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Risoluzione

Risoluzione n. 92 del 1/10/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le patate prefritte surgelate, composte solo da patate e olio e non arricchite con spezie o altri ingredienti, scontano l’IVA al 4% in quanto rientranti nella voce doganale richiamata dalla Tabella A, parte II, n. 6, del DPR 633/1972. Viene quindi distinta questa fattispecie da quella delle patate prefritte alle spezie, già assoggettate al 10%.

IVA sulle cessioni di patate prefritte surgelate: aliquota 4%

IVA sulle cessioni di patate prefritte surgelate

La risoluzione affronta il trattamento IVA applicabile alle cessioni di patate prefritte surgelate, chiarendo se tali prodotti possano beneficiare dell’aliquota ridotta del 4% prevista dal n. 6) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Il documento prende posizione sulla base della classificazione doganale del prodotto e del confronto con precedenti chiarimenti dell’Amministrazione.

Quesito e contesto rappresentato da ALFA

ALFA, associazione aderente a Confindustria, segnala l’esigenza di un chiarimento definitivo sull’aliquota IVA da applicare ai prodotti surgelati, con particolare riferimento alle patate prefritte surgelate. Il prodotto è descritto come composto esclusivamente da patate sottoposte a prefrittura e successivo surgelamento, senza aggiunta di ingredienti diversi da patate e olio.

ALFA evidenzia anche la distinzione rispetto al caso esaminato con la risoluzione n. 13/E del 9 febbraio 2004, riguardante patate prefritte alle spezie, nelle quali erano presenti anche olio vegetale, olio extravergine di oliva, sale, spezie e aromi naturali. Per tali prodotti era stata riconosciuta l’aliquota IVA del 10% ai sensi del punto 70) della Tabella A, parte III, relativa agli ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto o acido acetico.

Soluzione proposta dal contribuente

Secondo ALFA, le cessioni delle patate prefritte surgelate dovrebbero essere assoggettate all’aliquota IVA del 4%, in quanto riconducibili alla voce n. 6) della parte II della Tabella A allegata al DPR n. 633/1972, che comprende gli “ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati”.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate fonda il proprio parere sul precedente tecnico reso dall’Agenzia delle Dogane, richiamato nell’istanza. Il prodotto viene descritto come patate surgelate già sottoposte a un processo non più complesso della semplice prefrittura e senza aggiunta di altri ingredienti oltre a patate e olio.

Secondo l’Agenzia delle Dogane, i prodotti di questo tipo sono classificabili al codice NC 2004 1010 come “altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006; - Patate: -- semplicemente cotte”. Tale conclusione è coerente con le Note esplicative alla Nomenclatura Combinata, che includono nella sottovoce 2004 1010 anche le patate fritte interamente o parzialmente cotte nell’olio e poi congelate.

L’Amministrazione doganale precisa inoltre che, a differenza del prodotto oggetto della risoluzione n. 13/E del 2004, nel caso esaminato non vi è aggiunta di spezie né di altre erbe aromatiche.

Inquadramento della voce IVA e della classificazione doganale

La risoluzione ricorda che il n. 6) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972 applica l’aliquota IVA del 4% agli “ortaggi e piante mangerecce, anche cotti congelati o surgelati”, con richiamo alla voce doganale 07.02.

Viene inoltre spiegato che, con l’entrata in vigore della nuova Nomenclatura Combinata dal 1° gennaio 1988, la voce 0702 500 (patate) è stata suddivisa nelle nuove voci 0710 1000 e 2004 1010. In particolare:

  • la voce 0710 1000 riguarda le patate nell’ambito degli “Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati”;
  • la voce 2004 1010 riguarda gli ortaggi o legumi preparati o conservati con procedimenti diversi dalla cottura in acqua o al vapore, tra cui le patate fritte o prefritte surgelate.

Poiché l’Agenzia delle Dogane ha ricondotto il prodotto alla voce 2004 1010, ma tale voce è comunque richiamata dal riferimento doganale contenuto nella Tabella A, parte II, n. 6), l’Agenzia delle Entrate conclude che alle cessioni delle patate prefritte surgelate senza altri ingredienti si applica l’aliquota IVA del 4%.

Conclusione operativa

La risoluzione afferma in modo espresso che le cessioni di patate prefritte surgelate, composte soltanto da patate e olio e prive di spezie o altri ingredienti, beneficiano dell’aliquota IVA del 4%.

Vigilanza sugli uffici

Il documento si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali devono vigilare affinché i principi e le istruzioni contenuti nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

Testo integrale

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