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Sentenza

Sentenza n. 5655/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli, Sezione Seconda.

Giustizia amministrativa202500642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Napoli che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale di ritiro del permesso di costruire e degli effetti della SCIA alternativa, motivato anche dall’informativa antimafia interdittiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha appellato la sentenza del TAR deducendo, in sintesi, che gli effetti dell’informativa antimafia sarebbero limitati ai rapporti contrattuali, concessori e finanziari con la pubblica amministrazione e non potrebbero incidere su un permesso di costruire o su una SCIA presentata da un privato. Ha contestato l’applicazione dell’art. 89-bis del d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che l’informazione antimafia non potrebbe produrre gli effetti della comunicazione antimafia né determinare un’incapacità giuridica generale a essere destinatari di provvedimenti amministrativi ampliativi. Ha inoltre dedotto l’erronea qualificazione del ritiro come atto vincolato, l’applicabilità del limite quinquennale previsto dall’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, la non attualità dei fatti posti a base dell’interdittiva del 2017, l’omessa produzione in giudizio dell’informativa antimafia, l’assenza di un protocollo di legalità tra Prefettura e Comune, nonché la violazione dei limiti temporali e dei presupposti dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. n. 241/1990. Ha riproposto le censure relative agli ulteriori motivi posti dal Comune a fondamento del provvedimento, alla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e all’assenza di interesse pubblico e di comparazione con l’affidamento privato. In via subordinata ha chiesto il risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento. Nel corso del giudizio ha dedotto che un successivo provvedimento prefettizio del 2025 avrebbe fatto venir meno le ragioni dell’interdittiva originaria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto irrilevante il successivo provvedimento prefettizio del 2025, poiché la legittimità del ritiro doveva essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione. Ha considerato sufficiente la nota prefettizia del 5 luglio 2022, dalla quale risultava l’adozione dell’informativa antimafia di conferma ostativa del 2017. I primi due motivi sono stati respinti: ai sensi dell’art. 89-bis del d.lgs. n. 159/2011, l’informazione antimafia produce anche gli effetti della comunicazione antimafia, comprese le decadenze previste dall’art. 67, e tali effetti non sono limitati ai soli rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione. Essi possono incidere anche su attività private soggette ad autorizzazione o SCIA, quando costituiscano esercizio di attività imprenditoriale; nel caso concreto, il permesso di costruire e la SCIA riguardavano un’operazione economica di costruzione e successiva vendita di unità immobiliari. È stata quindi ritenuta legittima l’estensione degli effetti interdittivi ai titoli edilizi. Il terzo motivo è stato respinto perché il provvedimento comunale è stato qualificato come atto vincolato e accertativo della temporanea incapacità giuridica della società a essere destinataria di provvedimenti amministrativi ampliativi. Le deroghe dell’art. 94 d.lgs. n. 159/2011 non erano applicabili, poiché i titoli edilizi erano stati rilasciati dopo l’informativa antimafia. Sono stati respinti anche i motivi sul termine quinquennale e sulla pretesa vetustà dei fatti: sia il permesso di costruire sia la SCIA ricadevano nel periodo di efficacia dell’interdittiva del 24 marzo 2017. È stato respinto il motivo relativo al protocollo di legalità, non essendo la sua presenza requisito di validità del ritiro. È stato infine respinto il motivo sull’art. 21-nonies l. n. 241/1990: il provvedimento non costituiva annullamento d’ufficio, ma atto vincolato di accertamento della decadenza, sicché non erano applicabili i termini e gli ulteriori presupposti dell’autotutela decisoria. I motivi di primo grado riproposti sono rimasti assorbiti. La domanda risarcitoria è stata respinta perché non sussisteva una lesione del legittimo affidamento imputabile al Comune: il ritiro vincolato dipendeva dall’informativa antimafia prefettizia. Le spese del grado sono state compensate per la complessità della questione e l’assenza di orientamenti consolidati.

Norme richiamate

  • art. 89-bis d.lgs. n. 159/2011

    quando in esito alle verifiche di cui all'articolo 88, comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un’informazione antimafia interdittiva e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia. L’informazione antimafia adottata ai sensi del comma 1 tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta.

    L’informazione antimafia adottata ai sensi della disposizione produce anche gli effetti della comunicazione antimafia, comprese le decadenze ex art. 67, e può incidere su attività private soggette ad autorizzazione o SCIA quando siano esercitate nell’ambito di un’attività imprenditoriale.

  • art. 67 d.lgs. n. 159/2011

    In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

    Il limite quinquennale invocato dalla società non impediva il ritiro, poiché il permesso di costruire e la SCIA erano stati rilasciati e presentati durante il periodo di vigenza degli effetti interdittivi.

  • art. 94 d.lgs. n. 159/2011

    Le deroghe al ritiro dei provvedimenti previste dalla disposizione non erano applicabili, poiché i titoli edilizi erano successivi all’informativa antimafia.

  • art. 89, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 159/2011

    attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione

    La disciplina antimafia si applica anche alle attività private soggette a SCIA.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Non si applicano i termini e i presupposti dell’annullamento d’ufficio quando il ritiro del titolo è qualificabile come atto vincolato di accertamento della decadenza derivante dall’interdittiva antimafia.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La relativa censura è stata assorbita in appello, poiché l’appello è stato respinto sulla base della legittimità del ritiro vincolato.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    I motivi di primo grado riproposti in appello sono rimasti assorbiti in ragione della reiezione dei motivi di gravame principali.

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    La domanda risarcitoria subordinata è stata respinta per insussistenza di una lesione dell’affidamento imputabile all’amministrazione.

Massime di principio

  • L’informazione antimafia interdittiva adottata ai sensi dell’art. 89-bis del d.lgs. n. 159/2011 produce anche gli effetti della comunicazione antimafia previsti dall’art. 67 e tali effetti non sono limitati ai rapporti contrattuali, concessori o finanziari con la pubblica amministrazione.
  • Gli effetti interdittivi dell’informazione antimafia possono incidere anche su titoli abilitativi edilizi e SCIA quando questi siano funzionali all’esercizio di un’attività imprenditoriale privata, quale la costruzione e successiva vendita di immobili.
  • Il ritiro di un titolo edilizio rilasciato a un soggetto colpito da informativa antimafia interdittiva può qualificarsi come atto vincolato e accertativo della decadenza o della temporanea incapacità giuridica a essere destinatario di provvedimenti amministrativi ampliativi, anziché come annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. n. 241/1990.
  • Le deroghe previste dall’art. 94 d.lgs. n. 159/2011 non si applicano al ritiro di titoli rilasciati successivamente all’informativa antimafia interdittiva.
  • La presenza di un protocollo di legalità tra Prefettura e Comune non costituisce requisito di validità del provvedimento comunale di ritiro fondato sugli effetti legali dell’interdittiva antimafia.
  • La legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; il successivo superamento o aggiornamento dell’interdittiva non incide, di per sé, sulla legittimità originaria del ritiro.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiAutotutela decisoriaPrincipio di legalità e tipicitàLegittimo affidamentoEfficacia ed esecutorietà

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