Sentenza del 16/06/2016 n. 1688 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Comunicazione di irregolarità - avviso bonario - impugnabilità autonoma - sussiste. Cartella di pagamento - natura sostitutiva rispetto alla comunicazione - sussiste - omessa impugnazione - definitività della pretesa - consegue - carenza di interesse al ricorso nei confronti dell'avviso - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l'avviso bonario con cui l'Agenzia delle entrate aveva comunicato l'omesso versamento dell'IRAP risultante dal controllo automatizzato della dichiarazione. L'avviso bonario è stato ritenuto autonomamente impugnabile perché manifestava una pretesa tributaria concreta e definita. Tuttavia, nel corso del giudizio, l'Agenzia aveva notificato una cartella di pagamento avente contenuto sostanzialmente coincidente con quello dell'avviso. La cartella non era stata impugnata dal contribuente.
La decisione
Il collegio ha dichiarato estinto l'intero giudizio per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. La cartella di pagamento ha sostituito integralmente la precedente comunicazione di irregolarità, facendo venir meno l'interesse a ottenere una decisione sull'avviso bonario. Poiché la cartella non era stata impugnata nei termini, la pretesa tributaria in essa contenuta è divenuta definitiva. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Prevede la comunicazione al contribuente del risultato del controllo automatizzato quando emergano dati diversi da quelli indicati nella dichiarazione.
La comunicazione serve a informare il contribuente dell'irregolarità e a consentire la regolarizzazione, ma, quando contiene una pretesa tributaria concreta e definita, può essere autonomamente impugnata.
Art. 6, comma 5, legge n. 212/2000
Disciplina l'obbligo dell'amministrazione di fornire chiarimenti e di consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione.
La comunicazione preventiva è funzionale al contraddittorio e alla regolarizzazione, senza escludere in assoluto la tutela giudiziaria anticipata del contribuente.
Art. 19, d.lgs. n. 546/1992
Elenca gli atti impugnabili davanti al giudice tributario.
L'elenco non è tassativo: sono impugnabili anche atti non espressamente indicati, purché contengano una manifestazione concreta e definita della pretesa tributaria.
Cass. SS.UU., sentenza n. 16676/2005
Il contribuente può ricorrere contro ogni atto con cui l'amministrazione manifesti una pretesa tributaria determinata, anche se l'atto non rientra formalmente nell'elenco dell'art. 19.
Cass., sentenze n. 25699/2009, n. 14373/2010 e n. 7344/2012
L'avviso bonario è autonomamente impugnabile se manifesta una pretesa fiscale definita; tuttavia, la successiva cartella di pagamento lo sostituisce integralmente e determina la carenza di interesse nel giudizio pendente sull'avviso.
Massime di principio
- Una comunicazione di irregolarità o avviso bonario può essere impugnata autonomamente quando individua in modo concreto l'imposta pretesa, le ragioni della richiesta e l'importo dovuto.
- La notificazione successiva di una cartella di pagamento sostituisce l'avviso bonario: da quel momento l'eventuale contestazione deve essere rivolta alla cartella.
- Se la cartella non viene impugnata entro il termine previsto, la pretesa tributaria diventa definitiva, anche se è ancora pendente un giudizio relativo al precedente avviso bonario.
- La pendenza del ricorso contro l'avviso non sospende né conserva la possibilità di contestare la cartella: ogni atto successivo autonomamente impugnabile deve essere verificato e, se necessario, impugnato tempestivamente.
- La sopravvenuta sostituzione dell'atto impugnato può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice e comportare l'estinzione o la dichiarazione di carenza di interesse del giudizio.
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