Sentenza n. 901/2026 - Bari, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Foggia - Sezione lavoro definitiva n. 1514 del 28 aprile 2023, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 2 ottobre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Foggia, Sezione lavoro, relativa al pagamento degli emolumenti della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso ricorso collettivo in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Foggia, passata in giudicato, che aveva riconosciuto a ciascuna di esse il diritto alla liquidazione degli emolumenti della carta del docente. Hanno dedotto il persistente mancato integrale adempimento dell'obbligo di pagamento derivante dal giudicato.
La decisione
Il TAR ha accertato che dagli atti non risultava l'integrale adempimento delle obbligazioni nascenti dalla sentenza civile passata in giudicato. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al titolo giudiziale, mediante il pagamento di tutte le somme indicate nella sentenza in favore delle ricorrenti, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte. La richiesta di nomina di un commissario ad acta è stata riservata all'eventualità di ulteriore inadempimento dopo la scadenza del termine, anche considerando che in controversie analoghe il ritardo era stato ricondotto a carenze di organico dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, in favore delle ricorrenti e del loro difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza; il giudice amministrativo ha ordinato all'Amministrazione l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine assegnato, riservando la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata o non integrale esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il giudice ordina all'amministrazione di adempiere integralmente alle obbligazioni risultanti dal titolo entro un termine determinato.
- La nomina del commissario ad acta può essere riservata a una fase successiva, subordinandola all'eventuale persistente inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'esecuzione.
- La mera carenza di organico dell'amministrazione non giustifica il ritardo nell'esecuzione del giudicato e può rendere necessario l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di ulteriore inadempimento.
Come è indicizzato
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