Cassazione Penale, Sentenza n. 20360/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il conflitto è sorto sulla competenza a decidere su una richiesta del pubblico ministero, depositata il 29/7/2025, di applicazione di una misura cautelare interdittiva nei confronti di Filippo Aquila per il reato di appropriazione indebita continuata (presunta consumazione da aprile 2022 a dicembre 2023). Il Tribunale monocratico aveva ritenuto che i fatti posti a base della richiesta fossero nuovi e successivi rispetto alla contestazione già nei confronti dell'imputato nel procedimento pendente (n. 1356/2023 R.G.n.r.) e aveva indicato il G.i.p. come giudice competente. Il G.i.p., ricevuti gli atti, ha invece dichiarato di non essere competente perché la richiesta cautelare era riferita al procedimento già pendente in fase di dibattimento e riguardava la stessa imputazione; perciò ha rilevato il conflitto negativo e ha rimesso gli atti alla Corte.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica a decidere sulla richiesta di misura cautelare. La Corte ha motivato che la competenza funzionale si determina in base alla contestazione formulata dal pubblico ministero (la "prospettazione" fattuale) e alla disponibilità materiale degli atti; le citazioni di denunce nuove servivano a dimostrare esigenze cautelari attuali (pericolo di reiterazione), ma non mutano la natura della contestazione principale. Gli atti devono essere trasmessi al Tribunale monocratico per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 28, comma 2, cod. proc. pen.
art. 28, comma 2, prima parte, cod. proc. pen.
Regola il conflitto negativo di competenza tra giudici; quando entrambi i giudici si rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto si determina stasi procedimentale e la materia va decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 32.
art. 32, cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte la funzione di risolvere i conflitti di competenza tra giudici.
art. 279, cod. proc. pen.
Indica il criterio del "giudice che procede" per la determinazione della competenza funzionale: il giudice che ha la cognizione attuale dei fatti e la disponibilità materiale degli atti è competente a decidere sulla richiesta cautelare.
art. 291, comma 1, cod. proc. pen.
art. 291, comma 1, cod. proc. pen.
Principio della domanda cautelare: il pubblico ministero deve esporre espressamente gli elementi sui quali si fonda la richiesta di misura cautelare.
art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
art. 292, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.
L'ordinanza che dispone la misura deve contenere la descrizione sommaria del fatto; se la descrizione manca o riguarda fatti non espressamente contestati può determinare nullità.
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Individua fra le esigenze cautelari il pericolo di reiterazione del reato, che il pubblico ministero può richiamare per giustificare la misura.
Massime di principio
- La competenza funzionale per decidere su una richiesta di misura cautelare si determina in base alla "prospettazione" formulata dal pubblico ministero: il giudice che ha ricevuto e ha la cognizione attuale della stessa contestazione (e la disponibilità materiale degli atti) è il giudice competente.
- La presenza di denunce nuove o di elementi investigativi successivi non sposta la competenza se la richiesta cautelare riguarda il medesimo capo di imputazione già esercitato nel procedimento pendente; tali elementi servono a documentare l'attualità delle esigenze cautelari (es. pericolo di reiterazione).
- Il pubblico ministero deve descrivere i fatti nella richiesta cautelare in modo sufficiente a consentire al giudice la "descrizione sommaria del fatto" nell'ordinanza; l'assenza di una chiara prospettazione può compromettere la validità dell'ordinanza.
- La competenza va assegnata sulla base della domanda (prospettazione) e non sulla valutazione prognostica del suo fondamento: non si decide la competenza valutando il merito probatorio, ma guardando quale imputazione è stata effettivamente prospettata.
- In caso di conflitto negativo fra giudici che paralizza il procedimento, la soluzione spetta alla Corte (art. 32) che assegnerà la competenza al giudice che, alla luce degli atti, risulti materialmente e giuridicamente titolato a decidere.
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