Risoluzione n. 82 del 3/05/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che, nei servizi gestiti dai Comuni e riscossi tramite concessionari, la soggettività passiva IVA resta in capo al Comune. Il concessionario incassa anche l’IVA per conto dell’ente e la riversa integralmente, mentre al Comune spettano registrazione, liquidazione e versamento dell’imposta.
IVA su fatturazione e riscossione per conto terzi: obblighi contabili
IVA, fatturazione e riscossione per conto terzi: obblighi contabili
La risoluzione esamina il regime IVA applicabile alla riscossione, da parte di concessionari comunali, di tariffa rifiuti e canoni idrici connessi a servizi resi direttamente dai Comuni. Il documento chiarisce chi sia il debitore d’imposta e come debbano essere gestiti fatturazione, incasso e adempimenti contabili.
Quesito posto dall’Associazione ALFA
L’Associazione Nazionale ALFA, che rappresenta aziende concessionarie dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sottopone un dubbio operativo relativo a:
- tariffa rifiuti solidi urbani;
- canoni idrici;
- relativa IVA al 10% a carico dell’utente.
Le concessionarie emettono bollette agli utenti e riscuotono sia il corrispettivo dei servizi sia l’IVA. Il quesito riguarda se l’importo IVA debba essere trasferito al Comune, quale effettivo titolare dell’entrata, con conseguente obbligo del Comune di versare l’imposta all’Erario, oppure se tale obbligo debba gravare sul concessionario.
Osservazioni dell’istante
L’Associazione non formula una propria soluzione interpretativa, ma evidenzia una possibile criticità contabile nel caso in cui il versamento IVA fosse posto a carico del concessionario. In tal caso, infatti, l’IVA versata non corrisponderebbe a un ricavo proprio del concessionario, che percepisce solo un aggio sugli importi riscossi, con conseguenti problemi di rappresentazione contabile e nella dichiarazione IVA.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 17, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui l’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all’Erario secondo i modi e i termini previsti dalla disciplina IVA.
Da tale norma deriva che il debitore d’imposta è il soggetto che, nell’esercizio di impresa, arti o professioni, effettua operazioni imponibili nel territorio dello Stato e che, per tale motivo, è tenuto a tutti gli adempimenti IVA:
- fatturazione;
- registrazione;
- liquidazione;
- dichiarazione;
- versamento;
- esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti.
Viene poi richiamato l’art. 21, comma 1, del DPR n. 633/1972, come modificato dal d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 52, secondo cui per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione o la prestazione emette fattura oppure, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la fattura sia emessa dal concessionario, dal committente o da un terzo per suo conto.
In caso di emissione da parte del cliente o di un terzo, il comma 2, lettera h), dell’art. 21 richiede che la fattura rechi l’annotazione che essa è compilata dal cliente oppure, per conto del cedente o prestatore, da un terzo.
L’Agenzia richiama inoltre la circolare n. 45/E del 19 ottobre 2005, che ha precisato che, se la fattura è emessa dal cliente o da un terzo non incaricato della gestione della contabilità, il documento deve essere inviato al cedente o prestatore affinché possa porre in essere gli ulteriori obblighi di registrazione, liquidazione e versamento dell’imposta dovuta.
Ricostruzione del rapporto contrattuale
Dall’esame del capitolato di oneri allegato all’istanza, l’Agenzia rileva che:
- per la riscossione dei canoni per la fornitura dell’acqua potabile, dello smaltimento delle acque reflue e depurazione, nonché della Tarsu, al concessionario spetta un aggio pari al 9% calcolato sull’ammontare lordo complessivo delle riscossioni;
- le somme riscosse dal concessionario per conto del Comune vengono versate all’ente al netto dell’aggio, comprensivo dell’IVA relativa;
- per la Tarsu e per i canoni acqua e acque reflue, il concessionario provvede anche all’emissione e notifica delle fatture e prosegue l’eventuale riscossione coattiva delle somme evase.
È inoltre evidenziato che le aziende rappresentate dall’ALFA non sono concessionarie della materiale fornitura dei servizi né della manutenzione degli impianti, che restano in capo agli enti locali.
Soggettività passiva IVA dei servizi
Poiché la titolarità del servizio di fornitura dell’acqua potabile, di smaltimento e depurazione delle acque reflue e del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani resta in capo ai Comuni, che eseguono tali servizi direttamente, la soggettività passiva ai fini IVA ricade sui Comuni stessi, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del DPR n. 633/1972.
Ne consegue che:
- il Comune è il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi IVA;
- il Comune è tenuto a versare l’imposta all’Erario;
- il concessionario non assume la posizione di debitore d’imposta per le operazioni relative a tali servizi.
Fatturazione effettuata dal concessionario
Le fatture emesse dal concessionario, in base agli accordi con i Comuni, devono comunque rispettare le previsioni dell’art. 21 del DPR n. 633/1972. In particolare, nel caso esaminato, la fattura deve indicare espressamente che è compilata per conto del Comune, quale esecutore del servizio.
L’emissione della fattura da parte del concessionario non sposta la titolarità dell’obbligazione tributaria, che resta in capo al Comune.
Incasso delle somme e versamento dell’IVA
Sul punto specifico oggetto del quesito, l’Agenzia conclude che il concessionario deve versare al Comune tutte le somme incassate dall’utenza per suo conto, sia:
- a titolo di canone o tariffa;
- a titolo di IVA.
Per il concessionario tali importi costituiscono una mera movimentazione finanziaria, priva di rilevanza come ricavo proprio.
Il Comune, invece, deve curare tutti gli adempimenti contabili correlati, ossia:
- registrazione delle fatture;
- liquidazione dell’imposta;
- versamento dell’IVA dovuta.
Esito della risposta
La risposta resa conferma quindi che l’obbligo del versamento IVA all’Erario grava sul Comune, quale soggetto passivo che effettua il servizio, mentre il concessionario si limita a riscuotere e riversare le somme per conto dell’ente. La pronuncia è resa nell’ambito della consulenza giuridica richiamata dalla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.
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