Risoluzione n. 80 del 26/04/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che la base fissa italiana di una LLP professionale inglese, operando in Italia con attività legale non commerciale, è soggetta alle regole degli enti non commerciali non residenti e determina il reddito secondo il TUIR. Gli utili distribuiti ai soci italiani sono invece qualificati come redditi di capitale/dividendi e tassati al 12,5% secondo le regole sui non residenti, senza riconoscere come "ritenute estere" le trattenute operate internamente dalla partnership; resta inoltre esclusa l'applicazione della Convenzione Italia-Regno Unito per assenza di soggettività passiva della LLP.
Interpello su base fissa in Italia di società professionale non residente e tassazione degli utili ai soci italiani
Tassazione di una LLP professionale inglese con base fissa in Italia e trattamento degli utili ai soci italiani
La risoluzione esamina il regime fiscale applicabile alla ALFA Europe LLP, società di diritto inglese che intende aprire in Italia una base fissa per svolgere attività di consulenza e assistenza legale. Il documento chiarisce sia il trattamento dei redditi prodotti in Italia dalla base fissa, sia la qualificazione e tassazione degli utili distribuiti ai soci residenti in Italia.
Quesito e struttura della fattispecie
La società istante è una LLP inglese, fiscalmente trasparente nel Regno Unito, con soci anche italiani. Essa intende operare in Italia tramite una base fissa per l'esercizio dell'attività professionale legale, nel rispetto della normativa italiana di settore e del D.Lgs. n. 96 del 2001.
L'istanza precisa che:
- ALFA Europe è distinta dall'associazione professionale ALFA, già operante in Italia con una struttura italiana collegata da rapporti di collaborazione;
- non esistono rapporti partecipativi diretti tra ALFA e ALFA Europe;
- i soci italiani non detengono partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 67 del TUIR;
- gli utili sarebbero attribuiti ai soci secondo un regime di trasparenza fiscale interno, con eventuali trattenute per imposte personali nel Regno Unito versate direttamente all'erario inglese dalla LLP.
Soluzione prospettata dal contribuente
Secondo l'istante, la LLP avrebbe dovuto essere qualificata, ai fini italiani, come ente non commerciale in base alla legge n. 218 del 1995 e, conseguentemente, il reddito prodotto dalla base fissa italiana sarebbe stato determinato secondo il titolo I del TUIR, con applicazione delle regole del lavoro autonomo.
Per gli utili distribuiti ai soci italiani, il contribuente sosteneva che:
- essi dovessero essere qualificati come redditi di capitale/dividendi ex art. 44 TUIR;
- dovessero essere tassati solo al momento dell'effettiva percezione;
- dovesse applicarsi la ritenuta del 12,50% di cui all'art. 27, comma 4, DPR n. 600/1973, sul netto frontiera;
- in subordine, dovesse essere riconosciuto un credito per le imposte pagate nel Regno Unito.
Qualificazione della LLP e inapplicabilità della Convenzione Italia-Regno Unito
L'Agenzia osserva in primo luogo che la ALFA Europe LLP è una società di diritto inglese caratterizzata da trasparenza fiscale: i redditi sono imputati direttamente ai soci. Proprio per tale assenza di soggettività passiva, la LLP non può essere considerata residente nel Regno Unito ai fini delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Ne deriva che:
- la Convenzione Italia-Regno Unito non trova applicazione;
- l'analisi deve svolgersi esclusivamente sulla base della normativa interna italiana.
Regime fiscale della base fissa italiana
L'Agenzia richiama l'art. 73, comma 1, lett. d), TUIR, che include tra i soggetti passivi IRES le società e gli enti di ogni tipo non residenti.
Ai fini della distinzione tra enti commerciali e non commerciali, si afferma che per i soggetti non residenti conta l'attività effettivamente svolta in Italia, non la qualificazione attribuita nell'ordinamento di origine. Nel caso concreto, la base fissa italiana svolgerà attività professionale di assistenza e consulenza legale, e non attività commerciale.
