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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44253/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione relativa alla determinazione del tasso di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria: l'imputato contestava che la Corte d'appello avesse applicato i criteri dell'art. 11 L. n. 689/1981 anziché i criteri introdotti dall'art. 56-quater della stessa legge (novella d.lgs. n.150/2022). Inoltre il ricorrente aveva ottenuto la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria e la sospensione condizionale, e sosteneva che dovesse applicarsi il nuovo criterio di quantificazione giornaliera previsto dal regime più recente.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che non è possibile operare una applicazione 'mista' di disposizioni appartenenti a regimi diversi: essendo il ricorrente già avvantaggiato dal doppio beneficio (sostituzione e sospensione condizionale) caratteristico del regime previgente, non poteva poi invocare i criteri di determinazione del valore giornaliero del nuovo regime. È stata inoltre rettificata la motivazione della sentenza impugnata eliminando l'espressione che definiva i 250 euro "massima giornaliera" in quanto errore di diritto non influente sul dispositivo. La condanna alle spese è stata disposta e non è stata dichiarata la prescrizione del reato, poiché la responsabilità è divenuta definitiva per effetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 1502/2023 che aveva annullato la sentenza di appello solo in punto di pena.

Norme richiamate

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 11

    Criterio tradizionale per la conversione delle pene detentive in pecuniarie; la Corte ha ritenuto che, nel caso di applicazione integrale del regime previgente e dei benefici ivi consentiti, il relativo criterio di conversione possa essere mantenuto.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53

    Disciplina originaria delle sanzioni sostitutive: la Corte richiama che, nel previgente regime, il valore giornaliero poteva variare in una certa forbice (indicato in motivazione).

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 56-quater

    Disposizione introdotta dal d.lgs. n.150/2022 che fissa il nuovo intervallo di determinazione del valore giornaliero della pena pecuniaria (forcella da 5 a 2.500 euro). La Corte ha ritenuto non applicabile tale criterio al caso in cui siano stati già concessi benefici secondo il regime previgente.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 61-bis

    Norma, introdotta con il d.lgs. n.150/2022, che esclude la cumulabilità tra pene sostitutive e sospensione condizionale; la Corte ha stabilito che tale norma è meno favorevole e non applicabile retroattivamente ai reati commessi nel 2016 che potevano beneficiare della cumulabilità.

  • Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 31, art. 71, art. 95)

    Novellizzazione del regime delle pene sostitutive; ha introdotto il nuovo art. 545-bis c.p.p. e modifiche alla L. n. 689/1981. La Corte evidenzia che la successione normativa non consente un'applicazione parziale e frammentaria delle nuove disposizioni in presenza di effetti favorevoli già ottenuti secondo il regime previgente.

  • Codice di procedura penale, art. 545-bis

    Norma che disciplina le pene sostitutive introdotta dal d.lgs. n.150/2022 e richiamata nella valutazione sulle alternative alla pena detentiva.

  • Codice di procedura penale, art. 619, comma 1

    Consente alla Corte di cassazione di rettificare errori di diritto nella motivazione che non abbiano inciso sul dispositivo; usata per eliminare l'espressione errata "massima giornaliera".

  • Codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Corte di Cassazione, sentenza 17 ottobre 2023 (depositata 2024), n. 1502

    Decisione che annullò la precedente sentenza di appello limitatamente alla conversione della pena e rinviò per nuovo giudizio sul punto; ha reso definitivo l'accertamento della responsabilità e impedito che, nel giudizio di rinvio, fosse dichiarata la prescrizione maturata successivamente.

  • Corte di Cassazione, Sez.4, Sentenza n. 26557 del 20/06/2024 (Andreozzi)

    Richiamata come principio secondo cui non è possibile applicare in modo frammentario norme appartenenti a regimi diversi: va scelto un regime normativo nella sua interezza.

Massime di principio

  • Non è consentito applicare in modo misto criteri o disposizioni appartenenti a regimi normativi diversi: occorre fare riferimento all'uno o all'altro nella loro interezza.
  • Se l'imputato ha ottenuto benefici (es. sostituzione della pena e sospensione condizionale) previsti dal regime previgente, non può poi invocare criteri più favorevoli introdotti successivamente per la quantificazione della pena pecuniaria.
  • La novellazione che introduce limiti alla cumulabilità dei benefici (es. art. 61-bis L. n. 689/1981) può essere considerata norma non applicabile retroattivamente se risulta meno favorevole rispetto al regime vigente al momento del fatto.
  • L'annullamento con rinvio della sentenza di merito limitato alla quantificazione della pena rende definitivo l'accertamento della responsabilità: non è possibile far valere la prescrizione intervenuta dopo l'annullamento parziale.
  • Errori di formulazione o qualificazione nella motivazione che non incidono sul dispositivo possono essere rettificati ex art. 619 c.p.p. senza alterare l'esito del giudizio.
  • Nel determinare il valore giornaliero della pena pecuniaria occorre rispettare la forbice prevista dalla norma applicabile al caso concreto (regime previgente o regime novellato) e motivare adeguatamente la scelta all'interno di tale intervallo.

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