Cassazione Penale, Sentenza n. 24924/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto di prevenzione che ha applicato a Salvatore Lucente la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e ha disposto la confisca delle quote sociali e dell'intero patrimonio della società "Accendi Un Sogno Group S.r.l." (intestata per il 95% a Luigi Russo). Lucente ha dedotto carenza e apparente motivazione sulla attualità della pericolosità sociale, sostenendo che i fatti associativi contestati erano cessati nel 2012, che era stato detenuto dal 2016 e che non risultavano elementi di persistenza della pericolosità né prova del mancato impegno in attività lecite dopo il 2021. Russo ha censurato l'attribuzione della società a Lucente, lamentando il mancato esame di prove e della consulenza tecnica che dimostrerebbe la titolarità effettiva a favore della famiglia Russo, la diversità delle imprese (panificio vs. impresa pirotecnica), la non continuità richiesta per ritenere l'intestazione fittizia, e una valutazione acritica delle intercettazioni e delle testimonianze difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi nel complesso infondati e ha rigettato le censure. È stata confermata la ritenuta attualità della pericolosità sociale di Lucente, fondata sulla condanna definitiva per associazione mafiosa (art. 416-bis) insieme ad ulteriori elementi successivi alla contestazione (gestione di interessi economici del clan, gestione del panificio finanziato con proventi illeciti, dialogo intercettato del 2014 che indica il proposto quale "maneggiatore" del denaro del clan, acquisizione di cespite nel 2016 con capitali ritenuti illeciti, e assenza di concreta attività lecita). Per quanto riguarda la misura reale, la Corte ha ritenuto che la società formalmente intestata a Russo fosse in realtà riferibile a Lucente: le intercettazioni, la continuità degli interventi finanziari di Lucente sull'impresa e il ruolo direttivo da questi svolto smentiscono la tesi di apporto episodico; le dichiarazioni testimoniali difensive sono state ritenute generiche e contraddette dalle captazioni; la consulenza tecnica prodotta dal ricorrente non ha scalfito la valutazione probatoria complessiva. Inoltre la Suprema Corte ha osservato che la Corte territoriale aveva adeguatamente risposto alle evidenze e che, comunque, la sentenza rescindente aveva già valorizzato le lacune superate da specifici elementi ulteriori. I ricorsi sono stati quindi respinti e mantenute la sorveglianza speciale su Lucente e la confisca dell'azienda.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione)
Norma quadro per le misure di prevenzione: la Corte ha applicato i criteri del d.lgs. 159/2011 per valutare l'attualità della pericolosità sociale e l'applicabilità della sorveglianza speciale; in particolare ha fatto riferimento all'art. 4(1)(a) (pericolosità derivante da partecipazione a consorterie mafiose) e ad altre disposizioni procedurali (artt. 6, 7 comma 1, 16, 24) richiamate dai ricorrenti come garanzie motivazionali e istruttorie.
art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 159/2011
Il giudice ha ritenuto che la partecipazione stabile al clan e la gestione di interessi economici del sodalizio costituiscano fondamento per la misura personale, purché si verifichi l'attualità della pericolosità alla luce degli elementi di fatto concreti.
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La condanna definitiva per 416-bis produce una presunzione semplice della stabilità del vincolo associativo; tale presunzione può essere valorizzata insieme ad altri elementi (intercettazioni, gestione economica, sproporzione reddituale, acquisizione di cespiti) per dimostrare l'attualità della pericolosità.
art. 12‑quinquies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 512‑bis c.p.)
Riferimento storico alla confisca per i reati commessi: la Corte ha esaminato la continuità tra l'impresa confiscata nel giudizio di cognizione e l'odierna società per valutare l'intestazione fittizia e la riconducibilità a Lucente.
art. 14, comma 2‑ter d.lgs. n. 159/2011
Richiamata la distinzione tra custodia cautelare e detenzione in esecuzione di pena: la sola custodia cautelare non equivale automaticamente agli effetti della pena ai fini delle misure di prevenzione; tuttavia non ha impedito al giudice di considerare elementi successivi alla custodia a sostegno dell'attualità della pericolosità.
artt. 125 e 627 cod. proc. pen.
Rilevanze processuali sull'onere di motivazione e sull'istruttoria: i ricorrenti hanno contestato il mancato esame delle prove e degli atti, ma la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia valutato e, ove necessario, giustificato il rigetto delle argomentazioni difensive.
art. 127 cod. proc. pen. (trattazione orale)
Procedura di trattazione orale richiesta dai difensori; la corte osserva che i difensori non si sono presentati all'udienza di trattazione, circostanza rilevante per il procedimento di cassazione.
Massime di principio
- La condanna per associazione mafiosa costituisce una presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo: può supportare l'applicazione di misure di prevenzione se integrata da elementi concreti che dimostrino l'attualità della pericolosità.
- La mera distanza temporale tra i fatti contestati e il giudizio di prevenzione non esclude la misura se emergono elementi successivi (intercettazioni, gestione economica, utilizzo di proventi illeciti, acquisizione di cespiti) che attestano la persistenza del ruolo criminoso o l'utilizzo continuato di capitali illeciti.
- Per disporre la confisca di un'impresa formalmente intestata a terzi è necessario motivare la riconducibilità effettiva (intestazione fittizia) rispondendo puntualmente alle consulenze tecniche e alle prove difensive; la mancata confutazione di una consulenza non è inevitabilmente decisiva se esistono altre prove (intercettazioni, flussi finanziari, comportamento gestionale) che sorreggono l'accertamento.
- Le intercettazioni e la documentazione economico‑finanziaria (sproporzione reddituale, movimentazioni, investimenti) hanno forte rilievo probatorio se, valutate nel complesso, smentiscono la tesi di apporto episodico o occasionale.
- Le dichiarazioni testimoniali generiche non sono sufficienti a prevalere su elementi materiali e captazioni specifiche; il giudice deve però dare risposta motivata alle specifiche argomentazioni difensive e alla consulenza tecnica quando questa contiene dati rilevanti.
- L'assenza dei difensori alle udienze richieste può pregiudicare la possibilità di integrare o chiarire le censure e incide sul processo decisionale in cassazione.
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