Di conseguenza:
- la base fissa è soggetta a IRES ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. d), TUIR;
- il reddito segue la disciplina degli enti non commerciali non residenti;
- trovano applicazione gli artt. 153 e 154 TUIR.
Determinazione del reddito della base fissa
L'art. 153 TUIR prevede che il reddito complessivo delle società e degli enti non residenti di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), sia formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti o soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.
L'art. 154 TUIR dispone che il reddito complessivo degli enti non commerciali sia determinato secondo le disposizioni del titolo I.
L'Agenzia conclude che le società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti, con o senza stabile organizzazione o base fissa, determinano il reddito sommando i risultati netti delle singole categorie reddituali del titolo I del TUIR e applicando deduzioni e detrazioni previste dall'art. 154.
Per i redditi di lavoro autonomo:
- si applicano gli artt. 53 e seguenti del TUIR;
- ALFA Europe deve compilare il quadro RE del modello Unico-Enti non commerciali ed equiparati 2007;
- nel rigo RE24 va indicato l'ammontare delle eventuali ritenute subite sui compensi professionali ai sensi dell'art. 25, comma 1, DPR n. 600/1973.
La risoluzione richiama anche la coerenza con la risoluzione n. 118 del 28 maggio 2003 sulle società tra avvocati.
Trattamento fiscale degli utili percepiti dai soci residenti in Italia
Per gli utili distribuiti ai soci italiani, l'Agenzia qualifica i proventi come redditi di capitale derivanti da partecipazioni non qualificate in società o enti non residenti di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), TUIR.
Richiama a tal fine:
- l'art. 44, comma 1, lett. e), e comma 2, lett. a), TUIR;
- l'art. 27, comma 4, DPR n. 600/1973;
- la circolare n. 4/E del 18 gennaio 2006.
La tassazione avviene al momento della percezione e, se gli utili sono riscossi tramite uno dei soggetti indicati dall'art. 73, comma 1, lett. a) e b), TUIR, si applica la ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta da parte dell'intermediario che interviene nella riscossione.
Esclusione del riconoscimento delle trattenute interne come ritenute estere
L'Agenzia nega rilievo fiscale alle somme trattenute dalla società estera in base ad accordi interni tra i partner, anche se poi versate all'erario inglese.
Tali somme non possono essere considerate:
- "ritenute applicate dallo Stato estero" ai sensi dell'art. 27, comma 4-bis, DPR n. 600/1973;
- prelievi idonei a ridurre la base imponibile italiana nel regime del "netto frontiera".
La ragione è che si tratta di trattenute derivanti da accordi contrattuali interni e non da un rapporto tributario tra lo Stato estero e il soggetto residente.
Caso di riscossione senza intermediario residente
Se la materiale riscossione degli utili distribuiti dall'ente non residente non avviene tramite un intermediario residente che interviene nella riscossione, si applica l'art. 18 del TUIR.
In tal caso:
- gli utili sono assoggettati a imposta sostitutiva del 12,50%;
- la base imponibile è costituita dall'utile/dividendo al lordo delle eventuali ritenute estere a titolo definitivo e di quelle italiane a titolo d'acconto;
- non è possibile optare per il regime della dichiarazione ex art. 18, comma 1, TUIR;
- non è utilizzabile il credito d'imposta di cui all'art. 165 TUIR.
Conclusioni della risoluzione
La risposta dell'Agenzia conferma quindi che:
- la base fissa italiana della ALFA Europe, svolgendo attività professionale non commerciale, è soggetta al regime degli enti non commerciali non residenti e determina il reddito secondo gli artt. 153 e 154 TUIR;
- gli utili corrisposti ai soci italiani sono redditi di capitale/dividendi e non redditi da trasparenza fiscale diretta in Italia;
- le trattenute interne operate dalla LLP nel Regno Unito non riducono la base imponibile italiana come ritenute estere;
- resta impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di verificare in sede di accertamento la corretta qualificazione della fattispecie concreta, anche ai fini dell'imputazione soggettiva dei redditi ex art. 37, terzo comma, DPR n. 600/1973.
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