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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02293/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in cinque motivi: 1) censura per errata applicazione dell'art. 110 cod. pen., contestando che la responsabilità concorrente della Di Maio sia provata oltre la sua mera presenza in loco e che mancasse l'elemento soggettivo; 2) contestazione della qualificazione del fatto come furto consumato (art. 56 in relazione all'art. 624 cod. pen.), sostenendo che la refurtiva non fosse uscita dalla sfera di vigilanza del detentore e quindi si sarebbe trattato solo di tentativo; 3) dedotta erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. (esposizione alla pubblica fede), poiché era attivo un controllo mediante videosorveglianza che avrebbe escluso l'esposizione alla pubblica fede; 4) censura per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 cod. pen.), che la Corte di appello avrebbe omesso; 5) vizio di contraddittorietà e illogicità del trattamento sanzionatorio per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti e per l'esclusione della recidiva, nonostante le precarie condizioni personali dell'imputata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi ripetitivi e non idonei in sede di legittimità, in quanto riproponevano censure già valutate e disattese dai giudici di merito senza dedurre nuovi profili di diritto. In particolare la Corte ha confermato: a) la valutazione di concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen., sulla base di ricostruzione fattuale che evidenziava che la Di Maio aveva accompagnato e agevolato il marito nel prelievo della merce e nell'uscita dalle porte di emergenza, anche alla luce di precedenti analoghi; b) la consumazione del furto, avendosi la disponibilità definitiva della refurtiva quando i due si allontanarono con le borse piene e senza essere bloccati; c) l'applicabilità dell'aggravante per esposizione alla pubblica fede, osservando che la mera videosorveglianza non esclude l'aggravante se non è un controllo idoneo ad impedire immediatamente la sottrazione; d) l'esclusione della tenuità del danno, ritenendo che 500 euro non costituiscano un pregiudizio "lievissimo" ai fini dell'art. 62 n. 4; e) la conferma della recidiva specifica e la mancata prevalenza delle attenuanti generiche, in conformità all'art. 69 co. 4 c.p.p. e all'art. 99 co. 4 c.p. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Concezione unitaria del concorso: la partecipazione può consistere in qualsiasi contributo materiale o psichico; è sufficiente prova anche logica o indiziaria che dimostri il contributo, comprensivo dell'elemento psicologico. La volontà di concorrere può manifestarsi anche senza un previo accordo esplicito.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato per distinguere tentativo e consumazione in relazione all'art. 624; la Corte ha ritenuto che la consumazione si realizzi quando l'agente ottiene la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma del furto; interpretata insieme all'art. 56 per stabilire che l'uscita della merce dalla sfera di vigilanza e la disponibilità definitiva costituiscono la consumazione.

  • art. 625 n. 7 cod. pen.

    Circostanza aggravante per esposizione della cosa alla pubblica fede: la Corte ha precisato che la mera videosorveglianza non esclude l'aggravante a meno che non si tratti di sorveglianza concretamente idonea ad impedire immediatamente la sottrazione.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante per danno di speciale tenuità: richiede che il danno sia lievissimo/economicamente quasi irrilevante; il valore di 500 euro non è stato ritenuto compatibile con tale attenuante.

  • art. 69 co. 4 cod. proc. pen.

    Prevede il divieto di far prevalere le circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata nei termini dell'art. 99 co. 4 cod. pen.; invocato per giustificare la mancata prevalenza delle attenuanti generiche.

  • art. 99 co. 4 cod. pen.

    Disciplina la recidiva reiterata; la Corte ha ritenuto legittima la conferma della recidiva specifica e la sua incidenza sul trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • La responsabilità per concorso di persone nel reato può essere dimostrata anche mediante elementi indiziari o logici: la mera presenza può essere ritenuta rilevante se correlata a comportamenti concreti (aiuto, copertura, agevolazione) che rafforzano il proposito criminoso altrui.
  • Il furto si considera consumato quando l'autore ottiene la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa sottratta, anche se per breve tempo; l'uscita della merce dalla sfera di controllo del detentore è elemento cruciale per la consumazione.
  • La videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante di esposizione alla pubblica fede: solo una sorveglianza attiva e concretamente efficace a impedire la sottrazione può escluderla.
  • La tenuità del danno (art. 62 n. 4) richiede un pregiudizio economico lievissimo; il valore nominale dell'oggetto va valutato insieme agli ulteriori effetti subiti dalla persona offesa, indipendentemente dalla capacità economica di quest'ultima.
  • Le censure in Cassazione devono concentrarsi su profili di diritto; motivi che ripropongono in termini generali questioni di fatto già valutate dai giudici di merito e non additano specifici errori di diritto rischiano l'inammissibilità.
  • Le attenuanti generiche non possono prevalere sulla recidiva reiterata secondo i limiti imposti dall'art. 69 c.p.p. e dall'art. 99 c.p.; per ottenere la riduzione occorre una motivazione di merito che dimostri l'irrilevanza della recidiva rispetto al caso concreto.

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