Sentenza del 17/05/2021 n. 2578 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Contribuente/ricorrente - Ricorso introduttivo - Avvenuto accoglimento - Giudice tributario - Compensazione spese lite - Gravi eccezionali ragioni - Omessa indicazione - Contribuente/appellante - Richiesta riforma - Punto spese lite - Giudice gravame - Gravi eccezionali ragioni - Accertata assenza - Primo secondo grado - Liquidazione spese lite - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice del gravame, accertata l'assenza delle "gravi ed eccezionali ragioni" che avevano giustificato la compensazione operata in primo grado, ha disposto la liquidazione delle spese di lite per il primo e per il secondo grado.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha ottenuto l'accoglimento del ricorso introduttivo; il giudice di primo grado aveva compensato le spese di lite senza indicare le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dalla norma. Il contribuente/appellante ha chiesto la riforma della sentenza sul punto delle spese.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992
L'art. 15 ammette la compensazione delle spese di lite solo se sussistono gravi ed eccezionali ragioni; in mancanza di tali motivi il giudice è tenuto a liquidare le spese a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite da parte del giudice tributario è possibile soltanto se vengono esplicitamente motivate come "gravi ed eccezionali ragioni".
- Se il provvedimento di primo grado compensa le spese senza fornire tali ragioni, l'appello sul punto può portare alla riforma e alla conseguente liquidazione delle spese a carico della parte soccombente.
- Il giudice del gravame deve verificare l'effettiva presenza delle gravi ed eccezionali ragioni; in loro assenza non può confermare la compensazione e deve liquidare le spese per entrambi i gradi.
- Per il contribuente conviene sollevare specificamente in appello il punto relativo alle spese se il primo grado ha compensato senza adeguata motivazione.
- Per l'amministrazione è importante che la decisione di compensare le spese sia adeguatamente motivata e documentata per resistere a un eventuale gravame.
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