Cassazione Penale, Sentenza n. 02293/2026 del 21/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in cinque motivi: 1) censura per errata applicazione dell'art. 110 cod. pen., contestando che la responsabilità concorrente della Di Maio sia provata oltre la sua mera presenza in loco e che mancasse l'elemento soggettivo; 2) contestazione della qualificazione del fatto come furto consumato (art. 56 in relazione all'art. 624 cod. pen.), sostenendo che la refurtiva non fosse uscita dalla sfera di vigilanza del detentore e quindi si sarebbe trattato solo di tentativo; 3) dedotta erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. (esposizione alla pubblica fede), poiché era attivo un controllo mediante videosorveglianza che avrebbe escluso l'esposizione alla pubblica fede; 4) censura per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 cod. pen.), che la Corte di appello avrebbe omesso; 5) vizio di contraddittorietà e illogicità del trattamento sanzionatorio per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti e per l'esclusione della recidiva, nonostante le precarie condizioni personali dell'imputata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi ripetitivi e non idonei in sede di legittimità, in quanto riproponevano censure già valutate e disattese dai giudici di merito senza dedurre nuovi profili di diritto. In particolare la Corte ha confermato: a) la valutazione di concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen., sulla base di ricostruzione fattuale che evidenziava che la Di Maio aveva accompagnato e agevolato il marito nel prelievo della merce e nell'uscita dalle porte di emergenza, anche alla luce di precedenti analoghi; b) la consumazione del furto, avendosi la disponibilità definitiva della refurtiva quando i due si allontanarono con le borse piene e senza essere bloccati; c) l'applicabilità dell'aggravante per esposizione alla pubblica fede, osservando che la mera videosorveglianza non esclude l'aggravante se non è un controllo idoneo ad impedire immediatamente la sottrazione; d) l'esclusione della tenuità del danno, ritenendo che 500 euro non costituiscano un pregiudizio "lievissimo" ai fini dell'art. 62 n. 4; e) la conferma della recidiva specifica e la mancata prevalenza delle attenuanti generiche, in conformità all'art. 69 co. 4 c.p.p. e all'art. 99 co. 4 c.p. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Concezione unitaria del concorso: la partecipazione può consistere in qualsiasi contributo materiale o psichico; è sufficiente prova anche logica o indiziaria che dimostri il contributo, comprensivo dell'elemento psicologico. La volontà di concorrere può manifestarsi anche senza un previo accordo esplicito.
art. 56 cod. pen.
Richiamato per distinguere tentativo e consumazione in relazione all'art. 624; la Corte ha ritenuto che la consumazione si realizzi quando l'agente ottiene la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo.
art. 624 cod. pen.
Norma del furto; interpretata insieme all'art. 56 per stabilire che l'uscita della merce dalla sfera di vigilanza e la disponibilità definitiva costituiscono la consumazione.
art. 625 n. 7 cod. pen.
Circostanza aggravante per esposizione della cosa alla pubblica fede: la Corte ha precisato che la mera videosorveglianza non esclude l'aggravante a meno che non si tratti di sorveglianza concretamente idonea ad impedire immediatamente la sottrazione.
art. 62 n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante per danno di speciale tenuità: richiede che il danno sia lievissimo/economicamente quasi irrilevante; il valore di 500 euro non è stato ritenuto compatibile con tale attenuante.
art. 69 co. 4 cod. proc. pen.
Prevede il divieto di far prevalere le circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata nei termini dell'art. 99 co. 4 cod. pen.; invocato per giustificare la mancata prevalenza delle attenuanti generiche.
art. 99 co. 4 cod. pen.
Disciplina la recidiva reiterata; la Corte ha ritenuto legittima la conferma della recidiva specifica e la sua incidenza sul trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- La responsabilità per concorso di persone nel reato può essere dimostrata anche mediante elementi indiziari o logici: la mera presenza può essere ritenuta rilevante se correlata a comportamenti concreti (aiuto, copertura, agevolazione) che rafforzano il proposito criminoso altrui.
- Il furto si considera consumato quando l'autore ottiene la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa sottratta, anche se per breve tempo; l'uscita della merce dalla sfera di controllo del detentore è elemento cruciale per la consumazione.
- La videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante di esposizione alla pubblica fede: solo una sorveglianza attiva e concretamente efficace a impedire la sottrazione può escluderla.
- La tenuità del danno (art. 62 n. 4) richiede un pregiudizio economico lievissimo; il valore nominale dell'oggetto va valutato insieme agli ulteriori effetti subiti dalla persona offesa, indipendentemente dalla capacità economica di quest'ultima.
- Le censure in Cassazione devono concentrarsi su profili di diritto; motivi che ripropongono in termini generali questioni di fatto già valutate dai giudici di merito e non additano specifici errori di diritto rischiano l'inammissibilità.
- Le attenuanti generiche non possono prevalere sulla recidiva reiterata secondo i limiti imposti dall'art. 69 c.p.p. e dall'art. 99 c.p.; per ottenere la riduzione occorre una motivazione di merito che dimostri l'irrilevanza della recidiva rispetto al caso concreto.
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