Cassazione Penale, Sentenza n. 14826/2025 del 15/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma del 9 luglio 2024 che aveva rigettato la sua richiesta, ai sensi dell'art. 649 c.p.p., di dichiarare il ne bis in idem tra due sentenze: la sentenza della Corte di appello di Roma dell'8 gennaio 2021 (divenuta irrevocabile il 25/03/2021) e la sentenza del Tribunale di Roma del 12 settembre 2019 (divenuta irrevocabile il 29/11/2019). Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 649 e 669 c.p.p. e dell'art. 4 del Protocollo n.7 CEDU per mancato riconoscimento dell'identità dei fatti, sostenendo che gli illeciti urbanistici e le violazioni di sigilli giudicate con le due pronunce sarebbero in realtà riconducibili agli stessi fatti (richiamando verbali di sequestro e la continuazione ex art.81 c.p.). Inoltre rilevava che nella sentenza della Corte di appello le violazioni urbanistiche risultavano prescritte e quindi la presunta diversità dei capi non potrebbe incidere sul riconoscimento del bis in idem.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione. Il tribunale territoriale aveva congruamente motivato che non esisteva corrispondenza storico-naturalistica tra i fatti: la sentenza della Corte d'appello aveva riguardato opere contestate e accertate circa il 20 gennaio 2015 (prosecuzione di lavori su immobile grezzo), mentre la sentenza del Tribunale del 12/09/2019 riguardava interventi accertati intorno all'11 gennaio 2017 (intonacatura, predisposizione impianto elettrico, infissi, rivestimenti). La Cassazione ha richiamato orientamenti consolidati secondo i quali la prosecuzione o la ripresa di lavori in epoca successiva costituisce fatto storico diverso non coperto dal giudicato; per le violazioni di sigilli (art.349 c.p.) ha precisato che si tratta di reato istantaneo che si consuma ad ogni nuova infrazione, sicché ogni violazione successiva è autonomo reato eventualmente cumulabile per continuazione ma non assorbito dal giudicato anteriore. Per tali ragioni il ne bis in idem non opera. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento a favore della Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
Norma invocata dal ricorrente per ottenere la declaratoria di ne bis in idem fra due procedimenti; la Corte ha valutato che i presupposti di identità del fatto non ricorrono perché mancano corrispondenza della condotta e dell'evento naturalistico nel tempo.
Norma richiamata nel motivo di ricorso (rilevava profili processuali connessi alla revisione delle misure e al rapporto tra sentenze), ma la Corte non ha rilevato violazioni delle sue previsioni rilevanti ai fini del ne bis in idem.
art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU
Principio internazionale del divieto di doppio processo/punizione invocato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto non leso tale principio perché mancava l'identità del fatto nei due giudizi.
Norma che punisce la violazione di sigilli: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui si tratta di reato istantaneo che si ripete ad ogni nuova violazione, dunque ciascuna violazione costituisce reato autonomo non assorbito dal giudicato precedente.
Norma sulla concorso di persone nel reato, presente nei capi di imputazione richiamati nelle sentenze oggetto di confronto; non ha inciso sulla valutazione dell'identità dei fatti.
Norma sulla continuazione: citata dal ricorrente per sostenere che le condotte costituiscono un'unica fattispecie continuata; la Corte ha comunque ritenuto che le condotte successive siano materialmente diverse e possano eventualmente essere unificate per continuazione ma rimangono fatti distinti ai fini del ne bis in idem.
d.P.R. n. 380/2001, art. 44, comma 1, lett. b) e artt. 64, 65, 71, 72
Norme del testo unico edilizio richiamate nei capi di imputazione per le violazioni urbanistiche; la Corte ha analizzato la diversa tipologia e tempistica degli interventi contestati (2015 vs 2017) per escludere identità dei fatti.
Corte costituzionale, sent. 13/06/2000 n. 186
Richiamata in relazione agli effetti dell'inammissibilità: la Corte ha applicato il principio secondo cui, in assenza di dolo o colpa nella proposizione del ricorso, si procede comunque alla condanna alle spese e al pagamento a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ne bis in idem richiede identità dello 'idem factum' intesa come coincidenza di condotta, nesso causale ed evento naturalistico; se uno di questi elementi differisce (ad es. diversa datazione o diverso evento naturale), il principio non opera.
- Nei reati di natura permanente o plurisecolare, la prosecuzione o la ripresa dei comportamenti in epoca successiva può integrare un fatto storico diverso non coperto dal giudicato, e quindi non impedisce un nuovo giudizio.
- Per reati istantanei (es. violazione di sigilli, art. 349 c.p.) ogni nuova infrazione costituisce reato autonomo: le violazioni successive non sono cancellate dal precedente giudicato, sebbene possano essere valutate unitariamente per eventuale continuazione.
- La semplice coincidenza del luogo o del vincolo (es. medesimi sequestri o stesse aree) non è sufficiente a fondare il ne bis in idem: occorre che la condotta giudicata comprenda effettivamente e temporalmente l'evento now contestato nel nuovo procedimento.
- Chi impugna per ne bis in idem deve dimostrare che la sentenza anteriore ha accertato irrevocabilmente la medesima condotta e lo stesso arco temporale/effetto naturale; altrimenti il giudice potrà ritenere la nuova condotta autonoma.
- In presenza di sentenze che dichiarano la prescrizione di taluni reati, la prescrizione non cancella automaticamente la valutazione della coincidenza fattuale ai fini del ne bis in idem: occorre comunque valutare gli elementi fattuali e temporali accertati dal giudicato.
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