Cassazione Penale, Sentenza n. 02330/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza della Corte di appello che aveva confermato o riformato condanne per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati di detenzione/cessione. Le censure principali comprendevano: insufficiente o contraddittoria motivazione sul riconoscimento o esclusione delle attenuanti generiche e sul loro bilanciamento con aggravanti; mancanza di prova della partecipazione ad associazione (contestazione dell'interpretazione delle intercettazioni e della qualificazione delle "droga parlata"); richiesta di riqualificazione dei reati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (ipotesi di lieve entità) o dell'art. 74, comma 6 (associazione nella forma meno grave); vizio nel calcolo della pena per effetto della continuazione e nell'individuazione del reato piu' grave e dei criteri di applicazione delle misure moderate (art. 78 cod. pen. e riduzioni per rito); censure procedurali relative all'ammissibilità dei motivi dopo il concordato ex art. 599-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei ricorsi (per genericità dei motivi, rinuncia ai motivi in sede di concordato ex art. 599-bis o per censure meramente riformulatorie dei fatti). Ha però accolto totalmente il ricorso di Piscitelli Costanza annullando senza rinvio la condanna per i reati associativi (il fatto non sussiste) relativi al capo 12). Ha accolto il ricorso di Zampano Giuseppe per carenza di motivazione sulla esclusione dell'ipotesi di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (la motivazione è risultata generica e contraddittoria) con conseguente annullamento/necessità di nuovo esame da parte della Corte territoriale. Ha accolto parzialmente il ricorso di Piscitelli Filippo limitatamente al motivo relativo al calcolo della pena per reati in continuazione e all'individuazione del reato piu' grave: la sentenza è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per rideterminare la pena con adeguata motivazione. Per tutti gli altri ricorsi la Corte ha disposto l'inammissibilità e, ove previsto, ha irrogato condanne alle spese processuali e sanzioni (versamento in favore della cassa delle ammende), conformemente agli artt. richiamati.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte sottolinea che il ricorso avverso sentenza resa in sede di concordato ex art. 599-bis è limitato: chi ha concordato la pena in appello ha rinunciato a molte doglianze di merito, rendendo inammissibili censure che insistono sulle questioni rinunciate, salvo il vizio di illegale irrogazione della pena.
art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 5
La norma sulla lieve entità richiede una valutazione unitaria di offensività (quantità, modalità, mezzi, circostanze). La Corte ha richiamato che la semplice numerosità delle cessioni non esclude l'ipotesi lieve ma è necessario motivare compiutamente la esclusione valutando tutti gli indici.
art. 74 d.P.R. 309/1990, comma 3
Aggravante di associazione che comporta maggior disvalore; la Corte ha ritenuto correttamente applicata quando emergeva la struttura verticistica, il controllo delle forniture e la dimensione dei quantitativi.
art. 74 d.P.R. 309/1990, comma 6
Fattispecie autonoma dell'associazione per reati di lieve entità: la Corte ricorda che per configurarla tutti i fatti devono rientrare nella previsione del comma 5 e che va esclusa se l'organizzazione è idonea a procurarsi quantitativi significativi e ha un'attività continuativa.
art. 132 cod. pen.
Principi generali di determinazione della pena: la Corte ribadisce che la determinazione della pena è esercizio di discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo per carenza di motivazione o arbitrio.
art. 133 cod. pen.
Criteri per commisurare la pena e bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti: la Corte richiede motivazione congrua e non analitica obbligatoria, ma sufficiente a comprendere le ragioni della prevalenza di una circostanza sull'altra.
art. 78 cod. pen.
Criterio moderatore nel cumulo materiale di pene: la Corte ha affrontato la questione dell'ordine di applicazione delle diminuzioni e degli aumenti in caso di continuazione, precisando l'obbligo di motivare l'individuazione del reato piu' grave e il calcolo degli incrementi.
art. 442 cod. proc. pen.
Riferita in tema di effetti del rito abbreviato (riduzione di pena); la sentenza discute l'ordine logico di applicazione della riduzione rispetto al calcolo delle pene concorrenti e della continuazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per i ricorsi inammissibili: condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende. La Corte ha applicato tale sanzione per ricorsi inammissibili o infondati.
art. 114 cod. pen.
Riguarda la partecipazione di minima importanza: la Corte ricorda che tale attenuante non è compatibile con il reato associativo, poiché nel delitto associativo non è rilevante il contributo individuale rispetto all'attività dell'associazione.
Massime di principio
- Il giudizio di merito sulla sussistenza dell'associazione e sull'interpretazione delle intercettazioni è sostanzialmente riservato al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se manca una motivazione congrua o se si richiede una rivalutazione probatoria non consentita in sede di legittimità.
- Chi accetta un concordato sulla pena (art. 599-bis c.p.p.) rinuncia in larga parte a dedurre in Cassazione questioni di merito; i motivi collegati a questioni rinunciate risultano inammissibili.
- La "droga parlata" può essere idonea a fondare responsabilità se adeguatamente contestualizzata e corroborata da elementi oggettivi (sequestri, dichiarazioni di acquirenti, attività logistica), ma la decisione deve motivare in modo unitario e concreto.
- Per riqualificare fatti nella forma di lieve entità (art. 73, comma 5) occorre un giudizio unitario sulla offensività concreta (quantità, mezzi, modalità, periodo, volume di affari); la sola numerosità non è automaticamente decisiva ma richiede motivazione puntuale.
- Nelle questioni di determinazione della pena per reati in continuazione il giudice deve individuare e motivare chiaramente quale sia il reato piu' grave e l'ordine logico di applicazione di aumenti/diminuzioni (art. 78 cod. pen., effetto del rito abbreviato), pena l'annullamento e il rinvio.
- La richiesta di riconsiderare le prove o di proporre una lettura alternativa delle intercettazioni è inammissibile in Cassazione se si traduce in mera ricostruzione dei fatti; occorre indicare vizi di diritto o di motivazione rilevanti.
- La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non è compatibile con il reato associativo: nell'associazione è rilevante l'attività complessiva del gruppo più che il contributo individuale.
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