Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 83 del 3/05/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il riscatto della posizione individuale da un fondo pensione interno, effettuato da ex dipendenti che non sono ancora titolari di pensione, non beneficia della tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. a-bis), TUIR, ma sconta la tassazione ordinaria ex art. 52, comma 1, lett. d-ter), TUIR. La tassazione separata si applica solo se il riscatto avviene effettivamente a seguito del pensionamento o per altre ipotesi tassativamente previste.

Tassazione delle somme riscattate da un fondo pensione interno in caso di ex dipendenti non ancora pensionati

Tassazione del riscatto di posizioni in un fondo pensione interno

La risoluzione n. 83 del 3 maggio 2007 affronta il trattamento fiscale delle somme erogate a seguito del riscatto della posizione individuale maturata presso il fondo pensione interno del Banco ALFA S.p.a. Il tema centrale è stabilire se, per ex dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro ma non avevano ancora ottenuto la pensione obbligatoria al momento dell’opzione, trovi applicazione la tassazione separata oppure quella ordinaria.

Contesto e fattispecie esaminata

Il Banco ALFA S.p.a. aveva istituito, ai sensi del D.lgs. 20 novembre 1990, n. 357, un fondo pensione interno le cui prestazioni erano già state qualificate dall’Amministrazione finanziaria come prestazioni di previdenza complementare ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. h-bis), del TUIR.

Con accordo sindacale del 26 aprile 2006, l’istituto ha riordinato la forma previdenziale interna, prevedendo per i dipendenti la possibilità di aderire a un fondo aperto. Lo stesso accordo ha attribuito agli ex dipendenti, nonché ai loro aventi causa, il cui rapporto di lavoro fosse cessato a qualsiasi titolo prima di tale data, la facoltà di scegliere entro il 30 giugno 2006 tra:

  • il riscatto della posizione individuale;
  • il trasferimento della stessa ad altra forma pensionistica.

Alcuni ex dipendenti avevano optato per il riscatto pur avendo cessato il rapporto senza diritto al trattamento pensionistico al momento della cessazione; il diritto alla pensione era stato maturato solo successivamente, ma comunque prima dell’esercizio del riscatto.

Quesito posto dall’istante

L’istante chiedeva di sapere se, in tali circostanze, le somme riscattate potessero essere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a-bis), del TUIR, sostenendo che al momento dell’opzione gli ex dipendenti avevano già maturato i requisiti di età e anzianità necessari per la pensione, pur non essendo ancora titolari del trattamento pensionistico.

Soluzione prospettata dal contribuente

Il Banco ALFA riteneva applicabile la tassazione separata, richiamando la circolare 20 marzo 2001, n. 29, par. 4.3.3, secondo cui, ai fini del regime agevolato, rileva il completamento del piano previdenziale obbligatorio. Secondo l’istante, il fatto che i beneficiari avessero già maturato i requisiti pensionistici sarebbe sufficiente a ricondurre il riscatto nell’ambito dell’art. 17, comma 1, lett. a-bis), TUIR.

Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 47 del 2000, tutte le prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, in forma periodica o in capitale, sono qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. h-bis), TUIR.

Tra le prestazioni in forma di capitale rientra anche il riscatto, anche parziale, della posizione individuale. Per tali ipotesi, la disciplina fiscale varia in base alla causa del riscatto:

  • se il riscatto è non volontario, cioè collegato a pensionamento, cessazione del rapporto per mobilità o altre cause non dipendenti dalla volontà dell’iscritto, si applica la tassazione separata;
  • se il riscatto dipende da cause diverse da quelle previste, si applica la tassazione ordinaria.

L’Agenzia richiama inoltre l’art. 52, comma 1, lett. d-ter), TUIR, per le prestazioni in forma di capitale derivanti da riscatto volontario della posizione individuale, sottolineando che in tali casi il regime ordinario si applica sull’intero importo, al netto dei redditi già tassati nella forma pensionistica e dei contributi eventualmente non dedotti.

Principio interpretativo sulla tassazione separata

Secondo l’Agenzia, il regime di tassazione separata è stato previsto per prestazioni percepite solo al momento, e non prima, dell’accesso al sistema previdenziale obbligatorio pubblico. In altri termini, il legislatore ha voluto riservare tale trattamento alle somme richieste e percepite successivamente all’effettivo pensionamento.

La locuzione “a seguito di pensionamento” deve quindi intendersi come riferita a un riscatto esercitato in conseguenza dell’effettivo pensionamento, non essendo sufficiente il semplice raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione.

Decisione della risoluzione

Applicando tali criteri al caso concreto, l’Agenzia conclude che il riscatto della posizione individuale non può considerarsi effettuato “per effetto del pensionamento” ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a-bis), TUIR, poiché gli ex dipendenti, al momento dell’opzione, non erano ancora titolari del trattamento pensionistico obbligatorio.

Di conseguenza:

  • il piano previdenziale si considera completato solo con l’effettivo accesso al regime previdenziale obbligatorio;
  • le prestazioni in forma di capitale erogate a seguito del riscatto della posizione individuale presso il fondo pensione interno non rientrano nelle ipotesi tassative dell’art. 17, comma 1, lett. a-bis), TUIR;
  • tali somme sono quindi soggette a tassazione ordinaria ai sensi dell’art. 52, comma 1, lett. d-ter), TUIR, sull’importo della prestazione al netto dei redditi già assoggettati a imposta e dei contributi non dedotti.

Chiusura procedurale

La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, a seguito di istanza di interpello presentata dalla Direzione regionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.