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Sentenza

Sentenza n. 1372/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento Per l'annullamento, - della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/7067 in data 10 ottobre 2022, pubblicata sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 42 in data 17 ottobre 2022 ad oggetto: “Approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco regionale e naturale dei Colli di Bergamo”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, ivi incluso il parere motivato finale dell’Autorità competente per la VAS, della dichiarazione di sintesi finale predisposta dall’Autorità procedente; della deliberazione n. 9 del 12 ottobre 2018 con la quale la Comunità del Parco ha adottato la variante generale al PTC e al Piano del Parco naturale dei colli di Bergamo; della deliberazione n. 5 del 17 maggio 2019 della Comunità del Parco con la quale sono state controdedotte le osservazioni e approvata la variante generale al PTC e al Piano del Parco naturale dei colli di Bergamo.

Giustizia amministrativa202300420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. XI/7067 del 10 ottobre 2022, di approvazione della variante generale al Piano territoriale di coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo, nella parte in cui include il compendio dei ricorrenti tra le aree esterne di protezione del Parco soggette a tutela paesaggistica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pianificatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I proprietari hanno impugnato la variante generale al PTC del Parco, chiedendo l’annullamento della perimetrazione delle aree esterne di protezione che includeva il loro compendio, situato in un contesto residenziale e terziario di Bergamo. Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge e carenza di potere, sostenendo che tali aree potessero essere individuate e perimetrate soltanto con legge e che le leggi istitutive e di riordino del Parco non comprendessero i loro terreni. Con il secondo motivo hanno lamentato difetto di motivazione e sviamento, affermando che la perimetrazione non fosse sorretta da concrete ragioni di tutela paesaggistica e ambientale e fosse invece funzionale soltanto a un futuro ampliamento del Parco. Con il terzo motivo hanno dedotto difetto di motivazione, violazione del legittimo affidamento, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti: l’area era qualificata dal PGT come ambito di trasformazione, era interessata da un piano attuativo già approvato e, secondo i ricorrenti, era estranea a esigenze paesaggistiche. Il Parco ha eccepito il difetto di interesse e, in seguito, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e acquiescenza, poiché il nuovo PGT comunale del 2024 aveva recepito la disciplina della variante.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari. Ha rigettato il primo motivo: né la normativa statale né quella regionale riservano alla legge l’individuazione delle aree di protezione esterna; la variante, avente natura di piano paesaggistico ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. 42/2004, poteva quindi individuarle in via amministrativa. Ha respinto il secondo motivo: le scelte pianificatorie non richiedono una motivazione puntuale di comparazione con gli interessi privati, essendo sufficiente l’indicazione dei criteri generali, ricavabili anche dagli atti di accompagnamento. La relazione illustrativa esponeva l’obiettivo di integrare il Parco con il contesto circostante e di tutelare la rete ecologica; la previsione di una cintura verde e la prospettiva di un futuro ampliamento del Parco erano coerenti con tale finalità e non dimostravano sviamento. Ha respinto anche il terzo motivo: il vincolo non impedisce lo sfruttamento edificatorio né interferisce con il piano attuativo approvato, ma impone di ottenere l’autorizzazione paesaggistica prima dei singoli titoli edilizi. Le ragioni di tutela e l’assenza di profili di irragionevolezza risultavano dalle considerazioni svolte sul secondo motivo. Spese integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. 42/2004

    Sono dunque soggetti a vincolo paesaggistico, non solo “i parchi”, ma anche “i territori di protezione dei parchi”, vale a dire i territori normalmente confinanti con le aree dei parchi, ancorché esterni al perimetro degli stessi, che in ragione della loro natura di “aree cuscinetto”, sono sottoposte a qualche forma di tutela differenziata.

    Il vincolo paesaggistico previsto dalla disposizione riguarda anche i territori di protezione esterni al perimetro del parco, quando individuati come aree cuscinetto.

  • art. 143, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004

    Sia i “parchi” che i “territori di protezione dei medesimi” sono individuati nei piani paesaggistici di cui all’art. 143 del d. lgs. 42/2004, i quali, secondo quanto previsto dal comma 1 lettera c) di tale norma, provvedono a definirne il perimetro, a fornirne adeguata rappresentazione cartografica in scala e a dettare prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di tali aree e la loro valorizzazione.

    I piani paesaggistici possono individuare e perimetrare parchi e relativi territori di protezione, rappresentarli cartograficamente e stabilire prescrizioni d’uso per conservarne e valorizzarne i caratteri.

  • art. 32, l. 6 dicembre 1991, n. 394

    l’art. 32 della L. 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro statale sulle aree protette), nel disciplinare le “Aree contigue” ai parchi naturali, prevede che “I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni”, senza però specificare “con legge”;

    La disciplina delle aree contigue attribuisce alle regioni il potere di determinarne i confini senza imporre che ciò avvenga con legge.

  • art. 17, comma 3, l.r. Lombardia n. 86/1983

    analogamente, anche la L.R. lombarda n. 86/1983, recante norme sulle aree regionali protette, all’art. 17 comma 3 attribuisce all’ente gestore, tra l’altro, il potere di disporre modifiche ed integrazioni alla delimitazione territoriale indicata nella legge istitutiva, senza specificare che ciò debba avvenire con legge.

    La normativa regionale consente all’ente gestore di modificare o integrare la delimitazione territoriale indicata dalla legge istitutiva senza riservare tali modifiche alla fonte legislativa.

Massime di principio

  • La tutela paesaggistica prevista per i parchi può estendersi ai territori esterni che svolgono funzione di protezione o di area cuscinetto; la loro individuazione non è riservata alla legge quando la normativa attribuisce la pianificazione all’autorità amministrativa competente.
  • La perimetrazione delle aree di protezione esterna può essere effettuata nell’ambito di un piano paesaggistico, che può definirne i confini, rappresentarle cartograficamente e dettare prescrizioni d’uso dirette alla conservazione e valorizzazione dei loro caratteri.
  • Le scelte di pianificazione, anche sovracomunale, non richiedono una motivazione puntuale che compari ogni interesse privato con quelli pubblici: è sufficiente l’esposizione dei criteri generali che le sorreggono, anche nella relazione illustrativa o negli altri atti del procedimento.
  • La previsione di un futuro ampliamento di un parco non dimostra di per sé sviamento quando l’individuazione delle aree esterne è coerentemente diretta anche a tutelare la continuità ecologica e paesaggistica e a integrare il parco con il territorio circostante.
  • L’assoggettamento a tutela paesaggistica di un’area già interessata da pianificazione attuativa non comporta, di per sé, l’eliminazione della sua edificabilità: può limitarsi a subordinare il rilascio dei singoli titoli edilizi alla previa autorizzazione paesaggistica.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiPiani regolatori e varianti
RamiBeni culturali e paesaggioUrbanistica e governo del territorio
IstitutiRiserva di legge e gerarchia delle fontiDifetto di motivazioneEccesso di potereLegittimo affidamento

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