Sentenza del 10/02/2017 n. 3563 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, che aveva confermato l'annullamento dell'atto di recupero del credito d'imposta previsto dalla legge n. 388 del 2000, art. 7. Il recupero riguardava investimenti ritenuti agevolabili per importi inferiori a quelli compensati: differenze tra investimenti dichiarati e fatture esibite, una fattura del 2002 ritenuta successiva al termine utile, ammortamenti indicati in misura diversa e mancata deduzione del valore non ammortizzato di immobili estromessi dal patrimonio aziendale. L'Agenzia ha denunciato vizi di motivazione e, per uno dei rilievi, omessa pronuncia. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale sostenendo l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per mancato deposito di una copia presso la segreteria della commissione tributaria di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale, ritenendo insufficiente o mancante la motivazione della sentenza regionale su alcuni rilievi dell'Agenzia, in particolare sulla differenza tra investimenti dichiarati e fatture, sugli ammortamenti e sulla mancata deduzione del valore non ammortizzato degli immobili estromessi. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. È stato invece rigettato il ricorso incidentale del contribuente, poiché l'obbligo di depositare copia dell'appello presso la segreteria della commissione, introdotto dal 3 dicembre 2005, non era applicabile a un appello proposto il 4 novembre 2005. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, anche per le spese.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 7
Disciplina il credito d'imposta per gli investimenti agevolabili. La spettanza del beneficio deve essere verificata sulla base degli investimenti effettivamente documentati e dei requisiti previsti dalla legge.
Legge n. 388 del 2000, art. 8, comma 1
Rileva per la determinazione dell'investimento agevolabile in relazione agli immobili estromessi dal patrimonio aziendale; la Corte ha evidenziato la necessità di esaminare il pagamento dell'imposta sostitutiva quale condizione impeditiva o requisito rilevante per il beneficio.
Decreto-legge n. 138 del 2002, art. 10, comma 3, convertito dalla legge n. 178 del 2002
Individua il termine temporale entro il quale gli investimenti possono rientrare nell'agevolazione. La fattura emessa il 18 luglio 2002, successivamente al 7 luglio 2002, era stata contestata dall'Ufficio come non agevolabile.
Decreto legislativo n. 546 del 1992, art. 19
La Commissione tributaria provinciale aveva ritenuto l'atto di recupero non impugnabile perché non espressamente incluso nell'elenco degli atti impugnabili; la Commissione regionale ha invece ritenuto formalmente legittimo l'atto e ha esaminato il merito.
Decreto legislativo n. 546 del 1992, art. 53, comma 2
Prevede l'obbligo, a pena di inammissibilità, di depositare copia dell'appello presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata quando l'appello non è notificato tramite ufficiale giudiziario. L'obbligo, introdotto dal 3 dicembre 2005, si applica solo agli appelli successivi a tale data.
Decreto-legge n. 203 del 2005, art. 3-bis, comma 7, introdotto dalla legge di conversione n. 248 del 2005
Ha introdotto l'onere di deposito della copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria di primo grado. Trattandosi di un onere per il perfezionamento dell'impugnazione, la disposizione non ha efficacia per gli appelli proposti prima della sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria deve esaminare e motivare specificamente ciascun rilievo decisivo dell'Ufficio; formule generiche o apodittiche, come la qualificazione di una differenza come irrilevante senza spiegazioni, possono comportare la cassazione della decisione.
- Quando il contribuente non contesta uno specifico rilievo dell'atto di recupero, il giudice deve comunque considerare tale circostanza e motivare adeguatamente la decisione; l'omesso esame può costituire un vizio della sentenza.
- Per beneficiare di un credito d'imposta sugli investimenti è necessario documentare l'effettivo ammontare degli investimenti, rispettare i termini temporali e applicare correttamente le regole su ammortamenti, dismissioni e valori residui.
- Le condizioni ulteriori previste dalla normativa, come il pagamento di un'imposta sostitutiva per determinati immobili, devono essere verificate espressamente perché possono incidere sulla spettanza del credito.
- Gli oneri processuali introdotti da una modifica normativa si applicano, in linea generale, agli atti di impugnazione proposti dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, salvo diversa previsione; non possono essere richiesti retroattivamente per rendere inammissibile un appello già proposto.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente la spettanza del credito: il giudice di rinvio dovrà riesaminare i punti indicati dalla Corte e fornire una motivazione completa, applicando correttamente la normativa.
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