Cassazione Penale, Sentenza n. 23510/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della parte della sentenza relativa alla confisca del denaro precedentemente sequestrato. Il ricorrente deduce che il denaro non è stato provato come provento di reato, atteso che a suo carico è stata contestata solo la detenzione continuata di stupefacenti (non la cessione) e che, inoltre, il sequestro preventivo non può convertirsi in sequestro conservativo in assenza di una pena pecuniaria da garantire. Si richiama la giurisprudenza secondo cui, con esito positivo della messa alla prova, i beni sequestrati devono essere restituiti all'avente diritto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro. Ha eliminato la statuizione di confisca e ordinato la restituzione della somma all'avente diritto, disponendo gli adempimenti di Cancelleria ai sensi dell'art. 626 c.p.p. La Corte ha spiegato che, in assenza di condanna e in presenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, il denaro può essere confiscato solo ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p. (quindi se qualificabile come prezzo o provento della vendita/cessione); nel caso concreto la contestazione riguardava solo la detenzione e non la cessione, per cui mancava il presupposto per la confisca.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Articolo evocato tra le contestazioni principali; non è stata fornita una interpretazione specifica nella motivazione rispetto alla confisca del denaro.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma richiamata come riferimento alla fattispecie di detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte rileva che la contestazione era limitata alla detenzione e non alla cessione.
art. 240, comma 2, cod. pen.
Interpretato dalla Corte nel senso che, in assenza di condanna, la confisca del denaro è ammissibile solo se la somma è qualificabile come prezzo o provento del reato (ad es. vendita/cessione di stupefacenti).
art. 626 cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di Cancelleria relativi alla restituzione della somma disposta dalla Corte.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 9850/2023
Richiamata per il principio secondo cui, con esito positivo della messa alla prova, i beni sequestrati vanno restituiti all'avente diritto.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 45951 del 24/11/2022 (menzionata)
Precedente ritenuto speculare al caso di specie, conferma il principio per cui la confisca del denaro è possibile solo se la somma è provento/ prezzo di cessione; in mancanza del requisito la confisca non è ammissibile.
Altra giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 20423/27/04/2021; Sez. 4, n. 3971/12/01/2021; Sez. 4, n. 40912/19/09/2016; Sez. 2, n. 41778/30/09/2015)
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio che il mero possesso di denaro non equivale a provento di cessione di stupefacenti e non giustifica la confisca senza prova specifica del nesso con la vendita.
Massime di principio
- Se il procedimento si estingue per esito positivo della messa alla prova e non vi è condanna, la confisca del denaro sequestrato è ammissibile solo se la somma è concretamente qualificabile come prezzo o provento di un reato di cessione/mercimonio (art. 240, comma 2, c.p.).
- La mera contestazione della detenzione di stupefacenti (senza contestazione della cessione) non di per sé legittima la confisca del denaro; è necessario provare il nesso specifico tra la somma e un'attività di spaccio.
- Il sequestro preventivo di denaro non può automaticamente convertirsi in una forma di sequestro conservativo o in confisca in assenza di una pena pecuniaria o di altri presupposti giuridici che giustifichino tale trasformazione.
- In presenza di esito positivo della messa alla prova, l'orientamento giurisprudenziale converge sul dovere di restituzione dei beni sequestrati all'avente diritto quando non ricorrano i presupposti per la confisca.
- Per evitare la restituzione il Pubblico Ministero o l'organo giudicante devono fornire elementi di prova idonei a dimostrare che il denaro è effettivamente provento/ prezzo del reato (es. documentazione di transazioni, dichiarazioni, modalità di occultamento, collegamenti con attività di vendita).
- Proceduralmente, ove venga disposta la restituzione, la Cancelleria esegue gli adempimenti ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
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