Cassazione Penale, Sentenza n. 44253/2024 del 03/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione relativa alla determinazione del tasso di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria: l'imputato contestava che la Corte d'appello avesse applicato i criteri dell'art. 11 L. n. 689/1981 anziché i criteri introdotti dall'art. 56-quater della stessa legge (novella d.lgs. n.150/2022). Inoltre il ricorrente aveva ottenuto la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria e la sospensione condizionale, e sosteneva che dovesse applicarsi il nuovo criterio di quantificazione giornaliera previsto dal regime più recente.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che non è possibile operare una applicazione 'mista' di disposizioni appartenenti a regimi diversi: essendo il ricorrente già avvantaggiato dal doppio beneficio (sostituzione e sospensione condizionale) caratteristico del regime previgente, non poteva poi invocare i criteri di determinazione del valore giornaliero del nuovo regime. È stata inoltre rettificata la motivazione della sentenza impugnata eliminando l'espressione che definiva i 250 euro "massima giornaliera" in quanto errore di diritto non influente sul dispositivo. La condanna alle spese è stata disposta e non è stata dichiarata la prescrizione del reato, poiché la responsabilità è divenuta definitiva per effetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 1502/2023 che aveva annullato la sentenza di appello solo in punto di pena.
Norme richiamate
Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 11
Criterio tradizionale per la conversione delle pene detentive in pecuniarie; la Corte ha ritenuto che, nel caso di applicazione integrale del regime previgente e dei benefici ivi consentiti, il relativo criterio di conversione possa essere mantenuto.
Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53
Disciplina originaria delle sanzioni sostitutive: la Corte richiama che, nel previgente regime, il valore giornaliero poteva variare in una certa forbice (indicato in motivazione).
Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 56-quater
Disposizione introdotta dal d.lgs. n.150/2022 che fissa il nuovo intervallo di determinazione del valore giornaliero della pena pecuniaria (forcella da 5 a 2.500 euro). La Corte ha ritenuto non applicabile tale criterio al caso in cui siano stati già concessi benefici secondo il regime previgente.
Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 61-bis
Norma, introdotta con il d.lgs. n.150/2022, che esclude la cumulabilità tra pene sostitutive e sospensione condizionale; la Corte ha stabilito che tale norma è meno favorevole e non applicabile retroattivamente ai reati commessi nel 2016 che potevano beneficiare della cumulabilità.
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 31, art. 71, art. 95)
Novellizzazione del regime delle pene sostitutive; ha introdotto il nuovo art. 545-bis c.p.p. e modifiche alla L. n. 689/1981. La Corte evidenzia che la successione normativa non consente un'applicazione parziale e frammentaria delle nuove disposizioni in presenza di effetti favorevoli già ottenuti secondo il regime previgente.
Codice di procedura penale, art. 545-bis
Norma che disciplina le pene sostitutive introdotta dal d.lgs. n.150/2022 e richiamata nella valutazione sulle alternative alla pena detentiva.
Codice di procedura penale, art. 619, comma 1
Consente alla Corte di cassazione di rettificare errori di diritto nella motivazione che non abbiano inciso sul dispositivo; usata per eliminare l'espressione errata "massima giornaliera".
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Corte di Cassazione, sentenza 17 ottobre 2023 (depositata 2024), n. 1502
Decisione che annullò la precedente sentenza di appello limitatamente alla conversione della pena e rinviò per nuovo giudizio sul punto; ha reso definitivo l'accertamento della responsabilità e impedito che, nel giudizio di rinvio, fosse dichiarata la prescrizione maturata successivamente.
Corte di Cassazione, Sez.4, Sentenza n. 26557 del 20/06/2024 (Andreozzi)
Richiamata come principio secondo cui non è possibile applicare in modo frammentario norme appartenenti a regimi diversi: va scelto un regime normativo nella sua interezza.
Massime di principio
- Non è consentito applicare in modo misto criteri o disposizioni appartenenti a regimi normativi diversi: occorre fare riferimento all'uno o all'altro nella loro interezza.
- Se l'imputato ha ottenuto benefici (es. sostituzione della pena e sospensione condizionale) previsti dal regime previgente, non può poi invocare criteri più favorevoli introdotti successivamente per la quantificazione della pena pecuniaria.
- La novellazione che introduce limiti alla cumulabilità dei benefici (es. art. 61-bis L. n. 689/1981) può essere considerata norma non applicabile retroattivamente se risulta meno favorevole rispetto al regime vigente al momento del fatto.
- L'annullamento con rinvio della sentenza di merito limitato alla quantificazione della pena rende definitivo l'accertamento della responsabilità: non è possibile far valere la prescrizione intervenuta dopo l'annullamento parziale.
- Errori di formulazione o qualificazione nella motivazione che non incidono sul dispositivo possono essere rettificati ex art. 619 c.p.p. senza alterare l'esito del giudizio.
- Nel determinare il valore giornaliero della pena pecuniaria occorre rispettare la forbice prevista dalla norma applicabile al caso concreto (regime previgente o regime novellato) e motivare adeguatamente la scelta all'interno di tale intervallo.
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