Risoluzione n. 77 del 23/04/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Agenzia delle Entrate chiarisce che i contributi previdenziali versati da professionisti tramite carta di credito online sono deducibili nell'anno in cui viene effettuato il pagamento con la carta, secondo il principio di cassa, indipendentemente dalla data di addebito sul conto corrente.
Deducibilità IRPEF dei contributi previdenziali pagati online con carta di credito
Deducibilità dei contributi previdenziali pagati con carta di credito online
La risoluzione esamina il trattamento fiscale, ai fini IRPEF, dei contributi previdenziali versati da professionisti iscritti ad ordini e dotati di cassa di previdenza privata mediante pagamento online con carta di credito. Il chiarimento riguarda il momento in cui l'onere si considera sostenuto ai fini della deduzione dal reddito complessivo.
Quesito presentato
La banca istante intende offrire ai professionisti un servizio di pagamento online dei contributi previdenziali con carta di credito. Nel caso descritto, il pagamento viene accreditato all'ente previdenziale il 17 dicembre, mentre l'addebito sul conto corrente del professionista avviene solo il 15 gennaio dell'anno successivo. Viene quindi chiesto se la deduzione IRPEF possa essere effettuata nell'anno in cui la carta è stata utilizzata, nonostante l'addebito bancario sia differito all'anno seguente.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante ritiene che il professionista possa dedurre il contributo nel periodo d'imposta relativo all'anno in cui ha effettuato il pagamento con carta di credito, anche se l'addebito sul conto corrente avviene successivamente. La tesi si fonda sul momento in cui viene eseguito il pagamento verso l'ente previdenziale.
Inquadramento fiscale e norma applicata
L'Agenzia richiama l'art. 10, comma 1, lettera e), del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui dal reddito complessivo si deducono i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, se non già deducibili nella determinazione dei singoli redditi.
La deduzione deve essere effettuata nel periodo d'imposta in cui l'onere è stato sostenuto, secondo il principio di cassa.
Valutazione del pagamento con carta di credito
La risoluzione osserva che il pagamento con carta di credito comporta una distinzione tra:
- il momento in cui il beneficiario riceve l'accredito;
- il momento in cui il titolare della carta subisce l'addebito sul proprio conto corrente.
Nel caso specifico, il professionista incarica la banca di effettuare il pagamento dei contributi per suo conto e si impegna a rimborsare successivamente l'istituto. L'Agenzia precisa che si tratta di uno strumento di pagamento e non di finanziamento.
Rilevanza civilistica della delegazione di pagamento
Viene richiamato anche il profilo civilistico, qualificando il pagamento con carta di credito come una delegazione passiva di pagamento allo scoperto, disciplinata dagli artt. 1269 e seguenti del codice civile. In tale schema:
- il delegante ordina al delegato di assumere ed estinguere il debito verso il delegatario;
- la prestazione eseguita dal delegato vale come effettuata dal delegante;
- il delegante può revocare la delegazione fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione o eseguito il pagamento, ai sensi dell'art. 1270, comma 1, c.c.
La rilevanza fiscale viene quindi fatta coincidere con il momento in cui il professionista utilizza la carta e impartisce l'ordine di pagamento alla banca, ottenendo la ricevuta telematica di avvenuto pagamento firmata digitalmente.
Momento di sostenimento dell'onere
Secondo l'Agenzia, i contributi si considerano versati nel momento stesso in cui il professionista manifesta la volontà di sostenerne l'onere e dà ordine di pagamento alla banca. L'addebito successivo sul conto corrente attiene invece a un rapporto interno tra delegante e delegato e non incide sul piano fiscale.
Conclusione dell'Agenzia
Se la banca dovesse offrire il servizio di versamento online dei contributi previdenziali tramite carta di credito, i professionisti potranno dedurre l'onere nell'anno di imposta in cui la carta è stata utilizzata, a prescindere dalla data in cui la banca addebiterà l'importo sul conto corrente del professionista.
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