegato: sottoscrizione e presentazione hanno funzioni e disciplina differenti.

  • art. 130 c.p.a.

    Entrambe le domande di annullamento delle operazioni elettorali sono infondate, circostanza questa che esonera il Collegio, anche per evidenti ragioni di economia processuale connessa alla celerità del rito ex art. 130 c.p.a., dall’esame delle eccezioni in rito formulate dalla difesa erariale e dal Comune di Messina.

    Nel rito elettorale, quando le domande di annullamento sono infondate nel merito, il giudice può omettere l’esame delle eccezioni in rito per ragioni di economia processuale.

  • art. 88, comma 1, lett. d), c.p.a.

    Sono infondati anche i restanti sei motivi di ricorso concernenti la contestata ammissione di 14 liste in asserita violazione dell’art. 7, comma 3°, della l.r. 7/1992, trattandosi di questioni del tutto sovrapponibili a quelle già decise dalla recente sentenza della II sezione di questo TAR n. 2680 del 12 ottobre 2026, cui si rinvia anche ai sensi dell’art. 88, comma 1°, lett. d) c.p.a.

    La motivazione può rinviare a una pronuncia precedente quando le questioni sottoposte siano sovrapponibili, dando conto del rinvio.

Massime di principio

  • La potestà legislativa primaria della Regione Siciliana comprende la disciplina del procedimento elettorale per il rinnovo degli enti locali. Le regole statali sul procedimento elettorale non sono direttamente applicabili in Sicilia per il solo fatto di essere invocate come principi fondamentali, ferma la necessità di rispettare la Costituzione e i principi dell’ordinamento della Repubblica.
  • La disciplina siciliana che dispone il rinnovo degli organi nel primo turno elettorale utile regola autonomamente le conseguenze delle dimissioni del sindaco; non è quindi applicabile direttamente il termine statale previsto per il turno elettorale annuale né sussiste, per tale ragione, un vuoto normativo.
  • L’esenzione dall’obbligo di sottoscrizione prevista dall’art. 7, comma 3, l.r. Sicilia n. 7/1992 è collegata allo status del partito o gruppo politico rappresentato all’ARS e può estendersi a più liste che ne esprimano la proposta elettorale. In assenza di un limite numerico espresso, non è legittimo introdurlo in via interpretativa, né ricavare da tale pluralità una causa autonoma d’invalidità.
  • La correzione della sola collocazione grafica di un contrassegno, senza modifiche alla denominazione, all’identità politica della lista o ai candidati, costituisce regolarizzazione formale e non comporta automaticamente l’obbligo di rinnovare le dichiarazioni di accettazione delle candidature.
  • Il divieto per un elettore di sottoscrivere più liste non implica il divieto per il rappresentante di un partito o per un suo delegato di presentare più liste: la sottoscrizione e la presentazione sono adempimenti distinti e assolvono funzioni diverse.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneProcedimento elettorale preparatorioRito elettorale
RamiElezioni
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fontiEccesso di poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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