Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4213/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, n. 00754/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202504320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva accolto il ricorso contro la designazione del rappresentante del settore Agricoltura nel Consiglio della Camera di Commercio di Firenze e disposto il ricalcolo della rappresentatività

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (associazione concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la determinazione della rappresentatività delle organizzazioni agricole partecipanti alla procedura per la designazione del componente del Consiglio della Camera di Commercio di Firenze. Le associazioni ricorrenti in primo grado contestavano il dato degli occupati dichiarato dall’associazione appellante, pari a 3.672 familiari/coadiuvanti, ritenendolo inattendibile. L’associazione appellante proponeva ricorso incidentale contro il dato degli occupati dichiarato dalle associazioni concorrenti, sostenendo che i 4.443 dipendenti fossero stati conteggiati per testa anziché in termini di unità lavorative annue e che i dati INPS prodotti costituissero un principio di prova dell’inattendibilità del dato. Il TAR aveva accolto il ricorso principale, stabilendo che i familiari/coadiuvanti potessero essere conteggiati solo se impegnati in modo significativo, stabile e verificabile, individuando nell’iscrizione all’INPS un criterio oggettivo di riscontro; aveva invece respinto il ricorso incidentale. In appello l’associazione deduceva, da un lato, l’erroneità del rigetto del ricorso incidentale e l’omessa acquisizione ufficiale dei dati INPS; dall’altro, contestava l’esclusione degli apporti familiari occasionali o non iscritti all’INPS e la qualificazione delle risultanze INPS come criterio di verifica necessario. Le associazioni appellate eccepivano inoltre l’improcedibilità per sopravvenuto riesame e nuova nomina del componente camerale, nonché l’inammissibilità dell’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto persistente l’interesse alla decisione, poiché la nuova nomina regionale era stata adottata in esecuzione della sentenza impugnata e sarebbe stata travolta dall’eventuale riforma della stessa. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo che l’appello contestasse anche i criteri affermati dal TAR per il computo degli occupati. Il primo motivo è stato accolto: la schermata proveniente dal portale INPS, pur non recando forma documentale ufficiale, costituiva un principio di prova sufficiente a imporre l’acquisizione dei dati presso l’INPS. Applicando il criterio delle unità lavorative annue, il dato di 1.373.930 giornate lavorate nella provincia di Firenze è stato rapportato a 280 giornate annue, ottenendo 4.906,9 lavoratori a tempo pieno. Il dato di 4.443 dipendenti dichiarato dalle associazioni concorrenti, superiore al 90% del totale provinciale e incompatibile con gli ulteriori lavoratori del settore, è stato ritenuto palesemente inattendibile perché calcolato per testa senza distinguere il lavoro part-time da quello a tempo pieno. Il Consiglio di Stato ha tuttavia escluso che tale inattendibilità determinasse l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso principale, comportando soltanto un diverso calcolo della rappresentatività. Sono stati invece respinti i motivi relativi ai familiari/coadiuvanti: il numero degli occupati deve riferirsi ad attività lavorative non casuali o saltuarie, caratterizzate da inserimento nella struttura aziendale e da continuità, e deve essere verificabile mediante dati oggettivi. Le risultanze INPS costituiscono un criterio ragionevole di riscontro, pur non essendo l’unica fonte utilizzabile ove siano disponibili altri elementi probanti. Le mere considerazioni generali sulla natura del lavoro familiare non erano sufficienti a dimostrare i 3.672 coadiuvanti dichiarati, sproporzionati rispetto ai dipendenti indicati. La sentenza di primo grado è stata quindi parzialmente riformata: è stata riconosciuta anche l’inattendibilità dei dati dichiarati dalle associazioni concorrenti, mentre sono state confermate le statuizioni sui limiti e sulla verificabilità del computo dei familiari/coadiuvanti. Spese del doppio grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2, D.M. n. 156/2011

    Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale, nell’ambito del settore, è definito dalla media aritmetica dei seguenti parametri: ...

    La rappresentatività è determinata mediante la media aritmetica delle percentuali relative a imprese iscritte, occupati, valore aggiunto e diritto annuale versato.

  • art. 1, lett. g), D.M. n. 156/2011

    Il «numero degli occupati» ... indica il numero complessivo degli addetti, individuati in base alla classificazione contenuta nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’allegato A del presente decreto.

    Il dato degli occupati deve essere riferito agli addetti individuati secondo la classificazione dell’Allegato A.

  • Allegato A, punto 6, D.M. n. 156/2011

    Gli occupati nella circoscrizione ... anche per frazione di anno ... da ripartire in titolari, soci e amministratori d’impresa prestatori, familiari/coadiuvanti e dipendenti.

    La dichiarazione deve specificare le diverse categorie di occupati e riferirsi alla circoscrizione camerale e all’anno precedente la rilevazione.

  • nota (a) all’Allegato A, D.M. n. 156/2011

    Le persone occupate sono calcolate in termini di media annua ... un singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può in nessun caso essere indicato come unità intera.

    I dipendenti devono essere conteggiati in termini di media annua e di unità lavorative, non per semplice numero di teste.

  • art. 47 d.P.R. n. 445/2000

    Le dichiarazioni sostitutive utilizzate nella procedura devono riferirsi a dati verificabili dall’amministrazione.

  • art. 74, comma 1, d.lgs. n. 276/2003

    Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo...

    La disposizione è stata invocata dall’appellante per sostenere la rilevanza degli apporti familiari occasionali, ma non è stata ritenuta sufficiente a escludere la necessità di verificabilità e continuità dell’attività ai fini della rappresentatività.

Massime di principio

  • Nelle procedure di determinazione della rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali per la composizione degli organi camerali, il dato degli occupati deve essere effettivo, verificabile e coerente con la nozione di attività lavorativa prevista dal D.M. n. 156/2011; non possono essere conteggiati apporti meramente occasionali, saltuari o privi di una soglia minima di impegno documentabile.
  • Il numero dei dipendenti rilevante ai fini della rappresentatività deve essere calcolato in termini di media annua e di unità lavorative a tempo pieno, senza conteggiare come unità intera i lavoratori part-time o stagionali.
  • Le risultanze INPS costituiscono un criterio oggettivo e ragionevole per verificare il dato dei familiari/coadiuvanti dichiarato da un’organizzazione, ma non costituiscono l’unica fonte utilizzabile quando il dichiarante fornisca altri elementi probanti e verificabili.
  • Una produzione documentale non formalmente intestata o sottoscritta può comunque integrare un principio di prova quando sia riconducibile a una banca dati pubblica, sia verificabile mediante il relativo portale istituzionale e la parte dimostri di non aver potuto ottenere il documento ufficiale; in tal caso il giudice deve disporre l’acquisizione dei dati necessari alla completezza istruttoria.
  • L’inattendibilità del dato sugli occupati dichiarato da un’organizzazione concorrente incide sul calcolo della rappresentatività, ma non determina di per sé l’esclusione dalla procedura né l’improcedibilità del ricorso: comporta la rinnovazione o la rettifica del calcolo secondo i criteri normativi.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciResponsabile del procedimento e competenzaIstruttoria processualeAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.