Cassazione Penale, Sentenza n. 19388/2025 del 23/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Giorgi impugna il rigetto da parte del Tribunale di sorveglianza della sua istanza di accesso a misure alternative alla detenzione (in particolare alla prosecuzione della detenzione domiciliare), censurando: 1) motivazione insufficiente e parzialmente contraddittoria per avere il Tribunale fondato il rigetto principalmente sui precedenti penali senza ponderare la sua condotta positiva durante il lungo periodo di arresti domiciliari (11/12/2021 - 27/02/2025), i permessi concessi, la liberazione anticipata fruita (225 giorni) e l'assenza di contestazione di associazione finalizzata allo spaccio; 2) vizi procedurali e violazione di legge per mancata acquisizione della relazione di sintesi prevista dall'art. 678 c.p.p., e per l'uso di elementi istruttori (certificato penale, carichi pendenti, nota della Questura) ritenuti inadeguati o errati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo con riferimento alla prosecuzione della detenzione domiciliare: ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio limitatamente al tema della detenzione domiciliare, dando rilievo al vizio di motivazione del Tribunale che non ha adeguatamente valutato e motivato la rilevanza del comportamento di Giorgi durante il lungo periodo di arresti domiciliari. Per il resto (in particolare il rigetto dell'affidamento in prova) la Cassazione ha confermato la correttezza della decisione impugnata, ritenendo congrua e coerente la valutazione negativa del Tribunale circa la meritevolezza del beneficio alla luce dei precedenti e delle condotte recidive.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen.
previsione della sospensione dell'ordine di esecuzione e comma 10 sulla persistenza degli arresti domiciliari fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza
l'art. 656 consente la sospensione dell'ordine di esecuzione quando il condannato è agli arresti domiciliari; il comma 10 dispone che il condannato rimanga nello stato detentivo in cui si trova fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza e che quel periodo sia computato come pena espiata. La verifica sull'ammissibilità della misura alternativa deve tener conto anche delle condotte tenute durante gli arresti domiciliari.
art. 47-ter Ord. pen.
attribuisce al magistrato di sorveglianza competenze in ordine alla gestione della custodia domestica nel periodo di sospensione prevista dall'art. 656 c.p.p.; la Corte richiama che il Tribunale deve esercitare tali attribuzioni e motivare la valutazione sulla prosecuzione della restrizione domestica.
art. 58-quater Ord. pen.
contiene la preclusione alla concessione di benefici penitenziari per chi è stato condannato, con sentenza irrevocabile, per il reato previsto dall'art. 385 c.p.; la Corte segnala che tale divieto opera al passaggio in giudicato ma che, fino a quel momento, la condanna può essere valutata limitatamente alla meritevolezza del beneficio.
art. 666, comma 5 cod. proc. pen.
citato nella impugnazione come possibile violazione procedurale; nella decisione il rilievo normativo è inquadrato nel complesso delle norme sul procedimento esecutivo e sulle misure alternative, senza che la Cassazione abbia accolto integralmente la censura relativa a questo comma.
art. 678, comma 2 cod. proc. pen.
la parte deduce la mancata acquisizione della relazione di sintesi obbligatoria ai sensi di questa norma. La Corte prende atto della censura ma, nel complesso, conferma la correttezza del rigetto dell'affidamento in prova mentre ritiene invece insufficiente la motivazione del Tribunale con riferimento alla prosecuzione della detenzione domiciliare.
art. 47 e art. 13 Ord. pen.
richiamate nella impugnazione in relazione alle regole di gestione delle misure alternative e della custodia; la Corte utilizza tali riferimenti per sottolineare l'obbligo del Tribunale di sorveglianza di motivare la valutazione sulla prosecuzione della restrizione domestica.
art. 385 cod. pen.
menzionato in combinazione con l'art. 58-quater Ord. pen.; la Corte ricorda che la condanna per il reato dell'art. 385 può precludere benefici una volta passata in giudicato, ma fino a quel momento la valutazione è limitata all'accertamento della meritevolezza.
Massime di principio
- Quando un condannato è già sottoposto agli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato, il Tribunale di sorveglianza deve valutare specificamente la possibilità di proseguire l'espiazione della pena nella forma della detenzione domiciliare, motivando puntualmente la decisione, anche nel caso di decisione negativa.
- Il comportamento tenuto durante il periodo di arresti domiciliari (permessi concessi, liberazioni anticipate, condotta quotidiana) deve essere effettivamente considerato e valutato nella motivazione come elemento rilevante per la meritevolezza della misura alternativa.
- Le preclusioni previste dalla normativa (es. art. 58-quater Ord. pen.) operano pienamente una volta intervenuta la irrevocabilità della sentenza; fino a quel momento, le condanne possono essere valutate ai fini della meritevolezza del beneficio, ma con limiti e attenzione.
- La mancanza di una motivazione adeguata sul punto centrale del provvedimento (qui: prosecuzione della detenzione domiciliare) è motivo di annullamento con rinvio limitato a quella specifica questione; invece, valutazioni congruamente motivate su altri profili (es. inadattabilità all'affidamento in prova per pregressi fallimenti) resistono al controllo di legittimità.
- In procedimenti su misure alternative il giudice deve acquisire e confrontare tutti gli elementi utili (documentazione, relazioni, eventuale relazione di sintesi) e darne conto nella decisione; l'assenza di acquisizione formale di uno specifico elemento può essere rilevante, ma il giudice di legittimità valuta anche la congruenza complessiva della motivazione.
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