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Sentenza

Sentenza del 21/01/2021 n. 190 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA per l'anno 2008, notificati a seguito di processo verbale di constatazione. Le contestazioni comprendevano: deducibilità di perdite su crediti (fondo svalutazione crediti), riparto e misura dei costi del personale dirigente (quota 15%), costi per consulenze informatiche e organizzative, fatture per risarcimento danni e relative transazioni, fatture del fornitore XW Srl, riaddebito spese di sponsorizzazione, omessa contabilizzazione di sopravvenienze attive e deducibilità di manutenzioni su beni di terzi. Le società contestavano la fondatezza delle presunzioni dell'Ufficio e producevano documentazione probatoria; l'Ufficio aveva altresì operato provvedimenti di autotutela parziale riducendo in modo consistente gli importi accertati.

La decisione

L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato respinto. La Commissione, confermando la decisione di primo grado che aveva accolto i ricorsi, ha ritenuto che l'Ufficio non avesse fornito prove sufficienti a sostegno delle presunzioni sui singoli rilievi residui dopo l'autotutela. In particolare: è stata riconosciuta la deducibilità delle perdite su crediti sulla base di "elementi certi e precisi" anche in assenza di procedure concorsuali; è stata ritenuta legittima la ripartizione al 15% dei costi del personale dirigente, essendo documentata l'attività centrale svolta; sono state accettate la documentazione sulla richiesta e sulla transazione per risarcimento danni; l'onere di provare la non inerenza di costi per consulenze grava sull'Amministrazione e non è stato assolto; la sponsorizzazione è stata ritenuta giustificata dall'uso del marchio di società del gruppo; le sopravvenienze attive sono state considerate correttamente escluse dal 2008 in presenza di fatture pervenute successivamente; le manutenzioni su beni di terzi sono state considerate deducibili alla luce della documentazione e dei calcoli prodotti dalle ricorrenti, che l'Ufficio non ha efficacemente contestato. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 8.000,00 più accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 5 DPR 917/86 (TUIR)

    La Commissione ha interpretato che le perdite su crediti sono deducibili quando risultano da elementi certi e precisi che ne attestino la definitività, anche in assenza dell'avvio di procedure concorsuali; l'anti-economicità di proseguire nell'esecuzione è prova sufficiente della inesigibilità.

  • art. 102 TUIR

    L'Ufficio aveva evocato violazione dell'art.102 TUIR; la Commissione non ha ritenuto sufficiente la censura generica dell'Amministrazione e ha richiesto specifica allegazione e prova delle violazioni dedotte.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dall'Ufficio in via di doglianza procedurale; la Commissione non ha accolto la prospettazione di vizio procedurale in mancanza di chiara dimostrazione del difetto invalicabile.

  • D.M. 55/2014 artt. 1-11

    Norme utilizzate per la liquidazione delle spese di giudizio; la Commissione ha applicato le tabelle per determinare le spese in misura minima in considerazione dell'entità dell'imposta accertata dopo l'autotutela.

Massime di principio

  • L'onere di prova delle presunzioni su cui si basa un avviso di accertamento grava sull'Amministrazione finanziaria: essa deve fornire elementi specifici e non contestazioni generiche.
  • Le perdite su crediti possono essere dedotte se sono dimostrate da "elementi certi e precisi" che ne attestino l'inesigibilità; non è sempre necessario l'avvio di procedure concorsuali quando risulta obiettivamente anti-economico proseguire il recupero.
  • La ripartizione di costi comuni (es. dirigenti centrali) è ammissibile se documentata e motivata; l'Amministrazione non può contestare meramente la percentuale senza produrre prove della sua inadeguatezza.
  • La sussistenza e l'inerenza di costi per consulenze o servizi vanno valutate sulla base della documentazione probatoria: se l'effettività dei costi non è contestata, spetta all'Amministrazione dimostrare la non inerenza.
  • Transazioni e documentazione comprovante malfunzionamenti o risarcimenti costituiscono prova idonea a giustificare deduzioni o rettifiche contabili.
  • Sponsorizzazioni e riaddebiti intergruppo possono essere giustificati quando è dimostrabile l'utilizzo del marchio o del servizio da parte della società che deduce il costo.
  • Le sopravvenienze attive derivanti da fatture pervenute successivamente all'esercizio possono essere escluse dal reddito dell'esercizio anteriore se documentalmente giustificate.
  • In sede di autotutela, se l'Amministrazione annulla o riduce accertamenti, in sede giudiziaria deve motivare specificamente le ragioni che hanno portato all'annullamento; viceversa la riduzione operata dall'Ufficio rafforza la posizione del contribuente in giudizio.
  • In appello l'Amministrazione non può limitarsi a rilanciare le stesse argomentazioni prive di nuove prove: occorre fornire elementi aggiuntivi che invalidino la documentazione prodotta dal contribuente.

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