Sentenza n. 2606/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA dell’INSUSSISTENZA ED INFONDATEZZA del diritto preteso dal Comune di Peschiera Borromeo a trattenere somme a titolo di compensazione/conguaglio in dipendenza dei maggiori oneri espropriativi dallo stesso esborsati nell'ambito del PL “D2C” e per l’effetto per l’ACCERTAMENTO E DECLARATORIA della non DEBENZA di detto importo da parte di Valeriana Invest srl e del suo corrispondente DIRITTO AD OTTENERE IL PAGAMENTO INTEGRALE DEL DEBITO GIUDIZIALMENTE ACCERTATO A CARICO DEL COMUNE RESISTENTE CON CONSEGUENTE CONDANNA AL RELATIVO PAGAMENTO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Pretesa del Comune di trattenere € 301.613,70 dal credito dovuto in esecuzione di un giudicato, a titolo di compensazione o conguaglio per maggiori oneri espropriativi, nonché nota dirigenziale di quantificazione della compensazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, cessionaria dei crediti dell’originaria lottizzante e accollante dei relativi debiti nell’ambito della convenzione urbanistica relativa al comparto D2C del 18 novembre 2008, ha chiesto di accertare l’insussistenza del diritto del Comune a trattenere € 301.613,70 dal credito giudizialmente riconosciuto, la non debenza della somma e il conseguente pagamento integrale del debito comunale; in via prudenziale ha chiesto anche l’annullamento della nota dirigenziale del 24 giugno 2024 e il risarcimento del danno. La pretesa comunale riguardava la quota dei maggiori oneri espropriativi sostenuti per l’attuazione del piano, che il Comune riteneva posta a carico dei lottizzanti ai sensi dell’art. 12 della convenzione. La ricorrente ha dedotto: la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul capo 16 della sentenza del TAR Lombardia n. 69/2022; la prescrizione decennale del credito comunale; l’infondatezza sostanziale della pretesa, sostenendo che il Comune avesse modificato unilateralmente il tracciato viabilistico e avesse quantificato gli oneri in violazione dei criteri convenzionali, con applicazione del triplo del valore agricolo medio. Ha inoltre chiesto l’estinzione del giudizio per sopravvenuta soddisfazione, dopo il pagamento integrale eseguito dal Comune in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9731/2025.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, ritenendo che il pagamento del saldo fosse stato effettuato non spontaneamente, ma in esecuzione coattiva di un ordine giudiziale. Ha inoltre rilevato che il giudizio di merito aveva oggetto distinto e più ampio rispetto al precedente giudizio di ottemperanza: quest’ultimo riguardava l’ammissibilità procedurale dell’eccezione di compensazione nel giudizio di esecuzione del giudicato, mentre il presente giudizio riguardava la fondatezza sostanziale del controcredito comunale. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto che l’art. 12 della convenzione imponesse ai lottizzanti gli oneri espropriativi eccedenti € 350.000,00, configurando un’obbligazione pecuniaria connessa ai benefici dell’intervento edificatorio. La ricorrente, subentrata nella posizione della lottizzante originaria, aveva assunto anche i debiti della cedente; inoltre, una propria nota del 21 luglio 2015 costituiva riconoscimento della quota di debito. Le modifiche al tracciato viabilistico erano state recepite dalla società dante causa con atto d’obbligo del 2012 e non avevano comportato novazione o modifica dell’obbligazione relativa ai maggiori costi espropriativi. L’eccezione di prescrizione è stata respinta perché, per le obbligazioni derivanti da una convenzione urbanistica, il termine decorre dalla scadenza della convenzione, momento di definizione dei rapporti dare-avere, e la convenzione non era ancora scaduta. È stata esclusa anche la formazione di un giudicato sostanziale sul capo 16 della sentenza TAR n. 69/2022, poiché quella pronuncia aveva rilevato soltanto, in via processuale, che il credito comunale non era stato ritualmente dedotto mediante domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione, senza accertarne l’esistenza o l’inesistenza. Infine, è stata ritenuta legittima la quantificazione degli oneri secondo il valore venale, anziché secondo il valore agricolo medio, in conformità all’evoluzione normativa e giurisprudenziale e al mutamento della destinazione urbanistica di uno dei fondi, divenuto edificabile. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 12 della convenzione urbanistica del 18.11.2008
Le indennità di esproprio erano a carico del Comune fino all’importo di € 350.000,00; le somme eccedenti tale tetto erano poste a carico dei lottizzanti.
La clausola attribuisce ai lottizzanti l’obbligo di corrispondere gli oneri espropriativi eccedenti la soglia convenzionale.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per lo scambio di memorie e repliche in vista dell’udienza.
sentenza Corte costituzionale n. 181/2011
Richiamata quale espressione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale che giustifica l’utilizzo del valore venale, anziché del valore agricolo medio, nella determinazione delle indennità espropriative.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede il radicale venir meno dell’interesse alla decisione per effetto di una situazione satisfattiva; il pagamento eseguito dall’amministrazione in adempimento coattivo di un ordine giudiziale non determina automaticamente tale cessazione, soprattutto quando residui una distinta controversia sostanziale sulla debenza del credito opposto dall’amministrazione.
- Il giudizio di ottemperanza relativo ai limiti di ammissibilità di un’eccezione di compensazione non definisce necessariamente la fondatezza sostanziale del controcredito, che può essere oggetto di un autonomo giudizio di merito.
- Una clausola di convenzione urbanistica che pone a carico dei lottizzanti gli oneri espropriativi eccedenti una soglia determinata costituisce fonte di un’obbligazione pecuniaria, connessa sinallagmaticamente ai benefici dell’intervento edificatorio.
- Per le obbligazioni derivanti da una convenzione urbanistica, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza della convenzione, quale momento in cui si definiscono complessivamente i rapporti di dare e avere tra le parti, e non dal singolo atto di quantificazione dell’importo dovuto.
- Una pronuncia che si limiti a dichiarare processualmente non esaminabile una pretesa creditoria, per mancata proposizione di domanda riconvenzionale o di rituale eccezione di compensazione, non forma giudicato sostanziale sull’esistenza o inesistenza del credito.
- Le clausole convenzionali relative alla determinazione degli oneri espropriativi devono essere interpretate ed eseguite in conformità alle norme imperative e ai principi sopravvenuti in materia di indennità di espropriazione; pertanto, può essere legittimo il ricorso al valore venale quando il fondo abbia acquisito natura edificabile.
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