Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20418/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, mediante ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania dell'08/01/2026, che aveva confermato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza applicata a Lucca Massimo per il reato di ricettazione di beni culturali (art. 518‑quater c.p.). Il difensore denunciava vizio di motivazione ai sensi dell'art. 274 comma 1, lett. c) c.p.p. e omessa valutazione di elementi decisivi, comprese risultanze delle investigazioni difensive e il cd. "tempo silente".

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania ha revocato la misura cautelare oggetto del ricorso il 30/03/2026. Per tale motivo (art. 591 comma 1 lett. a) c.p.p.) l'impugnazione non poteva essere coltivata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa e senza ritenere colpa grave, è stato disposto l'obbligo di versare euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende (richiamo alla sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale). Sentenza emessa il 13/05/2026.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al potere di impugnazione per cassazione avverso ordinanze; nel contesto, indica il tipo di atto impugnato (ordinanza del riesame).

  • art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Il vizio di motivazione dedotto dal ricorrente è stato formulato con riferimento a questa disposizione, ma la Corte non ha esaminato nel merito il motivo perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato questa norma per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando viene meno l'interesse all'impugnazione a seguito della revoca della misura cautelare impugnata (sopravvenuta carenza di interesse).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento giuridico per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 518‑quater cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato per il quale era stata applicata la misura cautelare (ricettazione di beni culturali); contestazione penale che costituiva il presupposto della misura cautelare revocata.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186

    Citata in relazione al principio che l'inammissibilità dovuta a sopravvenuta carenza di interesse non implica necessariamente l'addebito di comportamento colpevole del ricorrente; su tale base la Corte ha disposto solo un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare oggetto del ricorso viene revocata durante il processo, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (art. 591 c.p.p.).
  • La sopravvenuta carenza di interesse determina inammissibilità dell'impugnazione e non l'annullamento nel merito dell'atto originario; pertanto i vizi sostanziali denunciati possono restare inesaminati per sopraggiunta astrazione.
  • Anche quando il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, a versamenti alla Cassa delle Ammende se non sussiste colpa grave, seguendo i criteri richiamati dalla giurisprudenza costituzionale.
  • Il difensore deve comunicare tempestivamente qualsiasi revoca o modifica della misura cautelare al giudice della causa e valutare il ritiro o la dichiarazione di non coltivazione del ricorso per evitare costi e sanzioni procedurali.
  • Se si vuole comunque ottenere una pronuncia sul merito dei vizi della misura revocata, occorre valutare rimedi alternativi (es. azioni risarcitorie o istanze specifiche) poiché l'inammissibilità per carenza di interesse impedisce l'esame della questione in cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.