Sentenza del 21/01/2020 n. 109 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Termini per la presentazione della dichiarazione integrativa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società xxx srl aveva presentato una dichiarazione integrativa a favore (Mod. Unico 16.12.2013 relativa al 2012) e aveva internamente riliquidato le dichiarazioni degli anni dal 2008 in poi per fruire della agevolazione "Tremonti Ambiente" (art. 6, commi 13-19 L. 388/2000) e della tariffa incentivante. L'Ufficio contestò la legittimità di tale integrativa ritenendo che si trattasse di modifica tardiva e di manifestazione di volontà (non di mero errore formale) e che le dichiarazioni così riliquidate, presentate oltre i termini, non potessero essere emendate ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis D.P.R. 322/1998; ne derivò accertamento e iscrizione a ruolo. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; l'Agenzia propose appello chiedendo la riforma sostenendo, tra l'altro, che la dichiarazione integrativa non poteva essere utilizzata per modificare la volontà negoziale di non usufruire dell'agevolazione e che i requisiti per la Tremonti Ambiente non erano dimostrati o non sussistevano.
La decisione
La Commissione d'Appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate ritenendo fondato il motivo secondo cui la dichiarazione integrativa presentata dalla società non era emendabile: non si trattava della correzione di un mero errore formale ma di una volontà di avvalersi retroattivamente di un'agevolazione fiscale, irrilettabile oltre il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis D.P.R. 322/1998. Di conseguenza la sentenza di primo grado è stata riformata. Tuttavia, vista la complessità e la materia controversa, le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 322/1998, art. 2, comma 8-bis
La dichiarazione integrativa a favore non può essere presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo; l'emendazione è ammessa solo per correggere errori o omissioni che abbiano comportato maggior reddito, maggior debito o minor credito. Il giudice ha interpretato la norma nel senso che l'emendabilità è limitata e non consente modifiche tardive di scelte negoziali o di volontà espressa nella dichiarazione.
D.P.R. 600/1973, art. 36-bis
Norma sul controllo delle dichiarazioni che è stata utilizzata dall'Ufficio per verificare la correttezza della dichiarazione integrativa; il Giudice ha ritenuto legittimo il controllo quando l'integrativa eccede i limiti di emendabilità previsti dalla legge.
Legge 388/2000, art. 6, commi 13-19 ("Tremonti Ambiente")
Regime agevolativo che consente detassazione di una componente ambientale degli investimenti. La Commissione ha ritenuto che la richiesta tardiva e la riliquidazione interna non potessero essere usate per far valere retroattivamente il diritto all'agevolazione ove tale scelta costituisca manifestazione di volontà del contribuente.
Decreto Legislativo 28/2011
Richiamato come elemento di fatto per l'incarico tecnico effettuato dalla società per il calcolo della componente ambientale; non ha modificato il principio sull'emendabilità delle dichiarazioni.
D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (convertito L. 7 agosto 2012 n. 134)
Richiamato dall'Ufficio nella censura subordinata: secondo l'Ufficio il diritto alla detassazione poteva esser venuto meno se non era stato avviato un procedimento amministrativo entro il termine previsto (es. 26/6/2012). La Commissione ha comunque fondato la decisione principale sull'emendabilità delle dichiarazioni.
Circolare Agenzia Entrate 31/E/2013
Indica la procedura e i comportamenti operativi per l'aggiornamento dei dati e per l'autotutela; il contribuente aveva invocato la circolare per ottenere il riconoscimento del credito, ma il Giudice ha ritenuto prevalente il limite normativo all'emendazione delle dichiarazioni.
Giurisprudenza di Cassazione (es. sent. n.14294/2014, n.18180/2015, n.20415/2014)
Richiamate per il principio secondo cui l'emendabilità della dichiarazione è ammessa entro il termine previsto e in genere solo per errori formali; quando la dichiarazione contiene una scelta negoziale (manifestazione di volontà per fruire di un beneficio) tale scelta è irretrattabile salvo che l'errore fosse conosciuto o conoscibile dall'Amministrazione.
Massime di principio
- La dichiarazione integrativa a favore è ammessa solo entro il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis D.P.R. 322/1998 (termine per presentare la dichiarazione relativa all'anno successivo) e, di regola, per correggere errori od omissioni di carattere formale che hanno comportato maggior reddito o maggior debito.
- Non è possibile usare una dichiarazione integrativa tardiva per modificare scelte negoziali o manifestazioni di volontà originarie (p.es. la decisione di avvalersi di un'agevolazione fiscale), salvo dimostrare che l'errore fosse conosciuto o conoscibile dall'Amministrazione.
- La riliquidazione interna di dichiarazioni pregresse e la presentazione di una dichiarazione di sintesi non sostituiscono l'osservanza dei termini previsti dalla legge per l'emendazione; le rettifiche sostanziali oltre il termine possono essere considerate inammissibili dall'Amministrazione e dal giudice.
- Quando il riconoscimento di un beneficio richiede un atto o una manifestazione specifica nella dichiarazione o un procedimento amministrativo, il contribuente deve seguire i termini e le modalità previste; la mancata attivazione nei termini può precludere il diritto all'agevolazione.
- In controversie complesse e non uniformi sul piano interpretativo il giudice può compensare le spese di lite; tuttavia, il contribuente che intenda contestare la pretesa deve fornire prova dei requisiti sostanziali per la fruizione dell'agevolazione.
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