Risoluzione n. 97 del 24/10/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il regime di non imponibilità IVA ex art. 8-bis del DPR 633/1972 resta applicabile alle navi effettivamente destinate a operazioni di salvataggio o assistenza in mare, ma non alle unità nautiche del Corpo forestale dello Stato impiegate prevalentemente per pattugliamento e compiti istituzionali generali. Solo le unità utilizzate in un servizio di pubblica utilità riconducibile a tali operazioni possono beneficiare dell’agevolazione.
Non imponibilità IVA per navi adibite a salvataggio o assistenza in mare
Non imponibilità IVA per navi adibite a operazioni di salvataggio o assistenza in mare
La risoluzione affronta l’ambito applicativo dell’art. 8-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dalla legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010), con specifico riferimento alle unità nautiche del Corpo forestale dello Stato. Il documento chiarisce quando le spese inerenti a tali mezzi, inclusi carburanti e lubrificanti, possono beneficiare del regime di non imponibilità IVA.
Quesito del Corpo forestale dello Stato
Il Corpo forestale dello Stato rappresenta di disporre di motovedette in via di iscrizione al Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale e di altri mezzi minori iscritti in un proprio registro, impiegati per il pattugliamento degli ecosistemi marini e delle acque interne. Il personale nautico viene formato presso la Scuola della Marina Militare.
L’istante sottolinea inoltre che tali unità sono utilizzate in compiti di istituto, tra cui:
- attività di pubblico soccorso;
- interventi di protezione civile.
Viene richiamata la legge n. 36 del 2004, che qualifica il Corpo forestale dello Stato come struttura operativa nazionale di protezione civile e ne ribadisce la competenza in materia di pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale su tutto il territorio nazionale. È inoltre segnalata una collaborazione con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, formalizzata da protocollo d’intesa, che ha portato a un documento di programmazione di missioni congiunte, anche con equipaggi misti, nell’ambito del Piano Nazionale per la ricerca e il salvataggio in mare approvato il 25 novembre 1996.
Il quesito riguarda quindi se, alla luce della riformulazione dell’art. 8-bis operata dalla legge n. 217/2011, sia venuta meno la possibilità di applicare il regime di non imponibilità alle spese connesse ai mezzi navali del Corpo forestale, compresi carburanti e lubrificanti.
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
Secondo il Corpo forestale dello Stato, i mezzi nautici impiegati nei propri compiti istituzionali rientrano nel primo comma, lettera a), dell’art. 8-bis del DPR n. 633/1972, poiché sarebbero adibiti a “operazioni di salvataggio o di assistenza in mare”.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia delle Entrate ricostruisce la modifica introdotta dall’art. 8 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, che ha adeguato la disciplina IVA interna alla normativa comunitaria e ai principi della Corte di giustizia.
La nuova formulazione dell’art. 8-bis del DPR n. 633/1972, per quanto qui rileva, prevede la non imponibilità per:
- cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca;
- cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione;
- cessioni di navi di cui agli artt. 239 e 243 del codice dell’ordinamento militare;
- cessioni di apparati motori, componenti, parti di ricambio, beni di dotazione di bordo e forniture destinate al rifornimento e vettovagliamento;
- prestazioni di servizi relative a costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assemblaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili indicati;
- prestazioni di servizi direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili e del loro carico.
Viene inoltre ricordato che le disposizioni del secondo e terzo comma dell’art. 8 si applicano, con riferimento all’ammontare complessivo dei corrispettivi, anche agli acquisti di beni e servizi effettuati dai soggetti che svolgono tali operazioni nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conferma che il regime di non imponibilità continua ad applicarsi alle imbarcazioni adibite a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare anche dopo la riforma normativa.
Tuttavia, richiama il parere del Dipartimento delle finanze secondo cui la modifica introdotta dalla legge n. 217/2011 è stata necessaria per superare incompatibilità con l’ordinamento comunitario della precedente formulazione, che riconosceva la non imponibilità a tutte le cessioni di navi ad organi dello Stato, anche se dotati di personalità giuridica. Secondo tale impostazione, un’estensione del beneficio a tutte le imbarcazioni utilizzate dallo Stato per fini istituzionali reintrodurrebbe una previsione già contestata in sede comunitaria con la procedura di infrazione n. 2008/4219.
Applicazione al Corpo forestale dello Stato
Sulla base di tali considerazioni, la risoluzione afferma che le unità nautiche del Corpo forestale dello Stato impiegate prevalentemente per il pattugliamento degli ecosistemi marini e delle acque interne non sono istituzionalmente adibite ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare.
Di conseguenza:
- non possono beneficiare del regime di non imponibilità IVA ai sensi dell’art. 8-bis, primo comma, lettera a), del DPR n. 633/1972;
- possono invece beneficiarne le unità nautiche del Corpo forestale dello Stato utilizzate nell’espletamento di un servizio di pubblica utilità riconducibile a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare.
Indicazioni finali
La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. La conclusione operativa è quindi restrittiva: il beneficio IVA non si applica in ragione della sola natura pubblica del soggetto utilizzatore, ma richiede una concreta destinazione dell’unità navale alle specifiche attività di salvataggio o assistenza in mare.
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