Risoluzione n. 93 del 10/10/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce numerosi codici tributo per consentire il pagamento, tramite F24, delle somme richieste con le comunicazioni di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973. Precisa che i codici si usano anche per versamenti parziali e che vanno indicati nella sezione Erario con codice atto e anno di riferimento.
Istituzione di nuovi codici tributo per versamenti ex art. 36-bis DPR 600/1973
Istituzione dei codici tributo per i versamenti ex art. 36-bis DPR 600/1973
La risoluzione disciplina l’introduzione di una serie di codici tributo destinati al versamento, mediante modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate in base all’articolo 36-bis del DPR n. 600/1973. L’intervento serve a rendere possibile il pagamento delle somme richieste dopo il controllo automatizzato delle dichiarazioni.
Ambito di applicazione
I codici tributo istituiti riguardano diverse tipologie di somme richieste con le comunicazioni ex art. 36-bis, tra cui:
- imposte sostitutive su redditi e fondi;
- contributi di solidarietà;
- maggiorazione IRES;
- imposta sostitutiva e ritenute collegate all’affrancamento di specifici redditi;
- imposta sostitutiva sul canone di locazione di immobili abitativi;
- imposta sostitutiva relativa al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
- imposte e ritenute derivanti da pignoramento presso terzi;
- imposta sul valore degli immobili situati all’estero;
- imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.
Elenco dei codici tributo istituiti
La risoluzione elenca i seguenti codici tributo di nuova istituzione:
- 941A, 942A, 943A, 944A: imposta sostitutiva ex art. 32, comma 4-bis, D.L. n. 78/2010, per partecipante (imposta, interessi, sanzioni) e per SGR/intermediario (imposta);
- 945A, 946A: SGR/intermediario (interessi, sanzioni) per la medesima imposta sostitutiva;
- 947A, 948A, 949A: imposta sostitutiva sui redditi sul valore netto del fondo ex art. 32, comma 5, D.L. n. 78/2010 (imposta, interessi, sanzioni);
- 950A, 951A, 952A: imposta sostitutiva sui redditi e IRAP sul risultato della liquidazione ex art. 32, comma 5, D.L. n. 78/2010 (imposta, interessi, sanzioni);
- 953A, 955A: contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d’imposta a seguito di conguaglio di fine anno (imposta e sanzioni); il testo riporta anche il relativo codice per gli interessi;
- 956A, 957A, 958A: imposta sostitutiva sui redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR, a seguito di opzione per l’affrancamento ex art. 1, comma 3, lett. a), del decreto 13/12/2011 (imposta, interessi, sanzioni);
- 959A, 960A, 961A: imposta sostitutiva sui redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lett. g), TUIR, a seguito di opzione per l’affrancamento ex art. 1, comma 3, lett. a), del decreto 13/12/2011 (imposta, interessi, sanzioni);
- 962A, 963A, 964A: imposta sostitutiva sui redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR, a seguito di opzione per l’affrancamento ex art. 1, comma 3, lett. b) e c), del decreto 13/12/2011 (imposta, interessi, sanzioni);
- 965A, 966A, 967A: ritenuta sui redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lett. g), TUIR, a seguito di opzione per l’affrancamento ex art. 1, comma 3, lett. b) e c), del decreto 13/12/2011 (imposta, interessi, sanzioni);
- 968A, 969A, 970A: contributo di solidarietà ex art. 2, comma 2, D.L. n. 138/2011 (imposta, interessi, sanzioni);
- 971A, 972A, 973A: contributo di solidarietà trattenuto a seguito di assistenza fiscale (imposta, interessi, sanzioni);
- 974A, 975A, 976A: maggiorazione IRES – acconto prima rata (imposta, interessi, sanzioni);
- 977A, 978A, 979A: maggiorazione IRES – acconto seconda rata o in unica soluzione (imposta, interessi, sanzioni);
- 980A, 981A, 982A: maggiorazione IRES – saldo (imposta, interessi, sanzioni);
- 983A, 984A, 985A: imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e bollo, sul canone di locazione di immobili abitativi e pertinenze, in assistenza fiscale, acconto (imposta, interessi, sanzioni);
- 986A, 987A, 988A: stessa imposta sostitutiva, in assistenza fiscale, saldo (imposta, interessi, sanzioni);
- 989A, 990A, 991A: imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità – acconto prima rata (imposta, interessi, sanzioni);
- 992A, 993A, 994A: medesimo regime – acconto seconda rata o in unica soluzione (imposta, interessi, sanzioni);
- 995A, 996A, 997A: medesimo regime – saldo (imposta, interessi, sanzioni);
- 998A, 999A: imposta e interessi sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi, dovuti dal creditore pignoratizio;
- 900B: sanzioni relative ai redditi da pignoramento presso terzi;
- 901B, 902B, 903B: imposta, interessi e sanzioni sull’imposta sul valore degli immobili situati all’estero dovuta da persone fisiche residenti;
- 904B, 905B, 906B: medesima imposta, interessi e sanzioni dovute da società fiduciarie;
- 907B, 908B, 909B: imposta, interessi e sanzioni sull’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti.
Modalità di utilizzo dei codici
La risoluzione precisa che i codici tributo istituiti sono utilizzati quando il contribuente, destinatario della comunicazione ex art. 36-bis, intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente richiesto. In tal caso:
- il modello F24 deve essere compilato nella sezione "ERARIO";
- i codici tributo vanno indicati esclusivamente nella colonna "importi a debito versati";
- devono essere riportati anche il codice atto e l’anno di riferimento, nella forma "AAAA", presenti nella comunicazione ricevuta.
Riferimenti normativi richiamati
Nel documento sono richiamati, tra gli altri:
- articolo 36-bis del DPR n. 600/1973;
- articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- articolo 32, commi 4-bis e 5, del D.L. n. 78/2010;
- articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011;
- articolo 27 del D.L. n. 98/2011;
- articolo 3 del d.lgs. n. 23/2011;
- articolo 19, commi 13 e 18, del D.L. n. 201/2011.
Codici di riferimento per il versamento spontaneo
Per agevolare i contribuenti, la tabella associa ai nuovi codici tributo i corrispondenti codici utilizzati per il versamento spontaneo, tra cui, a titolo di esempio, 1832, 1833, 1834, 1835, 1618, 1133, 1134, 1135, 1064, 1683, 1619, 2018, 2019, 2020, 1845, 1616, 1846, 1793, 1794, 1795, 4040, 4041, 4042 e 4043, secondo la ripartizione indicata in tabella.
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