Ordinanza n. 15232/2026 - Roma, Sezione 4Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali recanti i criteri per la definizione, l’approvazione e successive modifiche del calendario delle corse ippiche per l’anno 2026, nonché il documento esplicativo dell’istruttoria
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto del 30 luglio 2025 recante i criteri per la definizione del calendario delle corse ippiche del 2026 e, con motivi aggiunti, i decreti del 31 ottobre e del 24 dicembre 2025 di approvazione del calendario e degli stanziamenti, il documento esplicativo dell’istruttoria e i successivi decreti del 25 febbraio e del 20 marzo 2026 di modifica del calendario. L’ordinanza non espone il contenuto delle censure di merito: rileva soltanto che, come già disposto per i motivi aggiunti del 15 gennaio 2026, anche rispetto ai successivi motivi aggiunti dell’11 maggio 2026 occorre integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati.
La decisione
Il TAR ha ordinato l’integrazione del contraddittorio sui motivi aggiunti depositati l’11 maggio 2026, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero. L’avviso deve identificare il giudice e il numero di ricorso, le parti, gli atti impugnati, un sunto dei motivi, i controinteressati e le informazioni sul seguito del processo; devono inoltre essere pubblicati il testo integrale dei motivi aggiunti e dell’ordinanza, mantenuti online sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, con apposita sezione e attestazione ministeriale. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 10 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e la relativa prova depositata entro i successivi 5 giorni, a pena di improcedibilità del gravame. La trattazione è rinviata all’udienza pubblica del 23 febbraio 2027; ogni decisione in rito e nel merito e sulle spese è riservata.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
ai sensi degli artt. 27, comma 2, 49, comma 3 e 52, comma 2, c.p.a, si autorizza l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami
La disposizione è richiamata quale base per ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
art. 49, comma 3, c.p.a.
ai sensi degli artt. 27, comma 2, 49, comma 3 e 52, comma 2, c.p.a, si autorizza l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami
La disposizione è richiamata quale base per autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai fini dell’integrazione del contraddittorio.
art. 52, comma 2, c.p.a.
ai sensi degli artt. 27, comma 2, 49, comma 3 e 52, comma 2, c.p.a, si autorizza l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami
La disposizione è richiamata quale base per autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
Come è indicizzato
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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