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Risoluzione

Risoluzione n. 81 del 27/04/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione qualifica la lap dance come attività di intrattenimento, non di spettacolo. Di conseguenza, applica l’imposta sugli intrattenimenti al 16% e, sulle consumazioni obbligatoriamente imposte con formula "ingresso libero e consumazione obbligatoria", l’IVA al 20%; le consumazioni facoltative restano al 10%. Esclude inoltre la riliquidazione dell’IVA e il rimborso per il passato.

Trattamento tributario della lap dance e delle consumazioni obbligatorie

Trattamento tributario della lap dance e delle consumazioni obbligatorie

La risoluzione esamina il corretto inquadramento fiscale dell’attività di "lap dance" svolta in locali di night club con formula "ingresso libero e consumazione obbligatoria". Il documento chiarisce se tale attività debba essere trattata come intrattenimento o come spettacolo e quale regime IVA si applichi alle consumazioni richieste per l’ingresso.

Quesito posto dal contribuente

La società ALFA s.a.s. dichiara di svolgere un’attività di intrattenimento consistente nell’organizzazione di spettacoli ed esibizioni di ballerine con esecuzioni musicali non dal vivo, comunemente denominata lap dance. L’attività si svolge in appositi locali con accesso basato sulla formula "ingresso libero e consumazione obbligatoria", mentre le consumazioni successive alla prima sono facoltative.

La società chiede:

  • il corretto trattamento tributario dell’attività di lap dance;
  • la disciplina fiscale delle consumazioni obbligatoriamente imposte per l’ingresso.

Soluzione prospettata dal contribuente

In passato la società aveva applicato:

  • IVA al 20% alle consumazioni obbligatoriamente imposte, considerate corrispettivi connessi all’attività di intrattenimento;
  • IVA al 10% alle consumazioni facoltative.

Dopo i rilievi della SIAE, la società ritiene che l’attività possa essere ricondotta tra gli spettacoli di cui al n. 4 della Tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972, in quanto organizzazione di "balletti ed ironici allestimenti di commedie e riviste musicali, anche con la partecipazione fattiva del pubblico". Da ciò fa discendere la tesi di dover applicare il 10% alle consumazioni obbligatoriamente imposte e di poter riliquidare l’IVA del periodo in corso, chiedendo anche il rimborso dell’imposta versata negli anni precedenti.

Inquadramento normativo generale

L’Agenzia richiama il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, che ha abolito l’imposta sugli spettacoli e istituito l’imposta sugli intrattenimenti limitatamente ad alcune attività.

La riforma ha distinto:

  • le attività di intrattenimento, assoggettate all’imposta sugli intrattenimenti e al regime speciale IVA di cui all’articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972;
  • le attività di spettacolo, assoggettate all’IVA ai sensi dell’articolo 74-quater del medesimo DPR.

Le attività di intrattenimento e di spettacolo sono rispettivamente elencate:

  • nella Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 640;
  • nella Tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972.

Qualificazione della lap dance

Secondo la risoluzione, la lap dance non è espressamente indicata né nella Tariffa delle attività di intrattenimento né nella Tabella C delle attività spettacolistiche. Occorre quindi valutarne la natura in base ai caratteri concreti dell’attività.

L’Agenzia osserva che la lap dance:

  • consiste in una forma peculiare di ballo erotico eseguito da ballerine;
  • è accompagnata generalmente da musica non dal vivo;
  • si svolge in locali normalmente adibiti a discoteca o night club;
  • comporta la partecipazione attiva del pubblico, che viene coinvolto durante l’esibizione e può entrare in contatto diretto con le ballerine.

Viene richiamata anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 48532 del 17 dicembre 2004, che ha sottolineato come l’attività contempli e presupponga il coinvolgimento degli spettatori nell’esibizione, rendendo contatti e toccamenti parte non imprevedibile della manifestazione.

La risoluzione richiama inoltre la circolare n. 165 del 7 settembre 2000, secondo cui:

  • l’intrattenimento implica normalmente partecipazione attiva;
  • lo spettacolo comporta prevalentemente partecipazione passiva.

Sulla base di tali elementi, l’Agenzia conclude che la lap dance debba essere ricondotta tra le attività di intrattenimento.

Effetti ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti

Poiché la lap dance non è espressamente elencata nella Tariffa del DPR n. 640 del 1972, si applica la nota n. 1 della Tariffa, che consente di assoggettare all’imposta anche gli intrattenimenti diversi da quelli nominativamente indicati ma a essi analoghi.

L’attività viene considerata analoga ai:

  • trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo con prevalenza di musica non dal vivo.

Pertanto, l’attività di lap dance organizzata dalla società è assoggettabile:

  • all’imposta sugli intrattenimenti;
  • con aliquota del 16%, in quanto attività assimilabile a quelle del punto n. 1 della Tariffa.

Inoltre, essa rientra nel regime speciale IVA di cui all’articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972, salvo opzione per il regime ordinario.

Trattamento delle consumazioni obbligatorie

Per le consumazioni obbligatoriamente imposte tramite la formula "ingresso libero e consumazione obbligatoria", la risoluzione richiama l’articolo 74-quater, comma 6-bis, del DPR n. 633 del 1972, introdotto dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

La norma stabilisce che, ai fini IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.

La circolare n. 28 del 4 agosto 2006, richiamata nel provvedimento, chiarisce che:

  • le consumazioni obbligatoriamente imposte nelle sale da ballo e nelle discoteche sono soggette all’aliquota ordinaria del 20%;
  • la disposizione si applica sia quando l’ingresso è gratuito con consumazione obbligatoria, sia quando ingresso e consumazione sono entrambi imposti;
  • resta ferma l’aliquota del 10% per le consumazioni facoltative, somministrate oltre a quella obbligatoria.

Certificazione dei corrispettivi

Quanto alle modalità di certificazione, la risoluzione, richiamando la circolare n. 28 del 2006 e la circolare n. 34 del 27 giugno 2003, precisa che devono essere certificati mediante titoli di accesso emessi con appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate:

  • i corrispettivi per ingresso e partecipazione all’intrattenimento;
  • i corrispettivi delle cessioni e prestazioni di servizi obbligatoriamente imposte.

Le consumazioni facoltative continuano invece a essere certificate ai sensi del DPR 21 dicembre 1996, n. 696.

Conclusioni della risoluzione

Per il caso della ALFA s.a.s., la risoluzione afferma che:

  • l’attività di lap dance è un’attività di intrattenimento;
  • si applica l’imposta sugli intrattenimenti con aliquota del 16%;
  • sul corrispettivo delle consumazioni obbligatoriamente imposte si applica l’IVA al 20%;
  • le consumazioni facoltative restano soggette all’IVA del 10%;
  • le prestazioni obbligatoriamente imposte devono essere certificate con i titoli d’accesso emessi tramite apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

Infine, l’Agenzia esclude che la società debba:

  • procedere nuovamente alla liquidazione dell’IVA per il periodo in corso;
  • chiedere il rimborso dell’imposta versata negli anni precedenti.

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