Cassazione Penale, Ordinanza n. 20439/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa per avere posto in essere artifici e raggiri finalizzati all'impossessamento di un'autovettura. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo che nella vicenda mancassero gli artifici e raggiri necessari per integrare l'art. 640 c.p.; la Corte di cassazione ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a ottenere una diversa lettura dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità, poiché la motivazione della sentenza impugnata descriveva in modo puntuale i raggiri precedenti l'impossessamento del veicolo. Con il secondo motivo ha contestato la confisca dell'autovettura, assumendo che il bene appartenesse a una persona estranea al reato; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di interesse, osservando che al ricorrente non sarebbe derivato alcun beneficio dall'eventuale riconoscimento della proprietà del terzo sul bene.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato, da un lato, che il primo motivo proponeva una mera rivalutazione del compendio probatorio e non denunciava un vero vizio di legittimità della motivazione; dall'altro, che il secondo motivo difettava di interesse perché l'eventuale appartenenza del bene a terzi non avrebbe giovato al ricorrente. Ne è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La truffa richiede la presenza di artifici o raggiri; la loro sussistenza è stata ritenuta adeguatamente motivata dal giudice di merito e non sindacabile in cassazione se il ricorso mira solo a una diversa lettura dei fatti.
art. 240 c.p.
La confisca del bene è stata oggetto di censura, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse del ricorrente, poiché il dedotto difetto di appartenenza del bene a lui non avrebbe comportato alcun vantaggio per la sua posizione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone
In cassazione non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito; non basta prospettare una diversa valutazione delle risultanze processuali.
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
Sono inammissibili le doglianze che contestano la persuasività, l'adeguatezza o la non manifesta illogicità della motivazione, oppure sollecitano una diversa comparazione delle prove e una nuova valutazione dell'attendibilità e del peso probatorio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile una censura che miri a sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa valutazione dei fatti e delle prove, salvo i vizi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti decisivi.
- Nel delitto di truffa la motivazione può essere ritenuta congrua quando descriva in modo puntuale gli artifici o raggiri che hanno preceduto l'impossessamento del bene; la contestazione che neghi tali elementi, senza evidenziare un vero vizio logico-giuridico, si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando l'accoglimento della censura non potrebbe apportare alcun concreto vantaggio alla posizione del ricorrente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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