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Risoluzione

Risoluzione n. 96 del 17/10/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione conferma che l’esenzione IVA per le prestazioni di massofisioterapia spetta solo ai massofisioterapisti con formazione triennale, il cui titolo sia equipollente a quello di fisioterapista e conseguito entro il 17 marzo 1999. Restano esclusi i massofisioterapisti con formazione biennale o con titolo successivo a tale data, anche se operano in regime libero professionale.

Esenzione IVA per i massofisioterapisti: esclusione per i titoli biennali

Esenzione IVA per le prestazioni dei massofisioterapisti

La risoluzione affronta l’applicazione dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, n. 18), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 alle prestazioni rese dai massofisioterapisti. L’Agenzia delle Entrate conferma l’orientamento già espresso con la risoluzione n. 70/E del 13 aprile 2007, chiarendo che il beneficio spetta solo in presenza di specifici requisiti di titolo e formazione.

Quesito posto dall’istante

ALFA chiede se l’esenzione IVA debba essere riconosciuta anche ai massofisioterapisti con formazione biennale. L’istante evidenzia che la professione del massofisioterapista è sanitaria e ausiliaria, svolta dietro prescrizione medica, e che non dovrebbe esservi differenza di trattamento tra i soggetti formati in due anni e quelli formati in tre anni, poiché svolgono il medesimo mansionario e sono ricompresi nell’ambito delle professioni sanitarie.

Posizione dell’istante

Secondo ALFA, l’esenzione dovrebbe essere estesa anche ai massofisioterapisti biennali perché:

  • sono soggetti alla stessa disciplina normativa dei massofisioterapisti triennali;
  • svolgono le medesime attività e mansioni;
  • il Ministero della Salute riconosce la natura sanitaria della professione senza distinguere tra formazione biennale e triennale.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

Per rispondere al quesito, l’Agenzia ha acquisito il parere del Ministero della Salute. Quest’ultimo richiama innanzitutto il D.M. 17 maggio 2002, che individua le prestazioni sanitarie esenti IVA, includendo non solo quelle rese nell’esercizio delle professioni sanitarie indicate dall’art. 99 del TULS, ma anche quelle rese da biologi, psicologi, odontoiatri e dagli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001, quando svolgano prestazioni sanitarie previste dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili.

Il Ministero osserva però che il D.M. 29 marzo 2001, nel definire le figure professionali del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione soggette alla disciplina delle professioni sanitarie ai sensi della legge n. 251 del 2000, non contempla la figura del massofisioterapista, ma soltanto quella del fisioterapista.

Equipollenza dei titoli e distinzione tra massofisioterapisti

La legge 26 febbraio 1999, n. 42, all’articolo 4, comma 1, ha previsto l’equipollenza di diplomi e attestati conseguiti sulla base della normativa previgente ai diplomi universitari dell’area sanitaria, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base. In attuazione di tale previsione, il D.M. 27 luglio 2000 ha equiparato il diploma universitario di fisioterapista al diploma di massofisioterapista conseguito entro il 17 marzo 1999, al termine di corsi regionali di formazione specifica di durata triennale.

In base a tale ricostruzione, il Ministero della Salute ritiene che:

  • il diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, è equipollente al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione di fisioterapista;
  • i possessori di tale titolo rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie di cui al punto c) del comma 1 dell’articolo 1 del D.M. 17 maggio 2002;
  • i soggetti che hanno conseguito il titolo di massofisioterapista dopo l’entrata in vigore della legge n. 42/99, sia al termine di corsi biennali sia triennali, possono esercitare l’attività in regime libero professionale o come dipendenti presso strutture sanitarie private e private convenzionate, ma non beneficiano dell’esenzione IVA per le prestazioni rese in regime libero professionale.

Conclusione dell’Amministrazione finanziaria

Alla luce del parere del Ministero della Salute, l’Agenzia delle Entrate conferma integralmente la risoluzione n. 70/E del 13 aprile 2007. Ne deriva che il regime di esenzione IVA si applica soltanto ai massofisioterapisti con formazione triennale, il cui titolo sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999 ed equiparato al titolo di fisioterapista dal D.M. 27 luglio 2000.

Sono quindi esclusi dall’esenzione:

  • i massofisioterapisti con formazione biennale;
  • i massofisioterapisti che abbiano conseguito il titolo dopo l’entrata in vigore della legge n. 42/99, anche se con percorso triennale.

Indicazioni finali

Le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare affinché i principi espressi e le istruzioni impartite con la risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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