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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14826/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma del 9 luglio 2024 che aveva rigettato la sua richiesta, ai sensi dell'art. 649 c.p.p., di dichiarare il ne bis in idem tra due sentenze: la sentenza della Corte di appello di Roma dell'8 gennaio 2021 (divenuta irrevocabile il 25/03/2021) e la sentenza del Tribunale di Roma del 12 settembre 2019 (divenuta irrevocabile il 29/11/2019). Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 649 e 669 c.p.p. e dell'art. 4 del Protocollo n.7 CEDU per mancato riconoscimento dell'identità dei fatti, sostenendo che gli illeciti urbanistici e le violazioni di sigilli giudicate con le due pronunce sarebbero in realtà riconducibili agli stessi fatti (richiamando verbali di sequestro e la continuazione ex art.81 c.p.). Inoltre rilevava che nella sentenza della Corte di appello le violazioni urbanistiche risultavano prescritte e quindi la presunta diversità dei capi non potrebbe incidere sul riconoscimento del bis in idem.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione. Il tribunale territoriale aveva congruamente motivato che non esisteva corrispondenza storico-naturalistica tra i fatti: la sentenza della Corte d'appello aveva riguardato opere contestate e accertate circa il 20 gennaio 2015 (prosecuzione di lavori su immobile grezzo), mentre la sentenza del Tribunale del 12/09/2019 riguardava interventi accertati intorno all'11 gennaio 2017 (intonacatura, predisposizione impianto elettrico, infissi, rivestimenti). La Cassazione ha richiamato orientamenti consolidati secondo i quali la prosecuzione o la ripresa di lavori in epoca successiva costituisce fatto storico diverso non coperto dal giudicato; per le violazioni di sigilli (art.349 c.p.) ha precisato che si tratta di reato istantaneo che si consuma ad ogni nuova infrazione, sicché ogni violazione successiva è autonomo reato eventualmente cumulabile per continuazione ma non assorbito dal giudicato anteriore. Per tali ragioni il ne bis in idem non opera. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento a favore della Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per ottenere la declaratoria di ne bis in idem fra due procedimenti; la Corte ha valutato che i presupposti di identità del fatto non ricorrono perché mancano corrispondenza della condotta e dell'evento naturalistico nel tempo.

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso (rilevava profili processuali connessi alla revisione delle misure e al rapporto tra sentenze), ma la Corte non ha rilevato violazioni delle sue previsioni rilevanti ai fini del ne bis in idem.

  • art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU

    Principio internazionale del divieto di doppio processo/punizione invocato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto non leso tale principio perché mancava l'identità del fatto nei due giudizi.

  • art. 349 cod. pen.

    Norma che punisce la violazione di sigilli: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui si tratta di reato istantaneo che si ripete ad ogni nuova violazione, dunque ciascuna violazione costituisce reato autonomo non assorbito dal giudicato precedente.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulla concorso di persone nel reato, presente nei capi di imputazione richiamati nelle sentenze oggetto di confronto; non ha inciso sulla valutazione dell'identità dei fatti.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione: citata dal ricorrente per sostenere che le condotte costituiscono un'unica fattispecie continuata; la Corte ha comunque ritenuto che le condotte successive siano materialmente diverse e possano eventualmente essere unificate per continuazione ma rimangono fatti distinti ai fini del ne bis in idem.

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 44, comma 1, lett. b) e artt. 64, 65, 71, 72

    Norme del testo unico edilizio richiamate nei capi di imputazione per le violazioni urbanistiche; la Corte ha analizzato la diversa tipologia e tempistica degli interventi contestati (2015 vs 2017) per escludere identità dei fatti.

  • Corte costituzionale, sent. 13/06/2000 n. 186

    Richiamata in relazione agli effetti dell'inammissibilità: la Corte ha applicato il principio secondo cui, in assenza di dolo o colpa nella proposizione del ricorso, si procede comunque alla condanna alle spese e al pagamento a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ne bis in idem richiede identità dello 'idem factum' intesa come coincidenza di condotta, nesso causale ed evento naturalistico; se uno di questi elementi differisce (ad es. diversa datazione o diverso evento naturale), il principio non opera.
  • Nei reati di natura permanente o plurisecolare, la prosecuzione o la ripresa dei comportamenti in epoca successiva può integrare un fatto storico diverso non coperto dal giudicato, e quindi non impedisce un nuovo giudizio.
  • Per reati istantanei (es. violazione di sigilli, art. 349 c.p.) ogni nuova infrazione costituisce reato autonomo: le violazioni successive non sono cancellate dal precedente giudicato, sebbene possano essere valutate unitariamente per eventuale continuazione.
  • La semplice coincidenza del luogo o del vincolo (es. medesimi sequestri o stesse aree) non è sufficiente a fondare il ne bis in idem: occorre che la condotta giudicata comprenda effettivamente e temporalmente l'evento now contestato nel nuovo procedimento.
  • Chi impugna per ne bis in idem deve dimostrare che la sentenza anteriore ha accertato irrevocabilmente la medesima condotta e lo stesso arco temporale/effetto naturale; altrimenti il giudice potrà ritenere la nuova condotta autonoma.
  • In presenza di sentenze che dichiarano la prescrizione di taluni reati, la prescrizione non cancella automaticamente la valutazione della coincidenza fattuale ai fini del ne bis in idem: occorre comunque valutare gli elementi fattuali e temporali accertati dal giudicato.

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