Sentenza del 31/03/2022 n. 10353 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IVA relativo al 2006 relativo alla cessione di alcuni beni a una società sammarinese ritenuta 'esterovestita'. L'Agenzia aveva considerato imponibile la cessione mentre la contribuente la riteneva non imponibile. In sede di appello la CTR ha confermato la sentenza di primo grado (CTP) che aveva respinto il ricorso della contribuente; in Cassazione la ricorrente ha dedotto, fra gli altri, il vizio di motivazione apparente della sentenza della CTR ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e delle norme processuali e costituzionali sulla motivazione del provvedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della CTR inidonea (motivazione meramente narrativa e apodittica: la CTR si è limitata a riepilogare i fatti e a dichiarare "conferma" senza esporre le ragioni giuridiche che giustificano il rigetto dell'appello né prendere posizione sui rilievi specifici della società). Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione per nuovo esame; gli altri motivi sono stati assorbiti. La cassazione ha inoltre disposto che la decisione di rinvio comprenda la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione quando la sentenza sia affetta da 'motivazione apparente' o insufficiente; la Corte ha usato questa norma per censurare l'assenza di ragionamento giuridico comprensibile nella sentenza impugnata.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Stabilisce per i giudizi tributari l'obbligo di motivazione delle decisioni delle commissioni tributarie; la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia adempiuto a tale obbligo in modo idoneo.
art. 132 c.p.c.
Norma sul contenuto e sui requisiti della decisione giudiziale (esposizione dei fatti e dei motivi della decisione); la Corte l'ha richiamata in senso sostanziale per affermare l'insufficienza della motivazione della CTR.
art. 111 Cost.
Garantisce il diritto al giusto processo, comprensivo del diritto a una decisione motivata; la Corte ha ritenuto che la motivazione apparente violi tale principio.
Massime di principio
- Una sentenza che si limita a riepilogare fatti e atti delle parti e si conclude con una formula di conferma priva di argomentazione giuridica è affetta da motivazione apparente e può essere cassata per error in procedendo.
- La conferma di una decisione di primo grado da parte della Corte d'appello o della CTR richiede o l'esplicita adesione e il richiamo motivato alla motivazione del giudice a quo oppure un autonomo e chiaro esame dei profili controversi; non è sufficiente una affermazione apodittica.
- Nel processo tributario (D.Lgs. 546/1992) le commissioni devono fornire decisioni adeguatamente motivate: la carenza di motivazione integra vizio rilevante in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
- In caso di motivazione apparente il giudice di legittimità può cassare la decisione e disporre il rinvio ad altra composizione per un nuovo esame, senza entrare nel merito sostanziale della questione fiscale.
- Per chi impugna è strategico dedurre fin da subito la violazione dell'obbligo di motivazione, citando art. 360 c.p.c. e le norme che richiedono decisioni motivate, poiché tale motivo può assorbire questioni di merito e ottenere il rinvio per un nuovo esame.
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